01.3197 · Interpellanza · 2001-03-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1:
Chiunque vuole ottenere una concessione per fornire servizi di telecomunicazione deve osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali del settore (art. 6 cpv. 1 lett. c della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni [LTC] e art. 15 lett. d LTC). Nel quadro della domanda di concessione i candidati si impegnano a rispettare le disposizioni legali in vigore. In linea di massima, al momento del rilascio della concessione è possibile verificare l'adempimento delle prescrizioni in materia di diritto del lavoro, benché a quello stadio spesso il concessionario non abbia ancora, o soltanto in misura limitata, avviato la propria attività.
In virtù dell'art. 5 LTC l'autorità concedente è la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) o, su delega di quest'ultima, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
Secondo gli artt. 58 segg. LTC, l'UFCOM vigila affinché i concessionari rispettino le condizioni e gli oneri della concessione. Se sospetta una violazione al diritto in materia di telecomunicazioni, procede a verifiche e, se del caso, avvia una procedura di sorveglianza.
Domande 2 e 3:
Finora né i concessionari secondo l'art. 6 LTC né quelli in virtù dell'art. 15 LTC sono mai stati sospettati di violare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro o delle condizioni di lavoro abituali del settore. In questo caso con "settore" si intende l'intera industria delle telecomunicazioni, in particolare i fornitori di servizi di telecomunicazione, i produttori di impianti, le imprese di installazione e altre giovani aziende che operano in campi connessi.
Per quanto concerne il concessionario del servizio universale, il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore un contratto collettivo di lavoro interno all'impresa.
Domanda 4:
La protezione dei lavoratori è disciplinata perlopiù dalla legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL). In linea di massima, l'esecuzione della legge e delle ordinanze in materia spetta ai Cantoni. Di conseguenza, anche il controllo delle imprese rientra nella loro sfera di competenze. L'autorità concedente (ComCom, UFCOM) interviene soltanto se si sospetta una violazione degli obblighi.
Domanda 5:
Non appena si manifestano dei problemi, l'UFCOM nella sua funzione di vigilanza, esamina la situazione e adotta le misure necessarie. Finora, non sono mai state avviate azioni giudiziarie concrete. Sono state tuttavia effettuate delle verifiche in relazione alla fusione di due fornitori di servizi di telecomunicazioni e alla conseguente minaccia di riduzione dei posti di lavoro.
Domanda 6:
A parte il caso della fusione dei due fornitori di servizi di telecomunicazione, finora non è mai stato necessario adottare misure concrete. E anche nell'ambito della verifica summenzionata, non è stata appurata nessuna violazione delle condizioni di lavoro abituali del settore.
Domanda 7:
Se l'UFCOM constata che non sono più adempiute le condizioni legali per il rilascio della concessione, l'autorità concedente può adottare le misure di sorveglianza disciplinate agli artt. 58 segg. Il concessionario può infatti essere intimato a sanare il vizio o ad adottare misure per impedire la ripetizione della violazione oppure obbligato a consegnare alla Confederazione gli introiti conseguiti illecitamente. Ulteriori provvedimenti possibili: prevedere oneri nella concessione e limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione. Se un fornitore di servizi di telecomunicazione viola a proprio vantaggio la concessione o una decisione passata in giudicato, la ComCom, su richiesta dell'UFCOM, gli può addebitare un importo che può raggiungere il triplo dell'utile conseguito mediante la violazione, ai sensi di una sanzione amministrativa. Se l'utile non può essere né stabilito né valutato, l'importo addebitato ammonta al massimo al 10 per cento dell'ultima cifra d'affari annuale realizzata in Svizzera.
Domanda 8:
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è possibile conferire carattere obbligatorio generale soltanto ai contratti collettivi di lavoro (CCL) firmati dalle associazioni delle due parti. L'unico CCL in vigore attualmente nel settore delle telecomunicazioni, quello della Swisscom, non adempie tale criterio. Si tratta infatti di un contratto interno all'impresa, al quale non può essere conferito carattere obbligatorio generale.
Il Consiglio federale è favorevole alla stipula di CCL nel settore delle telecomunicazioni. Esso è inoltre disposto a conferire carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro, se quest'ultimi adempiono le condizioni dell'art. 2 della legge federale summenzionata.
Risposta del Consiglio federale.