01.3199 · Mozione · 2001-03-23
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera e in tutti gli altri Paesi industrializzati gli organismi geneticamente modificati
soggiacciono a una procedura d'autorizzazione molto rigorosa. Le piante transgeniche
sono sottoposte a controlli severi onde accertarne la sicurezza per l'alimentazione e la
salute umana e degli animali. Soltanto gli organismi geneticamente modificati sicuri
sono ammessi come derrate alimentari ed alimenti per animali. Il Consiglio federale
segue attentamente l'evoluzione in questo settore e integra nelle analisi sulla sicurezza
le conoscenze scientifiche più recenti.
Il controllo dei medicinali veterinari, ossia la verifica della documentazione inoltrata,
l'etichettatatura, l'allestimento dei foglietti illustrativi, l'esame della sicurezza e
dell'efficacia del prodotto, eccetera, compete tuttora ai Cantoni, eccezion fatta per i
medicinali veterinari ad azione immunobiologica. La registrazione è compito dell'Ufficio
intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM). Le direttive del 25 novembre 1999
dell'UICM concernenti la dichiarazione di organismi geneticamente modificati nei
medicamenti (direttive sulla dichiarazione di OGM) sono applicabili pure ai medicinali
veterinari. Attualmente presso l'UICM non sono registrati medicinali che contengono
organismi geneticamente modificati.
Punto 1: Il controllo del flusso delle merci non accresce la sicurezza dei prodotti
transgenici. Un certo margine di errore è inevitabile anche in un controllo del flusso
delle merci ineccepibile. Nel settore delle sementi vige un sistema di certificazione,
riconosciuto sul piano internazionale ed assoggettato alla vigilanza statale, che
consente la tracciabilità delle sementi fino al produttore. Questi sistemi di controllo privi
di lacune vengono applicati su base privata in ambito alimentare per i prodotti biologici
visto che le analisi non consentono di distinguere i prodotti biologici da quelli
convenzionali. Nel settore degli alimenti per animali o delle derrate alimentari
convenzionali non vengono praticamente applicati sistemi di controllo del flusso delle
merci che permettono la tracciabilità completa dei prodotti dal campo alla mensa.
Attualmente non esistono sistemi di certificazione riconosciuti a livello mondiale per
grandi flussi di merci. Per i prodotti recanti la dicitura "ottenuto senza manipolazioni
genetiche" la legislazione sulle derrate alimentari prescrive già una documentazione
ineccepibile (ossia la tracciabilità). Nel disegno di revisione dell'ordinanza sulle derrate
alimentari del 7 dicembre 2000 il Consiglio federale propone di estendere la tracciabilità
ad esempio anche agli alimenti per animali, se i prodotti di origine animale sono
contrassegnati con la menzione "ottenuto senza manipolazioni genetiche". Gli operatori
del mercato sono quindi liberi di applicare sistemi ineccepibili per il controllo del flusso
delle merci su un piano generale o specifico.
Il 1o gennaio 2002 entrerà in vigore la legge del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i
dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer). In virtù dell'articolo 43, chi
importa, esporta, smercia, somministra o utilizza o fa utilizzare su animali medicamenti
per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le
pezze giustificative. In questo settore esiste quindi già la base legale per il controllo del
flusso delle merci.
Punto 2: Conformemente a quanto indicato il 30 novembre 2000 dalla Consigliera
federale Dreifuss al Consiglio nazionale, al momento dell'entrata in vigore della LATer
non esisteranno ancora tutte le rispettive ordinanze d'applicazione. La priorità è data a
quelle indispensabili per il funzionamento del nuovo istituto dei medicamenti che
sostituirà l'UICM e l'Unità principale agenti terapeutici dell'Ufficio federale della sanità
pubblica. Tra queste rientrano le ordinanze che disciplinano l'omologazione dei
medicamenti. L'ordinanza nella quale verranno fissati i dettagli inerenti all'obbligo di
tenere un registro giusta l'articolo 43 OATer non rientra in questa categoria prioritaria.
Essa verrà elaborata in una fase successiva e avrà l'obiettivo di creare strumenti di
controllo volti a migliorare la trasparenza nei confronti dei consumatori sull'impiego di
medicinali veterinari.
Gli alimenti per animali che contengono materiale geneticamente modificato devono
essere caratterizzati in modo specifico. Questo obbligo di caratterizzazione crea
trasparenza e consente agli agricoltori di acquistare gli alimenti per animali in funzione
delle loro esigenze. Le condizioni quadro corrette esistono. Grazie a questa
trasparenza, sul libero mercato sono garantiti l'autocontrollo e la vigilanza esterna. Dal
controllo statale degli alimenti per animali volto ad accertare la presenza di organismi
geneticamente modificati effettuato l'anno scorso è emerso che tutti gli operatori del
mercato si attengono all'obbligo di caratterizzazione. In un caso soltanto è stata
riscontrata una falsa dichiarazione. L'introduzione di una contabilità accessibile al
pubblico non comporta praticamente alcun vantaggio per quanto concerne
l'autocontrollo e la trasparenza del mercato. Benché esistano dati sull'origine degli
alimenti per animali e sugli alimenti transgenici dichiarati all'atto dell'importazione
(statistica svizzera sul commercio esterno), va osservato che i dati doganali non
possono venir ripresi direttamente. I prodotti trasformati a base di soia argentina, ad
esempio, possono venir venduti come merce europea, se le fave di soia importate
dall'Argentina sono state trasformate in Europa in olio e in panelli di soia.
Punto 3: La Svizzera è l'unico Paese al mondo nel quale il materiale transgenico che
non può più venir moltiplicato (come ad esempio i panelli di soia) destinato ad essere
utilizzato negli alimenti per animali dev'essere dichiarato come organismo
geneticamente modificato. Contrariamente alla Svizzera, l'Unione europea non è
ancora riuscita a trovare un accordo sulle modalità di omologazione e di dichiarazione
degli alimenti transgenici per animali. Non essendo a conoscenza delle intenzioni
dell'Unione europea in merito agli alimenti transgenici per animali, il Consiglio federale
ritiene prematuro modificare gli attuali limiti di dichiarazione relativi agli alimenti per
animali. Il Consiglio federale segue gli sviluppi della situazione sul piano dell'Unione
europea e a tempo debito procederà agli adeguamenti dei limiti di dichiarazione nel
settore degli alimenti per animali che dovessero rendersi necessari.
È in corso il dibattito parlamentare in merito al pacchetto "Gen-Lex" e alla rispettiva
legge sull'ingegneria genetica. Tale pacchetto e la rispettiva legge sull'ingegneria
genetica contempleranno prescrizioni concernenti la dichiarazione di tutti i prodotti che
sono organismi geneticamente modificati, ne contengono o derivano da essi.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.