01.3202 · Mozione · 2001-03-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Un'organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e
indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, risponde, in primo luogo,
essa stessa per il danno cagionato a terzi da essa risp. dai suoi organi e
collaboratori. Se il danno non può essere compiutamente riparato
dall'organizzazione, la Confederazione risponde della somma rimanente (art. 19
della legge sulla responsabilità [Lresp; RS 170.32] - responsabilità per manchi).
Questa responsabilità per manchi da parte della Confederazione è di
conseguenza applicabile soltanto se l'organizzazione interessata è vincolata al
pagamento del danno nell'ambito di un procedimento per responsabilità e non
può ripararlo con mezzi propri (incluse eventuali prestazioni assicurative).
2. Occorre rilevare, che la regolamentazione dell'articolo 19 Lresp non è applicabile
solo alle aziende della Confederazione diventate autonome. Secondo il tenore
della disposizione, essa interessa tutte le organizzazioni incaricate di compiti di
diritto pubblico della Confederazione e indipendenti dall'amministrazione federale
ordinaria. È quindi applicabile sia alla Banca nazionale, alla SUVA, alla POSTA,
sia all'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE) / Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte, alla Cooperativa svizzera per l'approvvigionamento con
bestiame da macello e con carne (CBC) e alla Federazione svizzera
dell'allevamento della razza bruna.
Queste organizzazioni si differenziano completamente tra loro, per la loro forma
giuridica e i loro compiti, nonché per la loro posizione giuridica, organizzativa e
finanziaria rispetto alla Confederazione. In caso di modifica dell'articolo 19 Lresp
è necessario tener conto della composizione assai eterogenea delle
organizzazioni soggette a tale disposizione. Pertanto, una regolamentazione, che
appare giustificata e adeguata per una grande azienda, autonoma e attiva
commercialmente, può causare problemi irrisolvibili a una piccola associazione
costituita ad hoc non attiva commercialmente. Le conseguenze della
soppressione dell'articolo 19 Lresp dovrebbero quindi essere dapprima valutate
attentamente e, all'occorrenza andrebbero prese in considerazione anche altre
possibilità. Così si pone la questione a sapere se, mediante regolamentazioni
designate da leggi specifiche, non sia possibile escludere totalmente (vedi ad es.
art. 18 cpv. 2 della legge sull'azienda delle telecomunicazioni; RS 784.11) o
almeno limitare parzialmente (vedi ad es. art. 14 della legge federale sulle
Ferrovie federali svizzere; RS 742.31) l'applicazione della legge sulla
responsabilità per determinate organizzazioni.
3. Per quanto riguarda la responsabilità per manchi e l'assunzione dei rischi da
parte della Confederazione attualmente sono già in corso i seguenti chiarimenti:
? Il 3 maggio 2000 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di esaminare se è
possibile uniformare le disposizioni in materia di responsabilità per organi
direttivi delle imprese di diritto pubblico risp. di quelle dominate dalla
Confederazione (esame e modifica della legge sulla responsabilità nonché
delle leggi speciali). In questo contesto va pure esaminata la responsabilità
per manchi da parte della Confederazione giusta l'articolo 19 Lresp.
? Il 14 febbraio 2001 il DFF è stato incaricato dal Consiglio federale di eseguire
un'analisi dei rischi nell'amministrazione federale. Quest'analisi servirà di
base per un esame approfondito della politica dei rischi e delle assicurazioni
della Confederazione. Saranno oggetto di quest'analisi dei rischi anche la
responsabilità per manchi, la responsabilità della Confederazione in
relazione con gli organi direttivi delle imprese di diritto pubblico risp. di
imprese dominate dalla Confederazione, distaccati dalla Confederazione,
nonché le garanzie dello Stato esistenti.
In virtù dei risultati dei citati chiarimenti sarà più facile valutare i rischi esistenti, in
generale e in relazione alle singole imprese e partecipazioni.
4. I rischi legati alle imprese e partecipazioni della Confederazione devono essere
presi in considerazione e giudicati nel loro insieme. È importante perciò che si
prendano in considerazione non soltanto la responsabilità per manchi, bensì
anche altri potenziali di responsabilità della Confederazione, come ad esempio il
distaccamento di organi direttivi in imprese, eventuali garanzie statali e
assunzioni dei rischi designate da leggi specifiche.
A causa dei rischi constatati, per evitare e ridurre i rischi s'impongono
segnatamente i seguenti provvedimenti concernenti imprese e partecipazioni:
? maggiore e migliore presa in considerazione dei rischi nella strategia in
materia di imprese e partecipazioni della Confederazione;
? adattamento degli obiettivi strategici per le singole imprese;
? esame dell'introduzione di un'assicurazione obbligatoria generale o singola
per le imprese della Confederazione;
? limitazione o addirittura soppressione della garanzia statale;
? evitare disposizioni in materia di responsabilità designate da leggi specifiche;
? esame della necessità delle partecipazioni e dell'influenza della
Confederazione.
Oggi non è ancora possibile fissare un modo di procedere generale o addirittura
concreto nel settore della gestione dei rischi per le imprese e le partecipazioni,
poiché mancano le basi corrispondenti. In molti casi risulterà pure che soltanto
una combinazione dei provvedimenti indicati può portare all'obiettivo desiderato.
Sarebbe quindi prematuro stabilire già oggi un modo di procedere ben definito.
5. Come dimostrano i mandati conferiti dal Consiglio federale (vedi cifra 3), si è
consapevoli che esistono notevoli rischi nel settore delle imprese e delle
partecipazioni della Confederazione. La necessità dell'introduzione di una
gestione dei rischi per le imprese e le partecipazioni della Confederazione non è
quindi contestata.
Il Consiglio federale è quindi d'accordo con l'orientamento generale della
mozione. La precisazione chiesta dall'autore della mozione a livello di legge
costituisce però solo uno dei possibili provvedimenti atti ad affrontare un
potenziale di rischi non chiarito. Il Consiglio federale ritiene che si debbano
cercare per ogni singolo caso soluzioni conformi ai rischi e corrispondenti alla
situazione delle imprese e partecipazioni. Le giustificate aspirazioni della
mozione devono pertanto essere chiarite in maniera ancora più approfondita. Se
dovessero rendersi necessarie modifiche di legge, il Consiglio federale elaborerà
un corrispondente progetto all'attenzione dell'Assemblea federale.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.