Lexipedia

01.3222 · Mozione · 2001-05-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con il decreto federale del 5 giugno 1959 era stato disposto che le tariffe più elevate applicate dalle imprese di trasporto concessionarie fossero adattate ai livelli delle tariffe FFS. Si intendeva così promuovere lo sviluppo economico di regioni penalizzate a causa della posizione geografica o di altri motivi. La risultante perdita di entrate era indennizzata dalla Confederazione.

Dal 1° gennaio 1996, con la revisione della legge federale sulle ferrovie (LFerr), è stato abrogato il decreto federale del 5 giugno 1959 sull'adattamento tariffale. Da allora l'indennità per l'adattamento tariffale non è più corrisposta. La Confederazione ed i Cantoni concedono ora alle imprese di trasporto un'indennità per i costi scoperti già risultanti nel conto di previsione per l'offerta di trasporti da essi congiuntamente ordinati (art. 49 LFerr).

Per quanto riguarda il criterio delle 100 persone e della permanenza su tutto l'arco dell'anno, il messaggio del 17 novembre 1993 concernente la revisione della LFerr (93.091) alla fine del punto 313 descrive i collegamenti basilari nel modo seguente: "Alla garanzia di collegamenti basilari hanno diritto le località abitate durante tutto l'anno. Con questa definizione si intendono zone contigue abitate, dove durante tutto l'anno si contano almeno 150 abitanti e posti di lavoro o di formazione". Durante il dibattito in Parlamento questo criterio era stata contestato perché troppo restrittivo. Nella stesura dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità, connessa alla LFerr (OIPAF), si è tenuto conto di quest'obiezione statuendo che la Confederazione sostiene solo le offerte di trasporti destinate a collegare località in cui risiedono tutto l'anno almeno 100 abitanti. Questa regola corrisponde alla prassi precedentemente in uso per il riconoscimento del diritto all'adattamento tariffale.

Per dare alle imprese di trasporto abbastanza tempo per adeguarsi alla nuova normativa di indennità della Confederazione, l'OIPAF prevedeva un periodo di transizione di 5 anni. Già il 30 luglio 1999 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) aveva preannunciato una verifica dei servizi di collegamento con le località scarsamente abitate, volta ad accertare la presenza di almeno 100 persone durante tutto l'anno. Tre imprese di trasporto a fune del Vallese non soddisfacevano questo criterio per l'indennità. Di conseguenza l'UFT non aveva più motivo di ordinare prestazioni di trasporto a queste tre imprese nell'ambito del traffico regionale e quindi di corrispondere l'indennità.

Il Consiglio federale non ritiene opportuno modificare l'OIPAF come chiede invece l'autore della mozione. I fondi federali a disposizione per il finanziamento del traffico regionale non sono già oggi sufficienti a cofinanziare tutte le prestazioni conformi all'OIPAF. Nel quadro attuale non si giustifica una modifica delle priorità per l'impiego dei fondi della Confederazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.