01.3228 · Mozione · 2001-05-08
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 6 della legge sul CO2 (RS 641.71), il Consiglio federale può decidere d'introdurre una tassa sugli agenti energetici fossili. La necessità d'introdurre una tassa e la relativa aliquota dipendono, tra l'altro, dalla portata dei provvedimenti volontari dell'economia e del settore privato di cui agli articoli 3 e 4, nonché dall'efficacia di altri provvedimenti incisivi intesi a ridurre le emissioni di CO2, come la TTPCP, la legge sull'energia e il programma d'azione SvizzeraEnergia.
Nel fissare l'aliquota della tassa, conformemente all'articolo 6 capoverso 2 occorre tenere conto dei prezzi dei carburanti e dei combustibili negli Stati limitrofi (lett. c), nonché della capacità concorrenziale dell'economia e di singoli settori (lett. d). La mozione chiede di non limitare, per motivi di concorrenza, la disposizione agli Stati limitrofi, in virtù di quanto prescritto alla lettera c. Secondo il Consiglio federale, tuttavia, l'articolo 6 capoverso 2 lettera d della legge sul CO2 risponde alla richiesta formulata nella mozione. I prezzi dell'energia in Svizzera e all'estero sono determinanti per la competitività non solo nei confronti dei Paesi confinanti; pertanto, nell'eventualità dell'introduzione di una tassa sul CO2, essi vanno presi in considerazione in linea generale. Inoltre, per evitare un indesiderato "turismo della benzina", occorre tenere conto dei prezzi dei carburanti negli Stati limitrofi (lett. c).
La legge sul CO2 tiene conto della capacità concorrenziale anche con altre disposizioni. L'articolo 9, ad esempio, prevede che le imprese di grandi dimensioni, diversi consumatori di combustibili e carburanti fossili insieme e le imprese a elevata intensità energetica possono essere esentati dalla tassa se s'impegnano formalmente a limitare le loro emissioni di CO2. L'articolo 10 assicura la restituzione del prodotto della tassa all'economia e alla popolazione, elemento che - nel confronto internazionale dei prezzi dell'energia - assume peso sotto l'aspetto della competitività.
Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.