01.3302 · Interpellanza · 2001-06-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito della revisione della legge sul lavoro e delle sue ordinanze 1 e 2 è risultato estremamente difficile, se non impossibile, elaborare un progetto in materia di durata del lavoro e del riposo legali che permettesse di conciliare i differenti interessi con soddisfazione di tutti. Il motivo risiede essenzialmente nella diversità delle aspettative, spesso opposte, dei vari gruppi di interesse. Attraverso la revisione della legge e l'adeguamento delle ordinanze 1 e 2 si trattava di risolvere un conflitto tra due obiettivi ugualmente legittimi, ossia una maggiore flessibilità in materia di durata del lavoro e del riposo, nell'interesse dei datori di lavoro, e il mantenimento e lo sviluppo della protezione dei lavoratori, nell'interesse di questi ultimi. Viste tali premesse, era evidente che non si potevano soddisfare completamente né le rivendicazioni degli uni né quelle degli altri.
Ad 1
La nuova legge sul lavoro e le sue due ordinanze sono entrate in vigore un anno fa. Dalle esperienze maturate nel frattempo, la Direzione del lavoro del seco conclude che, nel complesso, l'introduzione dei nuovi atti legislativi ha dato esiti positivi. La Direzione del lavoro non ha avuto sentore di critiche di fondo che proverrebbero da gran parte delle cerchie economiche, culturali e sportive. Anche da parte degli ispettorati cantonali non sono giunti segnali di un malessere generale suscitato dall'applicazione delle nuove disposizioni.
Vero è, però, che molte imprese incontrano difficoltà nell'applicazione di determinate disposizioni. Ciò si spiega con il fatto che i nuovi atti comportano altrettanti obblighi per alcuni settori, le cui conseguenze sono senz'altro note al legislatore e al Consiglio federale. A tale proposito, le critiche espresse oggi appaiono come il prolungamento del rifiuto, manifestato a suo tempo, di determinate innovazioni. Queste ultime sono tuttavia il risultato di un processo politico che non poteva soddisfare tutte le richieste formulate dai datori di lavoro e dai lavoratori. Le difficoltà nell'applicazione derivano sovente dal fatto che, al momento dell'entrata in vigore, molte imprese non conoscevano, o non conoscevano sufficientemente, - come, del resto, avviene tuttora - le disposizioni legali sul lavoro. Durante l'anno appena trascorso, gli organi d'esecuzione federali e cantonali hanno investito molto tempo e molto denaro per informare, consigliare e assistere le imprese, aiutandole pertanto ad applicare la legge. In tal modo, gli organi d'esecuzione si sono mostrati estremamente aperti a soluzioni pragmatiche. A tale proposito, si rinvia anche alle nuove indicazioni relative alla legge sul lavoro che la Direzione del lavoro ha appena pubblicato per facilitare anche alle imprese l'applicazione della legge e delle ordinanze. Per un numero ridotto di imprese, infine, determinate disposizioni comportano conseguenze che presumibilmente non erano volute. La Direzione del lavoro è in contatto con i settori in questione e valuterà se e in che misura si debbano effettuare correzioni.
Ad 2
Il lavoro notturno senza alternanza con un lavoro diurno diventa a lungo andare particolarmente oneroso. Tale orario è quindi ammesso purché sia necessario per ragioni aziendali. Se, come chiede l'autore dell'interpellanza, si abrogasse la disposizione sulla necessità per ragioni aziendali, il consenso del lavoratore a un lavoro notturno senza alternanza con un lavoro diurno sarebbe sufficiente. Dal profilo della protezione dei lavoratori, il consenso o il desiderio del lavoratore non è sufficiente per giustificare una situazione indesiderabile. Rammentiamo anche che, a suo tempo, i sostenitori della soppressione del severo divieto di lavoro notturno per le donne avevano già argomentato che tale soppressione avrebbe consentito di rinunciare al lavoro notturno senza alternanza con un lavoro diurno.
Ad 3
La questione qui sollevata è stata discussa a più riprese nel corso dei lavori di revisione, ed è stata oggetto di due pareri giuridici. Il Consiglio federale aveva quindi già deciso con piena cognizione di causa. L'autore dell'interpellanza non fornisce nuove ragioni e il Consiglio federale non ravvisa fatti nuovi che potrebbero indurlo a tornare sulla sua decisione.
Ad 4
La nuova regolamentazione è entrata in vigore da troppo poco tempo per poter esprimere un giudizio definitivo e dire oggi se e in che misura si impongano delle correzioni a livello di legge o di ordinanze. La Direzione del lavoro continuerà a seguire attentamente l'attuazione delle nuove disposizioni sul lavoro e si manterrà in contatto con le cerchie interessate. Il Consiglio federale intende essere tenuto al corrente sull'evolversi della situazione e procederà a tempo debito ad avviare le procedure ritenute necessarie.
Ad 5
La revisione della legge sul lavoro ha ampiamente sancito la parità di trattamento tra uomo e donna in materia di durata del lavoro e tempi di riposo. Speciali norme di protezione delle donne sono contenute nella nuova legge ormai soltanto in riferimento a un bisogno specifico di protezione (maternità). Sul piano internazionale, siffatte disposizioni di protezione non sono considerate discriminatorie, né direttamente né indirettamente. Per quanto riguarda la sua portata, la protezione accordata dalle disposizioni della legge e dell'ordinanza 1 si fonda su constatazioni riconosciute nella medicina del lavoro.
Risposta del Consiglio federale.