01.3307 · Mozione · 2001-06-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA), in vigore dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, sono escluse dall'imposta le prestazioni effettuate dalle istituzioni di previdenza, assistenza e sicurezza sociali comprese quelle da parte di pensionati, case di riposo e di cura di utilità pubblica (art. 14 n. 7 OIVA). Queste prestazioni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto in modo cosiddetto improprio; soltanto queste sono escluse dall'imposta, ma non le relative operazioni preliminari. L'Amministrazione federale delle contribuzioni interpreta la suddetta ordinanza in modo che siano escluse unicamente le prestazioni che servono direttamente e immediatamente alle istituzioni di previdenza, assistenza e sicurezza sociali, vale a dire unicamente le prestazioni di queste istituzioni ai beneficiari di previdenza e assistenza sociali. Le operazioni svolte da tali istituzioni nei negozi di seconda mano sono per contro imponibili. Questa interpretazione è stata integralmente confermata sia dalla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni sia dal Tribunale federale. Nella sua sentenza del 3 marzo 1999 la Corte suprema federale ha espressamente stabilito che questa interpretazione è conciliabile con il senso e lo scopo dell'imposta sul valore aggiunto. Essa persegue l'obiettivo di evitare un onere fiscale troppo elevato e una distorsione della concorrenza (Archiv für Schweizeriches Abgaberecht, vol. 69, pag. 344 segg., cons. 6 d, aa in fine).
Solo con la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), entrata in vigore il 1° gennaio 2001, vengono escluse dall'imposta le operazioni effettuate da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali in negozi di seconda mano, segnatamente se il profitto è utilizzato esclusivamente per un'attività delle istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (art. 18 n. 17 LIVA).
2. L'Amministrazione federale delle contribuzioni deve ogni volta applicare il diritto dell'imposta sul valore aggiunto vigente. Durante il periodo dal 1995 al 2000 vigeva l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto che, a partire dal 1° gennaio 2001 è stata abrogata dalla legge sull'IVA. Quest'ultima non contiene disposizioni retroattive che permetterebbero al nuovo diritto di essere applicabile anche alle operazioni effettuate prima della sua entrata in vigore. Una retroattività di questo nuovo diritto su fattispecie intervenute durante l'applicazione dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto è quindi esclusa. Di conseguenza l'Amministrazione non può rifiutare l'applicazione dell'articolo 14 numero 7 OIVA per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2000, con la motivazione che dal 1° gennaio 2001 vige un'altra regolamentazione.
Per le operazioni interne l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto non prevede un condono dell'imposta. Il "secco rifiuto" del condono dell'imposta sul valore aggiunto - deplorato dall'autrice della mozione - rappresenta unicamente l'osservanza e l'applicazione del diritto vigente a tal momento. Già per motivi di eguaglianza di diritto, l'Amministrazione federale delle contribuzioni non può rinunciare in casi particolari all'applicazione del vigente diritto.
3. Il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) è stato iscritto come contribuente nel registro degli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni con effetto al 1° gennaio 1995. Dopo numerose richieste di esenzione fiscale, il 16 settembre 1998 il Consiglio federale ha deciso in base all'articolo 102 numero 8 della vecchia Costituzione federale di esentare il CIO dall'imposta sul valore aggiunto. Questa disposizione costituzionale conferiva al Consiglio federale la competenza di vegliare alla conservazione degli interessi della Confederazione all'estero, vale a dire di occuparsi degli affari esteri o delle questioni di politica estera. La decisione del Consiglio federale era comunque limitata fino all'entrata in vigore della legge sull'IVA. Per evitare l'impressione che esistesse un rapporto tra l'aggiudicazione dei giochi olimpici invernali nel 2006 e l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, in data 16 febbraio 1999 il CIO ha ritirato la sua richiesta. Successivamente il Parlamento ha deciso di non inserire nella legge sull'IVA nessuna disposizione speciale che avrebbe privilegiato fiscalmente il CIO. Con decreto del 23 giugno 1999 il Consiglio federale ha quindi soppresso l'esenzione del CIO dall'imposta sul valore aggiunto a partire dalla seconda metà del 1999. Per motivi di tecnica fiscale e alla luce del principio della buona fede si è rinunciato a una soppressione retroattiva. In tal modo il CIO deve imporre dal 1° luglio 1999 le forniture e le prestazioni di servizio assoggettati all'IVA.
Non si può tuttavia comparare la posizione del CIO con quella delle organizzazioni di assistenza, che gestiscono negozi di seconda mano per finanziare la loro attività principale. L'esenzione del CIO dall'imposta sul valore aggiunto in base all'articolo 102 numero 8 della vecchia Costituzione federale è di per sé eloquente. Il Consiglio federale si era in particolare riferito alla sua decisione del 17 settembre 1981 nella quale aveva rilevato che il CIO rivestiva un'importanza universale per lo sport in generale e lo sport di punta in particolare, che il CIO svolgeva un'attività internazionale e che esso presentava il carattere di un'istituzione internazionale: per tutti questi motivi gli aveva riconosciuto uno statuto particolare. In questo contesto non si può neppure dimenticare che la sede del CIO, situata a Losanna dal 1915, riveste un'importanza particolare nel quadro delle relazioni estere della Svizzera. Il CIO realizza inoltre la maggior parte delle sue operazioni imponibili nel trasferimento di diritti (segnatamente diritti di ritrasmissione televisiva) che, in quanto esportazioni di servizi, sono per gran parte esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Anche in questo contesto l'attività del CIO si distingue da quella delle organizzazioni di assistenza.
Infine, il Consiglio federale desidera evidenziare che l'esenzione del CIO dall'imposta sul valore aggiunto è già stata resa pubblica il 16 settembre 1998 tramite un comunicato stampa del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Poco tempo dopo che il CIO aveva ritirato la sua richiesta di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio federale comunicò ai media tramite il suo portavoce, il vicecancelliere Achille Casanova, che avrebbe revocato la decisione di esenzione dall'imposta del CIO emanata il 16 settembre 1998. L'opinione pubblica è quindi stata regolarmente informata sulla situazione relativa all'esenzione dall'imposta del CIO.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.