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01.3363 · Mozione · 2001-06-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale si è già occupato dell'esenzione della TTPCP per il trasporto di animali prima di promulgare l'ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP RS 641.811), nell'ambito dell'esame di ulteriori richieste simili. L'art. 12 cpv. 2 OTTP contiene nella sua forma attuale delle clausole tenute in considerazione ai tempi delle discussioni preliminari: i veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, sottostanno ad una tassa ridotta che ammonta al 75% delle aliquote. Se partiamo dal presupposto che il trasporto di bestiame in primavera e in autunno è seguito in entrambi i periodi da un viaggio a vuoto, l'importo di 15-20 franchi per animale citato nella presente mozione corrisponde ad una distanza di circa 200 chilometri. Tali cifre dovrebbero quindi rappresentare delle eccezioni. Nella maggior parte dei casi, le distanze sono molto più brevi e di conseguenza anche l'importo da pagare risulta più basso. Appare quindi poco probabile che la TTPCP sia la causa di un esodo degli alpeggi estivi come avanzato dall'autore della mozione. Le ragioni semmai sono altre:

1. Normalmente, il tragitto verso gli alpeggi svizzeri è nettamente più breve rispetto al tragitto verso i pascoli nei Paesi limitrofi. In generale, la TTPCP rappresenta quindi un incentivo per rimanere sui pascoli alpini svizzeri.

2. L'alpeggio estivo all'estero è legato a costi amministrativi da non sottovalutare. In alcuni casi poi verrebbero ad aggiungersi delle tasse che supererebbero rapidamente i possibili risparmi sulla TTPCP.

3. Le cifre in discussione sono troppo esigue per rinunciare a sostenere la scelta degli alpeggi svizzeri.

I vantaggi derivanti da una esenzione per il trasporto di bestiame da alpeggio, presupposti dall'autore della mozione, sono annullati da altrettanti svantaggi. In particolare, le deroghe e le eccezioni speciali oggi in vigore nel settore agricolo si complichererebbero ulteriormente. Il trasporto di animali costituisce già un caso particolare e un'esenzione per il trasporto del bestiame da alpeggio rappresenterebbe un'eccezione a regole già eccezionali. La relativa realizzazione sarebbe di conseguenza difficile da controllare e comporterebbe spese amministrative sproporzionate. L'esenzione infatti può essere introdotta, per ragioni tecniche, solo sulla base del rimborso e si dovrebbe procedere, per i singoli casi, ad un controllo per stabilire se il veicolo è stato utilizzato esclusivamente per il trasporto di animali. A seconda dei casi, verrebbero applicate per il rimborso diverse tariffe al chilometro e siccome gli importi sono relativamente bassi, le spese amministrative indotte risulterebbero completamente sproporzionate.

Oltre a questi motivi di ordine soprattutto amministrativo, la mozione va respinta anche per ragioni di principio. Infatti, l'incitamento a scegliere la via di trasporto più breve concepito con l'introduzione della TTPCP verrebbe a cadere.

Per concludere, va rilevato che ai sensi dell'art. 4 della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP, RS 641.81) spetta al Consiglio federale la concessione di esenzioni e deroghe. La mozione entra quindi nell'ambito delle competenze del Consiglio federale e contravviene alle disposizioni legali che regolano l'attribuzione delle competenze in materia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.