01.3401 · Mozione · 2001-06-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La richiesta di rafforzare la protezione del diritto d'autore nell'ambito delle arti figurative tramite l'introduzione del diritto di seguito non è una novità. Fu il postulato Morf del 23 marzo del 1989 ad integrarla nei lavori di revisione totale della legge sui diritti d'autore. Il Consiglio federale ha trattato tale intervento nel suo messaggio del 19 luglio del 1989; ma non ha, tuttavia, ripreso una relativa proposta nel suo disegno di legge.
Nel corso delle deliberazioni parlamentari, il Consiglio degli Stati ha adottato una proposta di regolamentazione della sua commissione a favore del riconoscimento del diritto di seguito secondo cui: " Quando la vendita o lo scambio di opere originali d'arte figurativa comporta l'intervento di un commerciante d'arte o di un commissario d'asta, il venditore è tenuto a versare all'autore una percentuale del cinque per cento sul prezzo ottenuto per la vendita nella misura in cui esso superi dieci mila franchi.". Tuttavia, il Consiglio nazionale ha respinto tale regolamentazione e infine, grazie al sostegno dei commercianti d'arte, ha prevalso il suo punto di vista.
La mozione chiede al Consiglio federale di rivedere la decisione negativa del legislatore e di elaborare, nel quadro del suo mandato che lo incarica di adattare, tramite una revisione parziale, la legge sui diritti d'autore alle nuove tecnologie di comunicazione (mozione 97.3008), una proposta concernente il diritto di seguito. Di per sé la revisione parziale non dovrebbe essere ostacolata da questioni di principio già discusse in occasione della revisione totale. Tuttavia, nella motivazione della mozione viene fatto a giusto titolo riferimento al fatto che l'integrazione del diritto di seguito nell'LDA contribuirebbe ad avvicinare quest'ultima al diritto d'autore armonizzato dell'UE. Questo è un punto di vista nuovo di cui non si era dovuto tenere conto in occasione della revisione totale.
Infatti, nel luglio del 2001 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una direttiva concernente il diritto di seguito degli autori di opere d'arte figurativa che impegna gli Stati membri a prevedere tale diritto e di osservare determinate direttive all'atto della sua gestione. Questo impegno mira ad assicurare un funzionamento lineare del mercato interno in materia di commercio d'arte contemporanea. Si tratta soprattutto di eliminare le condizioni di concorrenza falsate che si possono creare nel commercio d'arte a causa della differenza delle legislazioni degli Stati membri in materia di diritto di seguito.
Ai sensi dei termini di applicazione della direttiva eccezionalmente lunghi, l'auspicata armonizzazione del diritto di seguito in seno all'UE si concretizzerà, tuttavia, appena tra dieci anni. C'è chi teme, apparentemente, che l'applicazione della direttiva possa portare a fenomeni di delocalizzazione delle vendite di opere d'arte verso i paesi terzi che non contemplano il diritto di seguito e che ad approfittarne sarebbero segnatamente la Svizzera e gli Stati Uniti.
Conseguentemente va tenuto conto del fatto che l'UE sfrutterà i lunghi termini di applicazione per determinare misure atte a impedire i fenomeni di delocalizzazione delle opere d'arte verso paesi terzi. Tra queste misure figura, ad esempio, la riserva della clausola della reciprocità prevista dalla direttiva secondo cui i cittadini di Stati terzi possono godere del diritto di seguito soltanto nella misura in cui il paese d'origine dell'autore accorda il diritto di seguito ai creatori provenienti dall'UE. Inoltre, l'UE si adopererà a che il diritto di seguito venga riconosciuto a livello internazionale e a che la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche stabilisca l'obbligatorietà di tale diritto. Infine, l'UE esaminerà l'eventualità di avviare accordi bilaterali concernenti l'integrazione del diritto di seguito con i paesi terzi. Tra questi ultimi, anche la Svizzera verrebbe presa in considerazione, poiché l'applicazione della direttiva la trasformerebbe in un'importante piazza per il commercio d'arte europeo.
Alla luce dello stato di cose, un nuovo e accurato esame del diritto di seguito e delle implicazioni che ne derivano appare fondato. In questo contesto, tuttavia, è essenziale che tutte le alternative rimangano aperte in modo da evitare che il margine di manovra del Consiglio federale in materia di politica estera non venga limitato a priori. Il fine prioritario della revisione parziale dell'LDA rimane invece l'adeguamento della protezione dei diritti d'autore alle esigenze della società dell'informazione e alla relativa ratifica del cosiddetto Accordo Internet del 1996 dell'Organizzazione Mondiale della Protezione Intellettuale.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.