01.3407 · Interpellanza · 2001-06-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel 1993, il gruppo di riflessione "diritto societario" riteneva che la revisione del diritto in materia di contabilità costituiva un progetto legislativo prioritario. In particolare ha raccomandato l'istituzione di norme in principio uniformi, applicate alle entità che esercitano un'attività economica, di prescrizioni differenti per le piccole, medie e grandi imprese, l'introduzione di un sistema di accreditamento per l'applicazione dei requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati, l'adeguamento delle norme del diritto svizzero alle direttive dell'UE relative al rendiconto, segnatamente quelle concernenti il principio della "true and fair view" nonché il grado di dettaglio del bilancio e del conto economico. Il gruppo di riflessione ha parimenti proposto di esaminare le possibilità che potrebbero essere offerte alle imprese che intendono procedere alla chiusura annuale secondo gli IAS. È su tali raccomandazioni che si fonda in linea di massima il mandato affidato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) alla Commissione peritale "rendiconto".
L'obiettivo fondamentale della revisione del diritto in materia di contabilità è quello di migliorare la trasparenza e la comparabilità dei conti annuali allestiti dalle imprese svizzere. Attualmente le norme svizzere relative al rendiconto sono ancora essenzialmente orientate alla protezione dei creditori. Dal punto di vista del diritto comparato, il rendiconto mira sempre più a rispondere alle esigenze dei loro destinatari (per es. soci, finanziatori, fornitori, clienti, datori di lavoro). Infatti, secondo la concezione moderna della materia, l'elemento più importante del rendiconto non è più la protezione dei creditori, bensì la comunicazione, in senso lato, di informazioni utili al maggior numero di interessati.
2.a. Il disciplinamento rudimentale della Svizzera in materia di rendiconto non soddisfa più le esigenze attuali, nemmeno sotto il profilo del diritto comparato. Perciò, in caso di revisione, in linea di massima non vi è alcuna possibilità di allentamento su diversi punti, anzi si rende necessario colmare il ritardo accumulato.
Il rendiconto è attualmente disciplinato in maniera uniforme per tutte le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni. Nel suo avamprogetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (AP LRR), la Commissione peritale "rendiconto" prevede norme differenziate a seconda delle dimensioni delle entità, portando a un possibile allentamento dell'onere amministrativo delle PMI. Così, nella variante 1 dell'articolo 43, l'AP LRR prevede di esonerare tutte le PMI dall'obbligo di revisione.
2.b. La revisione del rendiconto causerà alle imprese una spesa unica di una certa portata. Tuttavia, in numerosi casi, l'adeguamento alle nuove prescrizioni sarà attuato in occasione del necessario aggiornamento periodico dei software contabili e quindi non cagionerà costi supplementari.
La revisione consentirà di raggiungere una maggiore trasparenza, la quale si tradurrà in uno sgravio delle PMI. Infatti, il carattere più rivelatore delle cifre e la migliore comparabilità ottenuti grazie a una presentazione fedele e alla suddivisione uniforme della struttura contabile dovrebbero produrre una riduzione dei costi in occasione dell'allestimento, dell'esame e dell'analisi dei conti annuali. Dato che la qualità della presentazione dei conti svolge un ruolo essenziale nella valutazione della situazione di un debitore, anche la maggiore trasparenza e comparabilità dovrebbero portare a una riduzione dei costi di finanziamento delle imprese. Le PMI subiscono regolarmente perdite sui loro crediti nei confronti di clienti. Il fatto che i conti siano presentati in modo più trasparente permetterà loro di evitare di essere trascinate nel fallimento di società o di avvertire con sufficiente anticipo i segni premonitori di tale fallimento, limitando in tal modo l'entità delle perdite.
Attualmente, per rispondere alle differenti esigenze dei destinatari dei conti annuali, spesso bisogna allestire svariate chiusure: una chiusura conforme al CO che deve essere sottoposta all'approvazione dei soci, una chiusura che rispecchi fedelmente la situazione economica della società e serva da strumento di controllo per la direzione, una chiusura destinata alle autorità fiscali che servirà loro a stabilire la tassazione e infine, eventualmente, una chiusura supplementare conforme ai requisiti richiesti da un contratto concluso in materia di credito. Il nuovo disciplinamento proposto mira a definire una presentazione dei conti annuali che consenta di coprire tutti le necessità con una sola chiusura, in modo da ridurre sia i costi che l'onere lavorativo.
2.c. Accrescere la trasparenza è uno degli obiettivi essenziali della revisione del diritto in materia di rendiconto.
3. Attualmente, nell'allestimento dei conti vi sono requisiti differenti per le imprese quotate in borse e per quelle che non lo sono. Le società quotate in borsa allestiscono i loro conti conformemente all'articolo 4 della legge sulle borse (autodisciplina) in relazione con l'articolo 66 e seguenti del regolamento di quotazione elaborato secondo i principi e le raccomandazioni emanati dalla Fondazione per le raccomandazioni per la presentazione dei conti (FER).
Tenuto conto di questo disciplinamento specifico, il campo d'applicazione dell'AP LRR include soltanto le imprese non quotate in borsa. L'avamprogetto prevede un rendiconto differenziato a seconda delle dimensioni delle imprese.
4. Il parere del forum delle PMI è uno dei 76 che è stato raccolto nel corso della procedura di consultazione sull'AP LRR. Per il momento, il Consiglio federale ha soltanto preso atto dei risultati di quest'ultima.
L'AP LRR è un progetto di una commissione peritale sul quale il Consiglio federale non si è ancora pronunciato. Le critiche espresse nel corso della procedura di consultazione vertevano essenzialmente sul modo in cui l'AP LRR intendeva regolamentare il rapporto tra le norme sul rendiconto e il diritto fiscale. Attualmente il DFGP sta studiando altre soluzioni più appropriate. Dopo aver preso atto dei risultati di tale studio, il Consiglio federale deciderà sul seguito delle operazioni. Nell'ambito del processo decisionale, i pareri raccolti nel corso della consultazione saranno ponderati e presi in considerazione in funzione della qualità dell'argomentazione addotta.
5. L'organizzazione responsabile delle raccomandazioni per la presentazione dei conti (RPC) è una fondazione di diritto privato, la FER. La commissione tecnica della FER è composta di personalità provenienti dai differenti ambienti interessati dal diritto contabile. Questa ampia rappresentatività consente di tutelare gli interessi degli stakeholder. La FER ha il compito di elaborare raccomandazioni in materia di rendiconto che tengano in considerazioni le specificità svizzere. Le autorità federali e cantonali seguono i lavori della commissione peritale con lo statuto di osservatori.
Le disposizioni che disciplinano oggigiorno l'allestimento dei conti permettono segnatamente la costituzione arbitraria di riserve occulte ostacolando in tal modo la presentazione fedele della situazione economica di un'impresa. Questo inconveniente ha incitato un numero sempre maggiore di imprese desiderose di soddisfare gli standard internazionali di qualità a ricorrere a norme contabili messe a punto da organizzazioni private, come le RPC della FER. Le imprese non quotate in borsa applicano le RPC su base volontaria, fatto che non le esenta dal rispettare le disposizioni legali in materia di rendiconto. È vero che al posto delle RPC si potrebbe imporre a certe imprese presenti sul mercato il ricorso agli IAS, molto più complessi. Tuttavia, ciò si tradurrebbe in un onere supplementare per le PMI. Per questo motivo è preferibile attenersi alle RPC che non sono meno riconosciute a livello internazionale e che offrono una protezione efficace contro una eccessiva regolamentazione.
Per contro, il rendiconto delle società quotate in borsa è disciplinato dalle disposizioni seguenti: in base all'articolo 4 della legge sulle borse, la borsa si autodisciplina. Sottopone per approvazione i suoi regolamenti all'autorità di vigilanza (Commissione federale delle banche). Inizialmente, l'ufficio d'ammissione della Borsa svizzera esaminava ogni norma adottata dalla FER, poi sottoponeva per approvazione il regolamento di quotazione completato o modificato all'autorità di vigilanza. Attualmente, il regolamento di quotazione si riferisce, in maniera generale, alle RPC. Di conseguenza, le società quotate in borsa sono tenute ad allestire i loro conti conformemente alle RPC o a standard considerati equivalenti (art. 67 e 70 del regolamento di quotazione). Nel corso di procedure di consultazione riguardanti RPC nuove o modificate, talvolta l'ufficio d'ammissione della Borsa svizzera prende l'iniziativa di chiedere il parere delle società quotate in borsa prima di comunicare il proprio punto di vista alla commissione peritale della FER. Se l'ufficio d'ammissione o l'autorità di vigilanza non sottoscrive una RPC, la Borsa può, in virtù del suo potere di autodisciplina, iscrivere nel regolamento di quotazione disposizioni che derogano alle RPC.
L'AP LRR prevede che il rendiconto annuale delle grandi organizzazioni (a partire da un bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, un fatturato di 40 milioni di franchi e 250 dipendenti) sia redatto secondo una normativa generalmente riconosciuta come le RPC, gli IAS e gli US GAAP e prescrive imperativamente il ricorso a tali standard per l'allestimento di conti consolidati. Inoltre, contiene una norma che consente al Consiglio federale di escludere mediante ordinanza l'applicazione di una normativa, indipendentemente dal suo riconoscimento generale, e di emanare, nel rispetto dei principi generalmente riconosciuti, le disposizioni mancanti (art. 36 e 41 dell'AP LRR).
6. Quando il legislatore si riferisce a standard stabiliti da organizzazioni private, non è usuale che imponga loro la procedura da seguire per elaborarli o modificarli. Tuttavia, secondo le disposizioni previste dall'AP LRR, il Consiglio federale può influire sull'applicazione degli standard in materia di rendiconto (cfr. il numero 5).
6.a. Nel corso dell'elaborazione della RPC 21 (presentazione dei conti delle organizzazioni d'utilità pubblica) e della modifica della RPC 16 (impegni previdenziali), la FER ha proceduto a un'audizione di esperti. D'ora in avanti, prevede di organizzarne una ogni volta che sarà in atto una nuova RPC.
6.b. Attualmente, la pubblicazione dei verbali e l'adozione di altre misure volte ad accrescere la trasparenza sono discusse in seno alla FER. La FER svolge gratuitamente i suoi lavori, che sono di pubblica utilità. Tuttavia, ritiene che una maggiore partecipazione finanziaria degli ambienti interessati contribuirebbe a rendere la procedura più trasparente.
6.c. Il termine di consultazione è di 60 giorni. Inoltre, la FER cerca di coinvolgere il più presto possibile nei lavori delle sottocommissioni gli ambienti interessati.
6.d. La FER non prende decisioni singole. Emana norme contabili il cui tenore è stabilito con la partecipazione degli ambienti interessati e che sono adottate dopo una procedura di consultazione pubblica dalla commissione peritale, la quale gode di una vasta rappresentatività. Tuttavia, la procedura non prevede nessuna possibilità di ricorso contro le decisioni della FER.
Come già menzionato in precedenza, in virtù dell'AP LRR, il Consiglio federale può escludere mediante ordinanza l'applicazione di una normativa indipendentemente dal riconoscimento generale. Può altresì emanare, nel rispetto dei principi generalmente riconosciuti, le disposizioni mancanti. Parimenti, l'ufficio d'ammissione della Borsa svizzera può iscrivere nel regolamento di quotazione disposizioni che derogano alle RPC o ad altri standard.
6.e. L'AP LRR mira a sottoporre le PMI a un disciplinamento in materia di rendiconto che sia al contempo moderno e completo. Il vantaggio di tale soluzione consiste nel permettere a queste imprese di non adottare per forza standard che evolvono rapidamente e di semplificarsi il compito applicando in completa autonomia le disposizioni legali esistenti. Così, una PMI ordinaria, che non esplica attività particolari all'estero o che non ha concluso un contratto in materia di credito che la obblighi a allestire i suoi conti secondo determinati standard, può limitarsi a presentare i suoi conti conformandosi soltanto alle disposizioni della LRR. Per contro, l'impresa che per sua volontà intende fare di più o che in ragione delle sue relazioni commerciali deve fare di più, allestirà i suoi conti secondo standard dinamici, che sono rapidamente attualizzati in funzione degli ultimi sviluppi registrati in materia di rendiconto.
Fin d'ora la FER si è posta l'obiettivo di formulare in uno stile semplice, conciso e facilmente comprensibile i principi necessari, in modo che siano applicabili anche alle PMI. Se si compara la portata delle RPC, per esempio a quella degli IAS o addirittura a quella degli US GAAP, si rileva che la commissione peritale della FER ha perseguito il suo obiettivo dato che le RPC sono formulate in maniera più semplice e concisa rispetto agli standard internazionali, i quali sono molto dettagliati su determinati punti. Le RPC permettono anche a coloro che le applicano di optare fra svariate soluzioni. Infine, le RPC consentono di procedere sulla base della contabilità finanziaria a un'analisi "eloquente" della gestione dell'impresa. Così, i conti possono diventare un essenziale strumento di controllo e di decisione cui possono ricorrere i responsabili dell'impresa. Questo strumento permette inoltre di eliminare i doppioni e quindi di alleggerire gli oneri delle PMI.
Risposta del Consiglio federale.