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01.3410 · Interpellanza · 2001-06-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo la legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer) il Consiglio d'Istituto è composto di sette membri al massimo. I Cantoni, che hanno il diritto di proporre non più di tre membri, hanno fatto valere questo diritto presentando al Consiglio federale il nome di tre persone. Il 17 ottobre 2001 il Consiglio federale ha nominato il Consiglio d'Istituto, tenendo conto delle candidature proposte dai Cantoni. L'opinione pubblica è stata informata sulla composizione dell'organo. Si tratta delle seguenti persone:

presidente:

Dott. med. Peter Fuchs, consulente per lo sviluppo sostenibile e la Corporate Social Respon-sibility con attività internazionale

membri:

Prof. dott. med. Michel Burnier, primario presso il Policlinico universitario di Losanna

Dott. iur. Carlo Conti, Consigliere di Stato, capo del Dipartimento della sanità del Cantone di Basilea Città

Dott. med. vet. Markus Dürr, Consigliere di Stato, capo del Dipartimento della sanità e delle opere sociali del Canton Lucerna

Anne-Sylvie Fontannaz, farmacista cantonale del Canton Vaud

Prof. dott. iur. Reinhold Hotz, avvocato

Dott. med. Christiane Roth-Godat, direttrice amministrativa dell'Ospedale universitario di

Zurigo.

2.+3.L'industria farmaceutica, i produttori di medicamenti della medicina complementare, i pa-zienti non sono rappresentati in seno al Consiglio d'Istituto. Questi è chiamato a svolgere i compiti statuiti all'articolo 72 LATer ed è vincolato da essi. I membri dell'Istituto, nell'esercizio della loro funzione, devono essere liberi da legami d'interesse. Va pure detto che un'equa rappresentanza di tutte le cerchie interessate (multinazionali, produttori nazionali del settore farmaceutico o produttori di medicamenti della medicina complementare, industrie produttrici di dispositivi medici, settore della ricerca nel campo dei medicamenti, ospedali, farmacisti, droghisti, medici e pazienti ecc.) non è possibile dato che il numero dei membri del Consiglio d'Istituto è fissato a sette. Tuttavia, nella scelta delle persone che compongono il Consiglio è stata data importanza al grado di competenza per l'adempimento dei compiti at-tribuiti. I criteri per la nomina dei membri sono stati i seguenti: interesse per il servizio pub-blico, dimestichezza con il sistema politico svizzero, competenza tecnica nell'ambito dei me-dicamenti, connessioni con il mondo scientifico e della ricerca, esperienza nell'ambito dell'esecuzione cantonale e a livello internazionale, conoscenza delle esigenze dei principali interessati (pazienti, consumatori, medici, farmacisti, veterinari), esperienza manageriale e conoscenze nel settore dell'economia aziendale e del finanziamento pubblico.

Oltre ai requisiti tecnici, si è voluto assicurare per quanto possibile una rappresentanza equa delle donne e delle comunità linguistiche.

Risposta del Consiglio federale.