01.3411 · Interpellanza · 2001-06-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. La grande maggioranza degli istituti penitenziari del nostro Paese non dispone di nessuna struttura per i giovani delinquenti. Occorre rilevare che di norma il collocamento di questi giovani non fa parte dei compiti assegnati agli istituti summenzionati. Sia nella fase dell'istruzione che in quella dell'esecuzione delle pene i minorenni devono essere assistiti in istituti separati da quelli riservati agli adulti. Questa idea è conforme agli obiettivi perseguiti dal diritto penale minorile ed è altresì sancita dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.
Per migliorare la situazione dei minorenni posti in carcerazione preventiva, la Confederazione sostiene le iniziative dei Cantoni che creano centri di accoglienza e di transito concedendo loro sussidi.
Per contro, la creazione di strutture per minorenni negli istituti penitenziari per adulti non ha senso né sotto il profilo pedagogico-terapeutico né sotto quello economico. La varietà delle case di educazione offre già gli strumenti adeguati alla presa a carico dei minorenni estremamente difficili (per es. le case di rieducazione e i centri terapeutici, i centri di transito chiusi e, per i giovani oltre i 17 anni, le case d'educazione al lavoro).
2. I sussidi federali devono contribuire a creare adeguate possibilità di collocamento per i minorenni. Nel 1999, il DFGP ha versato un totale di circa 77,3 milioni di franchi a titolo di sussidi d'esercizio a 187 case di educazione riconosciute; nel 2000 circa 60,5 milioni di franchi a 189 istituti. Questa riduzione è una conseguenza del programma di stabilizzazione. In occasione della "tavola rotonda", i partecipanti hanno concordato di procedere a risparmi a favore della Confederazione nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure. I Cantoni si erano impegnati ad assumersi i sussidi federali che non saranno più versati.
Nel 1999, sono stati concessi rispettivamente versati (a 13 istituti) 8,3 milioni di franchi a titolo di sussidi di costruzione. Nel 2000, tale somma ammontava a 5,3 milioni di franchi (13 istituti). Nell'ambito del programma di stabilizzazione, il tasso di sussidi di costruzione è stato altresì ridotto dal 50 al 35 per cento.
Infine, la legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM) prevede la possibilità di concedere sussidi, per un periodo di prova di 5 anni al massimo, per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi metodi e strategie nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure nonché per "istituti e provvedimenti per fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gravemente disturbato". Questi progetti pilota devono essere valutati. Nel 1999, sono stati versati circa 420'000 franchi per progetti pilota nel settore dei minorenni mentre nel 2000 tale somma ammontava a 891'000 franchi.
3. Il futuro diritto penale minorile sarà sempre, a differenza del diritto penale degli adulti centrato sul reato, centrato sull'autore del reato. Il reinserimento del minorenne è in fin dei conti l'obiettivo di tutte le sanzioni di diritto penale minorile previste nel disegno.
Così, ancora in futuro, se il minorenne delinquente appare seriamente minacciato, saranno applicate prioritariamente misure protettive educative o terapeutiche. Si tratta, parallelamente alle misure "ambulatoriali" (sorveglianza, sostegno esterno o trattamento ambulatoriale, art. 11-13 D-DPMin), del collocamento del minorenne presso privati idonei ad assumersene la responsabilità o in istituti educativi o di cura (art. 14 D-DPMin).
Le pene previste nel progetto di revisione continuano a essere pronunciate nell'ottica di una prevenzione speciale. Esse saranno irrogate a fianco di misure protettive in quanto uniche sanzioni.
4. Nell'ambito di un progetto del Fondo nazionale del centro di ricerca in materia di educazione specializzata dell'istituto pedagogico dell'Università di Zurigo, a metà degli anni Settanta è stata condotta un'analisi sull'efficacia dell'educazione specializzata. Lo studio concerneva gli istituti ai sensi dell'articolo 93ter CP, ovvero i centri terapeutici e gli istituti per la rieducazione nonché le case di educazione ad essi comparabili. Da allora non sono più state effettuate altre valutazioni sistematiche. Attualmente l'UFG ha intavolato con l'istituto summenzionato una trattativa concernente un progetto di valutazione sistematica dei dati raccolti dal 1995 in poi nei centri terapeutici e negli istituti per la rieducazione.
5. Di norma, la costruzione e la gestione degli istituti di esecuzione delle pene e
delle misure previste dal CP è un compito che spetta ai Cantoni. Ogni singolo Cantone non ha bisogno di disporre di tutti i tipi di stabilimenti. Per questa ragione tali stabilimenti sono aperti agli interessati di diversi Cantoni. Come citato prima, la Confederazione sostiene la creazione di case di rieducazione adeguate mediante sussidi. La Confederazione non prevede misure supplementari.
Risposta del Consiglio federale.