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01.3432 · Interpellanza · 2001-09-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad domande 1 e 2

Nelle risposte dettagliate alla mozione Fankhauser del 9 dicembre 1997 (97.3577; Amnistia per le persone senza documenti), all'interrogazione ordinaria Hubmann del 23 giugno 2000 (00.3370; Sanatoria per le persone sprovviste di documenti) e alla mozione Zisyadis del 22 marzo 2001 (01.3149; Permesso di dimora in Svizzera per stranieri privi di documenti) il Consiglio federale ha illustrato i motivi del suo rifiuto di concedere una sanatoria generalizzata alle persone residenti illegalmente in Svizzera. Le occupazioni di edifici attuate nel frattempo da alcuni stranieri nonché da gruppi di sostegno non modificano tale posizione di principio. Il Consiglio federale ha ribadito questa posizione rispetto alle persone in situazione irregolare nella sua risposta durante l'ora delle domande del 1° ottobre 2001. Tale posizione è stata approvata anche dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) dell'8-9 novembre 2001.

Anche nel confronto con altri Paesi europei la politica svizzera in materia di asilo e di stranieri tiene conto in ampia misura delle questioni umanitarie. Soltanto nel periodo da gennaio 1999 a agosto 2001 sono stati per esempio concessi per motivi umanitari permessi di dimora a 10'449 persone, sebbene queste ultime non soddisfacessero le usuali condizioni d'ammissione.

Per quanto attiene il rilascio del permesso per motivi umanitari, sussiste una vasta e pluriennale prassi dell'Ufficio federale degli stranieri. Inoltre contro le decisioni di siffatto Ufficio è data possibilità di inoltrare ricorso al DFGP e al Tribunale federale. In questo modo viene garantito un trattamento uguale di tutte le domande anche nel caso in cui dovessero aumentare provvisoriamente. Le stime relative al numero di stranieri senza un titolo di soggiorno effettivamente presenti in Svizzera divergono notevolmente. Risiede nella natura della cosa che non sia possibile fornire indicazioni precise in tale ambito.

ad domanda 3

L'odierno disciplinamento permette di trovare soluzioni confacenti nei casi di rigore. Le autorità cantonali, qualora fossero sostanzialmente d'accordo con la concessione di un permesso di dimora, hanno la facoltà di sottoporre in ogni istante siffatti casi alle autorità federali. Non vi è dunque motivo di rinunciare all'applicazione del diritto vigente. Nel quadro del principio della proporzionalità prima dell'esecuzione degli allontanamenti occorre esaminare se ci si trova in presenza di un caso di rigore. Nella sua riunione sopracitata anche la CDCGP si è espressa contro la moratoria.

ad domanda 4

La configurazione della politica migratoria della Svizzera è un compito costituzionale della Confederazione. Lo spazio di manovra viene tuttavia notevolmente limitato dagli obblighi della Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico, segnatamente, in futuro, dagli accordi bilaterali con l'UE in materia di libera circolazione delle persone.

Per il settore dell'asilo e dei rifugiati le autorità federali sono competenti in modo definitivo; esse decidono sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo. I Cantoni eseguono unicamente siffatte decisioni e non dispongono dunque di spazio di manovra.

Una notevole possibilità di intervento sussiste soltanto ancora nell'ambito dell'ammissione di cittadini dei Paesi non facenti parte dell'UE e dell'AELS. In considerazione della grande mobilità all'interno della Svizzera, degli interessi globali dell'economia e del principio della parità di trattamento sarebbe inopportuno lasciar perseguire ai Cantoni, nell'ambito di questioni di principio essenziali, una politica migratoria differenziata. Tale è pure il caso per quanto attiene la decisione in merito alla concessione del permesso in presenza di casi di rigore, come per esempio in seguito a un soggiorno illegale. L'emanazione di disciplinamenti di diritto federale resta dunque opportuna anche in futuro.

ad domanda 5

Per quanto attiene i fanciulli che hanno frequentato le scuole in Svizzera senza permesso di dimora, è parimenti possibile esaminare se vi sia un caso di rigore. Qualora venga loro rilasciato un permesso di soggiorno, potranno iniziare ad esercitare un'attività lucrativa e anche le borse di studio possono venir loro concesse in base ai medesimi criteri applicati per gli altri stranieri.

Risposta del Consiglio federale.