Lexipedia

01.3436 · Interpellanza · 2001-09-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La Costituzione federale vieta all'articolo 119 capoverso 2 lettera c l'applicazione di tecniche di procreazione assistita per produrre embrioni a fini di ricerca. Inoltre, giusta la medesima disposizione, "fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente?. In base a ciò, la legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (LPAM, RS 814.90) sancisce che ?all?esterno del corpo materno possono essere sviluppati fino a divenire embrioni soltanto gli oociti impregnati necessari per causare una gravidanza durante un ciclo" (art. 17 cpv. 1 LPAM). Nonostante questo disciplinamento restrittivo, anche in Svizzera si è in presenza, eccezionalmente, di un numero eccessivo di embrioni. È il caso per esempio quando un embrione con uno sviluppo non normale non è trasferito, o quando la donna si ammala, muore o cambia idea inaspettatamente prima che l'embrione le venga impiantato. Secondo il Consiglio federale, dall'articolo 119 della Costituzione federale non si può dedurre un divieto generale della ricerca con embrioni in soprannumero. In relazione alla legge sulla medicina della procreazione, occorre riferirsi segnatamente all'articolo 5 capoverso 3, che vieta di dividere una o più cellule di un embrione in vitro, nonché di esaminarle in seguito. Originariamente, tale divieto si riferisce però chiaramente alla diagnostica preimplantatoria e non alla ricerca.

L'elaborazione della legge sulla medicina della procreazione con il relativo dibattito parlamentare ebbero luogo ancora prima che la ricerca sulle cellule staminali embrionali fosse stata messa a fuoco dalla scienza e, quindi, prima ancora che potesse nascere un dibattito pubblico attorno ad essa. I nuovi settori della ricerca sulle cellule staminali suscitano la speranza che nello spazio di alcuni anni sia possibile sviluppare nuove strategie terapeutiche contro malattie finora incurabili o contro malattie per le quali esistevano solo trattamenti insufficienti, come il morbo di Parkinson o il diabete. La ricerca sulle cellule staminali solleva tuttavia questioni di ordine etico a causa della loro origine.

In considerazione degli sviluppi scientifici attuali, occorre chiarire se - e in tal caso, a quali condizioni - eventuali embrioni in soprannumero possano essere utilizzati a fini di ricerca e se possano essere importate cellule staminali embrionali umane. Tali domande, rimaste senza risposta al momento dell'emanazione della legge sulla medicina della procreazione, dovranno essere trattate nell'ambito di una legge federale specifica alla ricerca sugli embrioni. L'Amministrazione federale è stata incaricata di elaborare un avamprogetto in tal senso. La procedura di consultazione su una legge federale concernente la ricerca sugli embrioni dovrebbe aver luogo nella primavera del 2002 e il messaggio adottato nell'autunno del medesimo anno. Parallelamente dovrà essere condotto un dibattito pubblico sulla ricerca con cellule staminali.

La prevista legge federale sulla ricerca sull'uomo, attualmente in fase di elaborazione di un avamprogetto, comprende nella sua concezione anche la ricerca effettuata su embrioni e feti. La nuova soluzione, di creare una legge federale specifica alla ricerca sugli embrioni è stata scelta poiché non è possibile attendere l'emanazione della legge federale sulla ricerca sull'uomo per regolamentare la ricerca sugli embrioni in soprannumero e sulle cellule staminali embrionali. Tuttavia, la legge federale concernente la ricerca sugli embrioni dovrà successivamente essere integrata nel disegno di una legge federale sulla ricerca sull'uomo. L'avamprogetto di una legge federale sulla ricerca sull'uomo sarà probabilmente posto in procedura di consultazione nella primavera del 2003.

1.Come accennato nell'introduzione, il Consiglio federale non ritiene che l'articolo 119 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale vieti in generale l'impiego di embrioni umani in soprannumero o l'importazione di cellule staminali embrionali umane a fini di ricerca.

2. e 3. Il Consiglio federale è altresì convinto che occorra sviluppare un dibattito pubblico attorno alla questione dell'impiego di embrioni in soprannumero o di cellule staminali embrionali umane a fini di ricerca. Come menzionato poco sopra, parallelamente al disegno di una legge federale concernente la ricerca sugli embrioni dovrà perciò essere lanciato un dibattito pubblico. Anche la neoistituita Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) ha già dato inizio a una discussione in merito a tale questione. Al momento attuale non esiste tuttavia una base legale chiara che vieti l'acquisizione gratuita di cellule staminali embrionali umane all'estero per gli esperimenti in vitro.

4.Il Consiglio federale non è ancora a conoscenza con certezza del numero di embrioni congelati. Nella legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, è sancito all'articolo 11 l'obbligo di notifica all'autorità preposta all'autorizzazione. Quest'ultima, a sua volta, deve trasmettere i dati all'Ufficio federale di statistica per la valutazione e la pubblicazione. Gli embrioni già conservati al momento dell'entrata in vigore della legge sulla medicina della procreazione possono rimanerlo al massimo ancora per tre anni (art. 42 cpv. 2 LPAM).

5.Il corpo umano o parti di esso sono inalienabili. Quindi anche per le cellule staminali embrionali umane deve vigere il principio della gratuità, vale a dire che per la loro utilizzazione non dev'essere concesso o accettato alcun profitto finanziario o altro vantaggio. D'altro canto, il risarcimento di determinate spese, segnatamente per la coltura e l'invio di cellule staminali, è invece ammesso. Tuttavia, nel singolo caso può essere difficile distinguere tra indennità finanziarie ammesse e non ammesse.

6.Dai più recenti risultati della ricerca emerge che le cosiddette cellule staminali umane adulte possiedono un potenziale per la medicina molto più grande di quanto finora ritenuto. Pertanto è certamente opportuno intensificare la ricerca in questo campo. Dovrà però ancora essere esaminata la forma con cui attuarla specificatamente, per esempio tramite il Fondo nazionale.

7.La ricerca biologica e medica sviluppa sempre nuovi approcci terapeutici per malattie gravi per le quali o non vi erano terapie, o vi erano terapie insufficienti. La cosiddetta clonazione terapeutica si trova ancora in un primissimo stadio della fase sperimentale e si è quindi ancora lontani da un'applicazione pratica sull'essere umano. In questo contesto occorre ancora far riferimento all'articolo 119 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale che dispone che "tutti i tipi di clonazione" sono inammissibili. Conformemente a tale principio, la legge sulla medicina della procreazione stabilisce che la clonazione, nel senso di una riproduzione artificiale di esseri geneticamente identici, è perseguita penalmente (art. 2 lett. l in relazione all'art. 36 cpv. 1).

Risposta del Consiglio federale.

01.3436 | Lexipedia | Lexipedia