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01.3442 · Interpellanza · 2001-09-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad domanda 1

E' un dato di fatto che in Svizzera - come d'altronde in tutti gli altri Stati - soggiornino stranieri sprovvisti dei necessari permessi. Le stime sul loro numero però divergono notevolmente. Risiede nella natura della cosa che non sia possibile fornire indicazioni precise in tale ambito. Ai servizi federali competenti in materia sono noti soltanto i casi che vengono sottoposti dai Cantoni per approvazione. Il Consiglio federale è cosciente che in singoli casi possano verificarsi situazioni personali particolarmente difficili.

ad domande 2 e 3

Nelle risposte esaurienti alla mozione Fankhauser del 9 dicembre 1997 (97.3577; Amnistia per le persone senza documenti), all'interrogazione ordinaria Hubmann del 23 giugno 2000 (00.3370; Sanatoria per le persone sprovviste di documenti) e alla mozione Zisyadis del 22 marzo 2001 (01.3149; Permesso di dimora in Svizzera per stranieri privi di documenti) il Consiglio federale ha illustrato i motivi del suo rifiuto di concedere una sanatoria generalizzata alle persone residenti illegalmente in Svizzera. Le occupazioni di edifici attuate nel frattempo da alcuni stranieri nonché da gruppi di sostegno non modificano tale posizione di principio. Il Consiglio federale ha ribadito questa sua posizione rispetto alle persone prive di documenti nelle sue risposte il 1° ottobre 2001 durante l'ora delle domande.

In occasione della giornata della migrazione della presidenza UE del 16 ottobre 2001 a Bruxelles, alla quale la Svizzera ha potuto partecipare, è stato sollevato anche il problema degli stranieri presenti illegalmente sul territorio. I ministri responsabili degli Stati UE hanno sottolineato che le amnistie non costituiscono una soluzione al problema della migrazione illegale. Simile parere è stato pure espresso dai rappresentanti degli Stati che hanno già decretato un'amnistia.

Per i casi particolarmente rigorosi esistono già oggi soluzioni adattate al caso singolo nell'ambito del diritto vigente. Anche nel confronto con altri Paesi europei la politica svizzera in materia di asilo e di stranieri tiene conto in ampia misura delle questioni umanitarie. Soltanto nel periodo che va da gennaio 1999 a fine agosto 2001 sono stati per esempio concessi per motivi umanitari permessi di dimora a 10'449 persone, sebbene quest'ultime non soddisfacessero le usuali condizioni d'ammissione.

Fino all'aprile del 2000 sono inoltre state ammesse provvisoriamente circa 15'000 persone del settore dell'asilo nel quadro dell'Azione umanitaria 2000.

Siffatta prassi umanitaria costante è invero meno spettacolare della soluzione globale richiesta per gli stranieri che soggiornano illegalmente nel nostro Paese, ma in un'ottica complessiva essa va preferita segnatamente a ragione del suo carattere durevole e individuale. Per quanto attiene il rilascio del permesso per motivi umanitari, sussiste una vasta e pluriennale prassi dell'Ufficio federale degli stranieri. Inoltre contro le decisioni di siffatto Ufficio è data la possibilità di inoltrare ricorso al DFGP e al Tribunale federale. In questo modo viene garantito un trattamento uguale di tutte le domande anche nel caso in cui dovessero aumentare provvisoriamente.

Per giudicare i singoli casi sono in particolare determinanti i seguenti criteri: durata del soggiorno, integrazione sociale e professionale, situazione familiare e sanitaria nonché le ragioni piú precise all'origine del soggiorno illegale. Gli uffici federali competenti (Ufficio federale degli stranieri e Ufficio federale dei rifugiati) hanno specificato questa prassi in un testo consegnato ai governi cantonali per una presa di posizione. Scopo di questa circolare è la necessaria trasparenza: presso le autorità cantonali e presso i terzi interessati.

Inoltre si sta esaminando le modalità di uno studio scientifico che permetta affermazioni piú precise circa la situazione e il numero degli stranieri illegalmente presenti da noi.

In occasione della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) dell'8-9 novembre 2001 i rappresentanti dei governi cantonali si sono espressi unanimamente contro un'amnistia generale e contro uno speciale contingente per gli stranieri in situazione irregolare. Di conseguenza è stata respinta la proposta di una "tavola rotonda" e di una moratoria per l'esecuzione dell'allontanamento.

ad domanda 4

Un consultorio indipendente può coadiuvare le persone interessate a pianificare e preparare adeguatamente - anche nel Paese d'origine - il proprio futuro. Il Consiglio federale appoggia in tal senso la raccomandazione della CFS destinata ai Cantoni di istituire uffici di mediazione qualora lo ritenessero necessario. Tuttavia, in considerazione dell'ampia procedura amministrativa con possibilità di ricorso, non appare opportuno che siffatti uffici possano influenzare procedure in corso; tale è pure l'opinione della CFS.

Nel settore dell'asilo la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo quale istanza giudiziaria indipendente decide definitivamente in merito ai ricorsi concernenti la concessione dell'asilo e l'allontanamento. La legge sull'asilo prevede che l'esecuzione delle decisioni negative cresciute in giudicato in materia d'asilo e di allontanamento è di competenza delle autorità cantonali. Se l'allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda all'Ufficio federale competente l'ammissione provvisoria. La legge sull'asilo non prevede altre possibilità d'intervento a livello cantonale.

ad domanda 5

Nel quadro dell'esame caso per caso delle situazioni di rigore (soluzione preferita dal Consiglio federale) è possibile tenere adeguatamente conto delle circostanze particolari del singolo caso. Tale circostanza è pure applicabile al caso delle donne attive quali domestiche o nel settore a luci rosse.

ad domanda 6

Il progetto di legge federale contro il lavoro nero, inviato in consultazione, è stato accolto positivamente dalla maggioranza delle cerchie consultate. Esso comprende agevolazioni amministrative per servizi prestati nelle economie domestiche, il rafforzamento delle competenze di controllo delle commissioni paritetiche e tripartite, una messa in rete limitata dei dati amministrativi, misure contro il lavoro pseudo-indipendente nonché un inasprimento delle sanzioni (p. es. possibilità di esclusione dalle procedura d'attribuzione degli appalti pubblici).

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di elaborare entro la fine del 2001 il messaggio relativo a siffatta legge.

Risposta del Consiglio federale.