01.3459 · Interpellanza · 2001-09-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Un importante obiettivo della Confederazione nell'ambito dell'insegnamento superiore e della ricerca per l'attuale periodo di finanziamento (2000-2003) è la valorizzazione e l'applicazione delle conoscenze acquisite. Questa fondamentale linea d'azione è menzionata all'articolo 1, capoverso 2, lettera d della nuova legge federale sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU). Adottata dal Parlamento l'8 ottobre 1999 ed entrata in vigore il 1° aprile 2000, questa legge ha introdotto nuovi strumenti che creano incentivi e stimolano la concorrenza in modo da aumentare la capacità di fornire prestazioni delle università.
Da un punto di visto giuridico, la Confederazione si è dotata di strumenti che permettono di valorizzare le conoscenze acquisite dalla ricerca e promuovere in tal modo la qualità dell'insegnamento e della ricerca. Questo principio di valorizzazione è stato riaffermato nella convenzione conclusa il 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nell'ambito degli istituti universitari. Questo quadro legale ha tra l'altro permesso di istituire la Conferenza universitaria svizzera (CUS), organo comune della Confederazione e dei Cantoni competente per l'emanazione di direttive concernenti la valorizzazione delle conoscenze acquisite dalla ricerca.
Dal punto di vista finanziario, la nuova legge LAU ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle sovvenzioni di base, che sancisce il passaggio da un sistema incentrato sulle spese a un sistema che privilegia le prestazioni. In particolare, le prestazioni di ricerca sono misurate in proporzione ai contributi che le università hanno ottenuto dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, dalla Commissione per la tecnologia e l'innovazione, da progetti dell'Unione europea o da parte di fondi terzi privati o pubblici.
Per una migliore valorizzazione dei risultati della ricerca e la loro applicazione sono state adottate altre misure, ad esempio la Rete svizzera d'innovazione (RSI), la promozione del dialogo tra la scienza e la società nel quadro della fondazione "Science et Cité", la partecipazione ai programmi di valorizzazione della ricerca europea ecc. Grazie ai contributi vincolati ai progetti è stato così possibile sostenere la RSI che punta ad accrescere in modo duraturo l'efficacia delle azioni di transfert delle conoscenze acquisite e a intensificare il transfert di tecnologia negli istituti universitari.
Nel settore dei Politecnici federali (PF) la ricerca dispone di strumenti efficaci per l'incitamento alla prestazione, ad esempio la procedura peer-review per le pubblicazioni e la valutazione. Presso il Politecnico federale di Losanna l'attribuzione delle risorse ai professori (infrastruttura e personale) avviene sulla base di progetti sottoposti alla valutazione di specialisti. Inoltre, una serie considerevole di premi e riconoscimenti ricompensano e valorizzano ogni anno un numero importante di ricercatori. Nella ricerca e nell'insegnamento il passaggio da professore universitario aggiunto a professore straordinario e l'assegnazione del titolo di professore ordinario avverrà sulla base della valutazione effettuata dai comitati specializzati che lavorano in modo selettivo e formulano raccomandazioni alla direzione. Un progetto del PFL sulla carriera del personale universitario intermedio prevede di conferire i titoli d'insegnamento e di ricerca sulla base di una valutazione delle prestazioni.
Nelle scuole universitarie professionali le condizioni di impiego sono di competenza degli organi responsabili o degli istituti scolastici affiliati. Sarà compito degli organi responsabili di rivalutare gli incarichi di insegnamento talvolta troppo pesanti del personale di insegnamento e di ricerca in conformità all'esecuzione del mandato di prestazione ma anche garantendo condizioni attrattive per il personale d'insegnamento.
2. In virtù delle competenze stabilite dalla Costituzione federale, l'attuazione delle misure e l'incoraggiamento delle prestazioni e delle innovazioni negli istituti universitari competono in primo luogo ai Cantoni e alle stesse università. La Confederazione interviene in questo settore solo a titolo sussidiario e le sue misure sono applicate nel quadro di una cooperazione di partenariato rispettosa dell'accresciuta autonomia delle università.
Per quanto riguarda l'assunzione di personale insegnante le università sono autonome. Le condizioni e la procedura di assunzione sono fissate nelle leggi, statuti o regolamenti delle università. È pertanto compito delle università creare le condizioni quadro che consentano a specialisti formatisi con la pratica di impartire ore di lezione per uno o più semestri. Va segnalato che certe università già prevedono nei loro statuti o regolamenti la possibilità di assumere personalità eminenti per insegnare occasionalmente (per esempio Losanna, Lucerna).
I Politecnici federali sono ovviamente interessati ad avere insegnanti con esperienza professionale. Il PF di Losanna, ad esempio, affida alcune lezioni a persone formatesi con la pratica, sia nelle discipline tecniche che in quelle sociali. Un vasto settore d'impiego è costituito anche da tutte le manifestazioni nell'ambito della formazione postgrade.
L'articolo 12 della legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali prevede esplicitamente che l'autorità di nomina possa rinunciare a esigere un diploma universitario se la dimostrazione della competenza avviene in altro modo. Il ricorso a specialisti qualificati provenienti dall'economia per determinati insegnamenti è uno dei punti di forza delle scuole universitarie professionali, particolarmente importante per garantire un proficuo scambio tra mondo economico e università.
Risposta del Consiglio federale.