01.3506 · Interpellanza · 2001-10-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Come affermato in Consiglio nazionale, in margine alla risposta alla mozione Neirynck, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE comporterà generalmente una regolamentazione generosa in materia di ammissione degli stranieri. In vista delle pertinenti modifiche di legge, sono tuttora in fase di elaborazione istruzioni e commenti circostanziati volti anzitutto a stabilire criteri unitari e a garantire così una prassi rispettosa della parità di trattamento.
1. A conferma di quanto asserito nella risposta circostanziata del Consiglio federale ribadiamo che, anche giusta il nuovo diritto, tutti i dottorandi, indipendentemente dall'orientamento dei loro studi, beneficeranno del permesso di dimora B.
2. Giusta gli Accordi di domicilio vigenti, i candidati che conseguono il dottorato di ricerca e che, in seguito a ciò, sono attivi sul mercato del lavoro svizzero, ottengono il permesso C dopo cinque (cittadini dell'UE/AELS e degli Stati Uniti) o dieci anni (cittadini di altri Stati).
Risposta del Consiglio federale.