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01.3532 · Mozione · 2001-10-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide il giudizio dell'autore della mozione, che ritiene la ricerca basilare a lungo termine un presupposto importante per una garanzia duratura della concorrenzialità della Svizzera in quanto luogo di produzione scientifica. Anche per questo ha un grande significato dal punto di vista economico.

La Confederazione sta già sostenendo la ricerca basilare a lungo termine con notevoli mezzi. Ad esempio, nel 2000 il Fondo nazionale svizzero (FNS) ha stanziato più di 251 milioni di franchi in contributi al promovimento (divisioni 1-3). Mediante gli importi di base, inoltre, la Confederazione versa cospicui fondi in favore della ricerca basilare alle università cantonali. In altre parole, la ricerca basilare nelle università e negli istituti di ricerca cantonali è sovvenzionata con fondi diversi da quelli destinati all'ambito dei politecnici federali.

Nel prossimo messaggio relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia per gli anni 2004-2007, il Consiglio federale - tenendo conto delle proposte del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST) e delle valutazioni in corso del FNS e della Commissione federale per la tecnologia e l'innovazione (CTI), così come di quelle dei Poli nazionali di ricerca (PNR) - desidera rivolgere una particolare attenzione al promovimento della libera ricerca basilare così come al trasferimento di conoscenze ed è pronto a verificare, su questo argomento, i punti proposti dall'autore della mozione ed a sottoporre al Parlamento delle proposte d'intervento adeguate.

Su alcuni dei punti desidera esprimere fin d'ora il proprio parere:

1. è innegabile che il promovimento della ricerca basilare a lungo termine sia un compito importante dello Stato. La libera ricerca basilare (divisioni 1-3) e la ricerca applicata (divisione 4) sono già attualmente separate in seno al FNS. I procedimenti di valutazione di tutte le divisioni devono garantire un'ottima qualità dei progetti e l'assegnazione dei fondi deve avvenire in base a necessità documentate. Il FNS, alla stessa stregua di altre istituzioni scientifiche, presenta un piano pluriennale dove sono indicate le intenzioni della politica di ricerca, le esigenze a medio termine così come le priorità della ricerca.

2. Le procedure di selezione corrispondono a criteri già internazionalmente riconosciuti. Un obbligo generalizzato di costituire reti di contatto non è opportuno. Allo Stato deve comunque premere, in quanto sovvenzionatore, che le strutture organizzative permettano di adempiere efficientemente alle proprie funzioni così come di collocarsi nel migliore dei modi sul piano della concorrenza internazionale.

3. La garanzia di fondi a lungo termine per ambiti strategicamente significativi costituisce per la ricerca un presupposto di successo importante. Il Consiglio federale verificherà nel quadro del messaggio per gli anni 2004-2007 relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia quali mezzi saranno necessari per il mantenimento della concorrenzialità della Svizzera in quanto luogo di produzione scientifica. I sussidi del FNS sono già garantiti e i ricercatori riceveranno questi stanziamenti attraverso le università e gli istituti superiori. Le persone implicate nella ricerca non verranno, come detto, sovvenzionate unicamente attraverso il FNS ma anche, ad esempio, tramite contributi di base alle università cantonali oppure con il contributo finanziario nell'ambito dei politecnici federali. Nel quadro del promovimento delle università, i contributi di base dedicati sia all'insegnamento sia alla ricerca sono stanziati ai titolari degli istituti superiori e non direttamente ai ricercatori.

4. I criteri per l'incentivazione del CTI prevedono che almeno il 50% dei mezzi necessari ad un progetto vengano stanziati dalle aziende partecipanti. In questo modo le imprese vengono coinvolte nei progetti e il trasferimento di know-how è assicurato. I contributi della Confederazione vengono corrisposti solo a istituzioni scientifiche. Recuperare questi fondi statali in caso di successo del progetto di ricerca sarebbe poco ragionevole in rapporto ad oneri ed utili.

5. La Confederazione copre un terzo dei costi d'investimento e di gestione delle scuole universitarie professionali. In questo modo la Confederazione si fa già ora carico di sussidi di base sostanziali. Inoltre il CTI ha ricevuto dal Parlamento il compito di promuovere in modo mirato l'ampliamento delle competenze delle scuole universitarie professionali nella direzione della ricerca applicata e dello sviluppo. A questo scopo sono stati stanziati per il CTI 110 milioni di franchi supplementari per il periodo 1998-2003. Oltre a ciò i ricercatori delle scuole universitarie professionali possono ottenere aiuti nell'ambito della partecipazione a progetti di programmi di ricerca dell'UE; fino ad oggi non c'è tuttavia pressoché alcun progetto che provenga da ricercatori delle scuole universitarie professionali. Non si tratta quindi solo di un problema di mezzi bensì anche di strategie, che sono attualmente ancora in discussione. Perciò il Consiglio federale verificherà, nel quadro del prossimo messaggio sul promovimento della formazione, in che misura sarà possibile garantire, in collaborazione con i titolari delle scuole universitarie professionali, che il mandato di prestazioni delle scuole universitarie professionali possa essere adottato anche nella ricerca applicata e nello sviluppo, ferma restando la parità di trattamento degli istituti superiori universitari (cfr. l'elaborazione del nuovo articolo della Costituzione nell'ambito degli istituti superiori universitari).

6. La valorizzazione della conoscenza rappresentava già nel messaggio per gli anni 2000-2003 sul promovimento della formazione un pacchetto di misure importante (creazione della fondazione SNI-RSI, revisione della Legge federale sulla ricerca [art. 28a, nuovo] e della Legge federale sulle scuole universitarie professionali [art. 9 capoversi 3-5, nuovo]. Sulla base di questi nuovi presupposti legali, la Confederazione può far dipendere la concessione di sussidi statali dalla condizione che la proprietà intellettuale sia trasferita all'istituto per il quale il beneficiario lavora.

7. La ricerca settoriale accorpa attività i cui risultati servono agli uffici federali per l'elaborazione e l'applicazione di decisioni governative ed amministrative. I mandati vengono assegnati a breve scadenza ed in modo mirato ed impegnano spesso esigui mezzi finanziari. L'applicazione di "Peer Review" comporterebbe in questo caso un onere perlopiù sproporzionato. La trasparenza sull'utilizzazione dei sussidi nell'ambito della ricerca settoriale viene oggi già garantita dall'esistenza di ARAMIS, la banca dati dei progetti. Inoltre, nel quadro dei programmi di ricerca, ambiti importanti (quali l'energia, l'agricoltura ecc.) vengono preparati e valutati in modo completo. Il piano pluriennale della ricerca settoriale previsto dalla Legge federale sulla ricerca è così garantito. Il Comitato di Direzione per il promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia istituito dal Consiglio federale nel 1997 adempie in questo contesto ad un attivo compito di coordinamento.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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