01.3561 · Interpellanza · 2001-10-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il mandato affidato dalla legislazione sull'assicurazione malattie alla Fondazione svizzera per la promozione della salute (Fondazione 19) è quello di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie (art. 19 cpv. 2 LAMal). La gestione della Fondazione è sottoposta alla responsabilità dei Cantoni e degli assicuratori. Il finanziamento è regolato dal Consiglio federale (art. 20 cpv. 2 LAMal) che stabilisce il contributo annuale versato da ogni persona assicurata obbligatoriamente. Nel 2001, come per gli anni precedenti, l'importo è di 2.40 franchi.
Al Consiglio di fondazione in particolare compete il controllo della conformità delle attività svolte dalla Fondazione al suo mandato legale. La Confederazione ha un seggio nel Consiglio di fondazione (art.19 cpv. 3 LAMal) che le permette di esercitare un controllo diretto sulle attività. Gli altri membri del Consiglio di fondazione, in particolare i rappresentanti dei Cantoni e degli assicuratori, sono nominati, dietro proposta dello stesso consiglio, dal Dipartimento federale dell'interno (DFI).
L'attività della Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Consiglio federale (art. 20 cpv. 3 frase 1 LAMal). Essa deve consegnargli tutti gli elementi necessari affinché questo possa fissare il contributo annuale degli assicurati nonché un piano finanziario completo che motivi l'importo. La Fondazione e le autorità federali si incontrano regolarmente a livello di Dipartimento e Uffici, permettendo così una discussione sulle scelte della Fondazione.
Il rapporto d'attività, i bilanci e i conti sono presentati per approvazione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), come lo richiede la LAMal (art. 20 cpv. 3 frase 2). L'UFAS, quale organo di vigilanza, effettua controlli e procede alla verifica della concessione degli importi messi a disposizione della Fondazione. In occasione dell'ultimo controllo esterno effettuato dall'UFAS, si è potuto costatare un miglioramento della gestione dei progetti. Affinché questo progresso evolva in questo senso, la Fondazione ha dovuto introdurre una contabilità analitica che favorisse una ripartizione più dettagliata dei costi per progetto. Anche l'applicazione di questo strumento è soggetta a un costante esame.
I progetti devono soddisfare gli scopi assegnati alla Fondazione. Tra questi figura in particolare la rilevanza nazionale del progetto o, laddove questo sia regionale, il suo potenziale di traslazione. La Fondazione non può sostituirsi al finanziamento di compiti che incombono ai Cantoni. In linea di massima, non le compete finanziare progetti riguardanti il bilancio delle istituzioni pubbliche.
Il Consiglio federale risponde come segue:
1. Il Consiglio federale conosce alcune delle critiche formulate sulla Fondazione. Ha dovuto costatare che la trasformazione della Fondazione, da un organo istituito esclusivamente dai Cantoni in un organo emanato da una legge federale e quindi in un nuovo operatore importante nel campo della promozione della salute e della prevenzione, ha comportato problemi. Difficoltà sono sorte a livello di assunzione del personale e della sua stabilità nonché a livello di strutture e di processi decisionali. Il Consiglio federale ha vivamente appoggiato le modifiche apportate sulla base di una riflessione condivisa anche dai partner, ossia i Cantoni e gli assicuratori. Le modifiche dovrebbero permettere al gruppo di collaboratori qualificati attualmente addetti ai lavori di continuare le attività intraprese e di sviluppare collaborazioni con i Cantoni e gli assicuratori. Il Consiglio federale segue con attenzione l'applicazione dei miglioramenti chiesti, che dovrebbero anche permettere di rendere più visibili le attività della Fondazione. Rimarrà vigile per quanto riguarda i punti evocati, in particolare la ripartizione nazionale nell'attribuzione dei progetti, strettamente connessa, come lo sottolinea l'autore dell'interpellanza, al riconoscimento delle azioni di coordinamento intercantonali.
2. La responsabilità della Fondazione incombe al suo Consiglio di fondazione, in cui Confederazione, Cantoni e assicuratori sono rappresentati. Il controllo politico è quindi garantito.
3. In seguito agli interventi del DFI e dell'UFAS, la Fondazione ha riorganizzato le sue procedure di lavoro e ridefinito l'esercizio delle sue competenze e delle sue regole di gestione (cfr. 1). Al momento il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire nuovamente.
Risposta del Consiglio federale.