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01.3565 · Interpellanza · 2001-10-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1966, l'applicazione e il rispetto delle regole di lealtà nella comunicazione commerciale è garantito con una base giuridica di diritto privato dalla Commissione svizzera per la lealtà. Questa commissione rappresenta un organo di controllo indipendente composto ugual misura da rappresentanti dei consumatori, dei professionisti dei media e dei pubblicitari. Le regole della Commissione per la lealtà prevedono che la pubblicità discriminante l'uno o l'altro sesso non è ammissibile (regola 3.11). Inoltre, l'articolo 4 del codice comportamentale sulla pubblicità della Camera di commercio internazionale stabilisce che la pubblicità non deve veicolare messaggi discriminanti in base al sesso.

Il piano d'azione della Svizzera "Uguaglianza tra donne e uomini" (lavori successivi alla 4a conferenza mondiale sulle donne di Pechino nel 1995), di cui il Consiglio federale ha preso atto, propone in particolare di meglio far conoscere le direttive della Commissione svizzera per la lealtà e la possibilità di inoltrare reclamo presso quest'ultima (misura J 4).

Risposta alle domande 1 e 2:

In Svizzera sono i professionisti della comunicazione che garantiscono l'autocontrollo e l'autoregolamentazione per quel che concerne la pubblicità sessista. Per il momento, il Consiglio federale non dispone di nessun strumento in grado di valutare la situazione reale in materia di pubblicità sessista e degradante. Il rapporto annuale della Commissione svizzera per la lealtà non rileva aumenti sensibili dei reclami causati da pubblicità discriminatorie. Finora sono stati condotti studi solo su scala regionale e principalmente da privati. Gli uffici comunali e cantonali dell'uguaglianza e le organizzazioni private si sono indirizzati a più riprese alla popolazione attraverso pubblicazioni per rendere attenti sulla problematica della pubblicità sessista.

Risposta alla domanda 3:

Ogni persona ha il diritto di denunciare davanti alla Commissione per la lealtà una pubblicità ritenuta sessista. Una selezione di esempi, elencati nel rapporto di attività della commissione per parola-chiave, permettono di farsi un'idea sulla pratica della commissione.

Non esiste una base legale di diritto penale che consenta di trattare i reclami concernenti pubblicità sessiste, come ad esempio l'art. 261bis CP in materia di discriminazione razziale. Pertanto, solo le persone direttamente interessate possono ricorrere ai tribunali per denunciare qualsiasi violazione della loro personalità. Al momento non sono in corso procedure per introdurre una tale norma.

Risposta del Consiglio federale.