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01.3567 · Mozione · 2001-10-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Fin dal 1995 vengono avvistati quasi ogni anno sul versante meridionale delle Alpi svizzere uno o due lupi. Come dimostrato dalle analisi genetiche, si tratta di animali provenienti dalle popolazioni di lupi esistenti in Italia. In questo Paese (dove il lupo, a differenza della Svizzera, non è mai stato del tutto sradicato) la popolazione di lupi è in continuo aumento da circa 20 anni. Gli individui giovani migrano alla ricerca di nuovi territori. Finora questi lupi hanno colonizzato vaste aree delle Alpi francesi e cominciano ad avventurarsi anche in Svizzera.

La presenza di singoli lupi in Svizzera non è dovuta ad un'attività di ripopolamento operata dall'uomo; si tratta piuttosto della conseguenza di una migrazione naturale di animali provenienti dall'Italia e dalla Francia. A meno che la politica attuata dalla Francia e dall'Italia in favore del lupo non cambi radicalmente, non sarà possibile impedire questa migrazione naturale del lupo verso la Svizzera. Il fatto che una popolazione di lupi si stabilisca in Svizzera è ormai solo una questione di tempo.

Con la "Strategia Lupo Svizzera", la Confederazione non mira a incentivare attivamente la presenza del lupo attraverso una politica di rilascio di animali nell'ambiente o di ripopolamento. Essa intende piuttosto creare le condizioni quadro per consentire la coesistenza fra il lupo e i vari soggetti interessati.

La "Strategia Lupo Svizzera" si basa sull'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP; RS 922.01). In questo articolo l'Ufficio federale viene incaricato di elaborare strategie di tutela di determinate specie animali, fra le quali il lupo, per definire principi che reggono la protezione, l'abbattimento o la cattura di dette specie, nonché la prevenzione e l'accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione.

Nel 1986, nel quadro della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0), il lupo è stato inserito tra le specie protette (art. 7 in collegamento con art. 2 LCP). Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 LCP, Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certe specie protette. All'articolo 10 capoverso 1 OCP sono elencate tali specie, tra le quali figura anche il lupo. I danni causati dal lupo sono così indennizzati dall'ente pubblico (80 per cento Confederazione, 20 per cento Cantone; art. 10 cpv. 1 OCP). Inoltre la Confederazione promuove misure nell'ambito di progetti regionali destinati alla prevenzione dei danni causati dai grandi predatori (art. 10 cpv. 4 OCP).

In base all'articolo 10 capoverso 5 OCP, l'UFAFP può autorizzare eccezionalmente l'abbattimento o la cattura dei lupi che causano danni insopportabili. Rimangono riservate le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 3 OCP, che fino alla fine del 2003 trasferiscono ai Cantoni, a titolo sperimentale, la competenza del rilascio delle autorizzazioni di abbattimento.

L'abbattimento di singoli lupi che hanno provocato danni, autorizzato a più riprese in Svizzera negli ultimi anni, non minaccia la consistenza della popolazione nel suo complesso. Gli esemplari di lupo avvistati in Svizzera, tutti giovani maschi, non costituiscono una popolazione e rivestono un'importanza marginale per la consistenza della popolazione di lupi dell'Italia del Nord. Questo modo di procedere non è quindi in contraddizione con la Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna del 19 settembre 1979; RS 0.455, in vigore per la Svizzera dal 1° luglio 1982). Ai sensi dell'articolo 9 individui delle specie elencate nell'Allegato II della Convenzione possono essere abbattuti solo se non vi è altra soluzione soddisfacente e l'abbattimento non nuoce alla sopravvivenza della popolazione interessata.

Con la firma e la ratifica della Convenzione di Berna, la Svizzera, insieme ad oltre 40 altri Stati europei, riconosce che la flora e la fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco che occorre preservare e trasmettere alle generazioni future. La Svizzera, inoltre, riconosce l'essenziale importanza della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici (cfr. preambolo della Convenzione di Berna). Una disdetta della Convenzione di Berna, come richiesta dall'autore della mozione, non è in linea con la politica del Consiglio federale. Anche una riserva nei confronti del lupo susciterebbe grande perplessità presso i Paesi confinanti con la Svizzera, perché né la Germania né l'Italia né la Francia hanno finora fatto valere una tale riserva.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.