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01.3591 · Interpellanza · 2001-10-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La situazione politica nello Sri Lanka è tesa da molti anni. L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) osserva assai attentamente l'evoluzione dei contrasti in particolare nelle regioni belliche al nord e all'est del Paese e si informa periodicamente riguardo alla situazione relativa alla sicurezza e ai diritti dell'uomo. Nonostante i nuovi sviluppi (scioglimento del parlamento da parte della presidentessa del governo cingalese) nel sud non domina una situazione di violenza in generale. Pertanto l'UFR giudica fondamentalmente ammissibile, ragionevole e possibile l'esecuzione degli allontanamenti. Secondo la prassi costante i richiedenti l'asilo cingalesi respinti vengono rimpatriati a Colombo e non in regioni contese del nord e dell'est.

Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:

Ad 1

Dal 1° novembre 2000 al 15 ottobre 2001, 609 persone dello Sri Lanka hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Di queste 34 sono state accolte e 314 respinte. Attualmente sono ancora pendenti 261 domande del periodo summenzionato.

Ad 2

Tra il 1° novembre 2000 e il 15 ottobre 2001 sono state prese in totale 160 decisioni d'allontanamento cresciute in giudicato. In 82 casi sono stati fissati nuovi termini per la partenza dopo decisione della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). 34 persone sono rimpatriate volontariamente e 33 persone sono state rimpatriate in modo coercitivo. Per 321 persone non era noto il luogo di dimora.

Ad 3

Tra il 1° novembre 2000 (inizio del programma) e il 15 ottobre 2001, 38 persone si sono annunciate per partecipare al programma d'aiuto al ritorno e alla reintegrazione Sri Lanka (29 uomini e 9 donne). Lo stato riguardante il diritto di residenza delle persone interessate al momento di annunciarsi al programma era il seguente: 18 persone erano oggetto di una decisione di allontanamento cresciuta in giudicato, 11 persone erano in possesso di un'ammissione provvisoria e 9 persone avevano ritirato la domanda d'asilo.

Per lo stesso periodo, 15 delle persone che si sono annunciate sono ritornate volontariamente nello Sri Lanka (11 uomini e 4 donne).

A contare dalla firma dello scambio di note tra lo Sri Lanka e la Svizzera nel gennaio 1994 un numero sensibilmente ridotto di richiedenti l'asilo cingalesi respinti è ritornato nel Paese d'origine (circa 1'200 persone). La difficile situazione in loco e le condizioni di lavoro e di vita in Svizzera notevolmente favorevoli se paragonate a quelle del Paese d'origine sono i motivi determinanti della ridotta disponibilità a rimpatriare.

Benché il decorso del progetto d'aiuto al ritorno Sri Lanka non abbia finora risposto alle aspettative per quanto concerne il numero degli annunci, il Consiglio federale ritiene positivo, nonostante i precedenti, questo programma, ma in particolare le prestazioni d'aiuto fornite in loco da parte dell'UFR.

In base alla valutazione del progetto effettuata nell'estate del 2001 il gruppo dirigente interdipartimentale aiuto al ritorno ha deciso di proseguire co^l programma aiuto al ritorno per lo Sri Lanka, benché il numero degli annunci fosse ridotto. È cosí garantito alle persone che fanno volontariamente ritorno aiuto da parte dell'UFR.

Ad 4

La Red Cross Home in Colombo (RCH) esistente dal 1994 e gestita, su mandato dell'UFR, dalla Croce Rossa nazionale dello Sri Lanka, è fondamentalmente aperta a tutti i cittadini cingalesi rimpatriati dalla Svizzera e ciò indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o meno al programma d'aiuto al ritorno.

Per un determinato periodo transitorio i rimpatriati vengono alloggiati nella RCH e possono ricorrere a diverse prestazioni di servizio quali consulenza e aiuti ad esempio per procurarsi i documenti d'identità ufficiali.

Tra inizio novembre 2000 e metà ottobre 2001, durante 60 giorni in media nella RCH sono state alloggiate complessivamente 20 persone rimpatriate dalla Svizzera.

La rappresentanza svizzera a Colombo è venuta a sapere soltanto in casi eccezionali del luogo di dimora di queste persone, dopo che hanno lasciato la RCH. Di norma i rimpatriati, che in una prima fase del reinserimento hanno dimorato presso la RCH, hanno trovato possibilità di abitare da soli o di alloggiare presso parenti o conoscenti.

Ad 5

Da inizio novembre 2000 e fino a metà ottobre 2001 69 persone sono ritornate nello Sri Lanka in base allo scambio di note citato. Nel quadro delle vigenti disposizioni sul rimpatrio, 42 di queste sono state interrogate all'aeroporto di Colombo. Le rimanenti 27 persone hanno superato senza problemi il controllo d'entrata e hanno potuto lasciare immediatamente l'aeroporto.

Le interrogazioni all'atto del rimpatrio servono esclusivamente a chiarire le identità. Non si può pertanto parlare di problemi seri che pongono in questione la ragionevolezza del rimpatrio (cfr. anche le spiegazioni alle questioni 8, 9 e 10).

Ad 6

Da anni l'UFR cerca di far sì che il rimpatrio verso lo Sri Lanka avvenga nelle condizioni per quanto possibile ottimali. Come detto, a contare dal 1994 uno scambio di note tra il Governo cingalese e la Svizzera disciplina le modalità di un rimpatrio ordinato come anche l'aiuto in caso di eventuali problemi di sicurezza in loco da parte dell'ACNUR e dell'Ambasciata Svizzera.

Il 1° novembre 2000 l'UFR ha messo in vigore il programma d'aiuto al ritorno Sri Lanka che offre a complemento diversi concreti aiuti all'arrivo in loco al fine di agevolare il reinserimento ai rimpatriati.

A queste condizioni il Consiglio federale respinge, in particolare anche in consonanza con gli altri Stati europei d'accoglienza, una sospensione del rimpatrio di singole categorie di persone.

Invece l'UFR verifica nei singoli casi, segnatamente per le donne sole, i minorenni, gli anziani e le persone che necessitano di assistenza medica, se esistono ostacoli all'allontanamento che giustifichino un'ammissione provvisoria individuale. Con questa verifica puntuale, è possibile tener conto della particolare situazione di fanciulli e donne sole e impedire che questi siano abbandonati all'arbitrio del governo o delle LTTE.

Ad 7

La petizione menzionata dall'interpellante sarà trattata in una prima fase nelle commissioni di politica statale delle Camere federali. Gli autori della petizione verranno informati soltanto quando le Camere avranno preso una decisione.

Ad 8, 9 e 10

L'UFR competente per la prassi dell'asilo e dell'allontanamento si informa costantemente e approfonditamente in loco sulla situazione riguardante la sicurezza e i diritti dell'uomo. Grazie alle notevoli conoscenze specifiche del paese che si basano su diverse fonti informative quali i media, la Rappresentanza svizzera a Colombo, lo scambio di esperienze con gli altri Paesi europei d'ammissione, i rapporti di organizzazioni non governative, ecc., l'UFR è in grado di valutare con fondatezza e accuratezza la situazione nello Sri Lanka. Anche la Commissione svizzera indipendente di ricorso in materia d'asilo, nella valutazione della situazione, giunge fondamentalmente alla medesima valutazione fatta dall'UFR.

I cittadini cingalesi che presentano una domanda d'asilo in Svizzera di norma non ricevono documenti di viaggio. Pertanto i richiedenti l'asilo respinti devono ritornare nello Sri Lanka con un documento sostitutivo del passaporto (il così detto Emergency Passport per un rimpatrio unico nel paese d'origine) rilasciato a Ginevra da un consolato generale cingalese. Questo documento sostitutivo viene rilasciato in base ai soli dati che la persona interessata fa valere di fronte alla rappresentanza straniera del suo Paese d'origine.

Considerato quanto precede, succede che al rimpatrio, presso l'aeroporto di Colombo, relativamente spesso vengono verificati i dati personali al fine di chiarire l'identità. Nel quadro di questa verifica vengono regolarmente rivolte questioni anche su eventuali relazioni con le LTTE. In siffatti casi, dopo l'interrogatorio da parte dell'Immigration Authority, del National Intelligence Bureau e del Criminal Investigation Department delle autorità cingalesi conformemente alla legislazione nazionale il cittadino cingalese deve presentarsi davanti all'istanza giuridica locale competente a Negombo (Magistrate Court). La comparizione deve avvenire il più tardi entro 24 ore. In pratica avviene già entro sei- otto ore dall'arrivo all'aeroporto. Le persone interessate vengono solitamente invitate a comparire davanti alla Magistrate Court e rilasciate immediatamente a piede libero contro una così detta surety bail (cauzione, per cui non deve essere depositata una somma di denaro).

Questo modo di procedere vale per tutti i cittadini cingalesi che rimpatriano con un documento sostitutivo del passaporto rilasciato all'estero e non è attuato in modo speciale contro i richiedenti l'asilo allontanati che ritornano.

Ad 11

Dall'introduzione del programma d'aiuto al ritorno Sri Lanka l'addetto per l'immigrazione dell'UFR presso la Rappresentanza svizzera a Colombo sorveglia le modalità d'entrata all'aeroporto in ogni singolo caso. Non sono stati segnalati casi in cui le autorità cingalesi abbiano chiesto bustarelle all'entrata in aeroporto.

Ad 12

A contare dal 1° novembre 2000 non sono noti casi in cui i cittadini cingalesi rimpatriati - ad eccezione della verifica dei dati personali - siano stati fermati per lungo tempo. Parimenti non sono conosciuti casi di maltrattamento nel quadro dell'interrogatorio all'aeroporto.

Nel periodo menzionato non sono ritornati in Svizzera cittadini cingalesi a causa di violenze fatte valere in connessione con l'interrogatorio per chiarire l'identità.

Risposta del Consiglio federale.

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