01.3602 · Interpellanza · 2001-10-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Osservazione preliminare
Occorre correggere l'affermazione introduttiva dell'interpellanza nella misura in cui, in primo luogo, la non applicabilità della legge sul lavoro riguarda unicamente gli ospedali retti dal diritto pubblico che non hanno una personalità giuridica propria e che assumono il loro personale conformemente al diritto pubblico (cantonale). D'altra parte, quest'affermazione riguarda soltanto le prescrizioni della legge sul lavoro che disciplinano la durata del lavoro e del riposo, mentre le disposizioni sulla protezione della salute sono integralmente applicabili anche in questi ospedali. E ciò, in fin dei conti, non perché il potere di legiferare nel settore dell'attrezzatura ospedaliera pubblica spetta ai Cantoni, ma perché la stessa legge sul lavoro fissa tale delimitazione rispetto al diritto cantonale che regge la funzione pubblica.
Ad 1
La Competenza esclusiva della Confederazione in materia di protezione dei lavoratori (conformemente alla vecchia e alla nuova Costituzione) persegue, come rileva a giusto titolo l'autore dell'interpellanza, un obiettivo di politica sociale. Il legislatore federale, emanando la legge sul lavoro, ha essenzialmente fatto uso di tale competenza. In questo testo, tuttavia, le prescrizioni cantonali di diritto pubblico che reggono la funzione pubblica sono state formalmente fatte salve, certamente perché il legislatore ha ritenuto che dette disposizioni cantonali garantivano una protezione sufficiente dei lavoratori. La recente revisione della legge sul lavoro non comporta alcun cambiamento. Il Consiglio federale è consapevole che questa situazione può portare in taluni casi a disparità sconcertanti che provocano distorsioni della concorrenza; ma, in definitiva, il solo rimedio che potrebbe essere istituito in proposito sarebbe quello di sottoporre integralmente tutti i settori e tutti i rapporti di lavoro alla legge sul lavoro. I tentativi di assoggettare i medici assistenti alle prescrizioni della legge sul lavoro che disciplinano la durata di quest'ultimo (cfr. 98.454 n/IP Suter) intendono fornire una soluzione in un settore parziale in cui la situazione è particolarmente difficile.
Ad 2
La legge sul lavoro è applicabile per principio agli istituti pubblici dotati di una personalità giuridica propria quali, in particolare, le diverse banche cantonali. Le leggi in materia di organizzazione dell'Amministrazione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni informano su ciò che fa parte o meno dell'Amministrazione. È determinante in proposito la definizione legale dei criteri che permettono di stabilire tale appartenenza. Pertanto, fanno parte dell'Amministrazione federale gli istituti e le aziende autonomi. A titolo esemplificativo può essere menzionata la posta svizzera, che fa parte dell'Amministrazione federale in base all'articolo 6 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza sull'Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA). Di conseguenza, l'applicazione delle disposizioni di diritto pubblico che reggono il lavoro non dipende esclusivamente dalla forma giuridica; oltre ad essa, sono determinanti in quest'ottica le leggi in materia di organizzazione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Ad 3
L'interpretazione del seco non è inaccettabile ma deriva, al contrario, dal diritto positivo. Il Consiglio federale è consapevole che possono risultare disparità di fatto sconcertanti dalla coesistenza di diverse regolamentazioni giuridiche per aziende che operano nello stesso campo d'attività (nella fattispecie: la legge sul lavoro per gli ospedali privati e il diritto cantonale che disciplina la funzione pubblica per gli ospedali pubblici). Come già menzionato, l'unica soluzione a questo problema sarebbe di assoggettare alla legge sul lavoro tutte le aziende e tutti i rapporti di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.