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01.3637 · Mozione · 2001-10-05

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'autore della mozione chiede che venga elaborata una nuova politica dei trasporti aerei. Se la richiesta verte a far sì che il Consiglio federale sottoponga al Parlamento un corrispondente rap-porto, allora sarebbe più opportuno presentare un postulato piuttosto che una mozione. A questo proposito, va ricordato che il Consiglio federale si è già dichiarato disposto ad accettare il po-stulato Kurrus relativo alla presentazione di un rapporto sul contributo della Confederazione all'attuazione di una politica aerea svizzera prospettiva (01.3375).

2. Sullo sfondo della liberalizzazione in atto in Europa e in seguito alla decisione da parte di Swis-sair di trasferire da Ginevra a Zurigo buona parte dei voli intercontinentali, l'8 maggio 1996 il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) di rivedere, ai sensi di un'apertura del mercato, l'articolo 103 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla naviga-zione aerea (LNA, RS 748.0). Di fatto, questa disposizione prevedeva un monopolio a favore di Swissair, visto che i collegamenti interni, continentali e intercontinentali che rivestivano un inter-esse generale, erano gestiti da una compagnia aerea nazionale a cui la Confederazione parteci-pava finanziariamente.

Si è potuto raggiungere l'obiettivo prefissato dal Consiglio federale solo con l'abrogazione dell'articolo 103 LNA e con una revisione dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA, RS 748.01). Nel messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1997 (FF 1997 III 1181) sono state presentate le nuove condizioni quadro atte a consentire il passaggio da un regime preferenziale a favore di Swissair a una situazione di vera concorrenza di mercato. Le modifiche sono state poi approvate a larga maggioranza da entrambe le Camere e sono entrate in vigore il 15 no-vembre 1998.

La rivista ordinanza sulla navigazione aerea stabilisce pure le condizioni per l'assegnazione delle concessioni di rotta alle imprese svizzere. Di norma, se non emergono importanti motivi in materia di politica dei trasporti, tali concessioni vengono conferite a tutte le compagnie aeree interessate. Tuttavia, se gli accordi bilaterali prevedono la designazione di una sola compagnia per i diritti in questione, la scelta viene effettuata applicando l'articolo 114 ONA. I criteri stabiliti nell'ordinanza includono, tra l'altro, i collegamenti con gli aeroporti svizzeri. Nella decisione sulle concessioni, vengono così presi nella giusta considerazione anche gli interessi delle singole re-gioni.

D'altro canto, il documento "Skyrights" dell'UFAC contiene una direttiva sull'applicazione pratica delle prescrizioni legali. Elaborata in collaborazione con l'ATEC, nel novembre 2000 è stata trasmessa per conoscenza agli ambienti interessati.

Il Consiglio federale è perciò dell'opinione che non occorrono disposizioni legali più ampie e dettagliate.

3. Il 25 ottobre 2001, l'UFAC ha concesso a Crossair un'autorizzazione provvisoria per la gestione di 31 voli di breve e media distanza. A conclusione della procedura ordinaria sulle concessioni relative a questi collegamenti, verrà sottoposta all'ATEC la richiesta per l'assegnazione a Cros-sair delle corrispondenti concessioni di rotta. La decisione in merito dovrebbe essere presa entro la fine di novembre. Per quel che concerne i voli a lunga percorrenza, Crossair non ha ancora inoltrato nessuna richiesta ufficiale. Con l'attribuzione delle concessioni di rotta alla compagnia basilese, viene a cadere il regime di monopolio garantito a Swissair sino alla fine del 2008. In questo modo, almeno per il traffico europeo, vengono creati i pressupposti affinché anche altre aziende svizzere possano concorrere per ottenere un'autorizzazione, favorendo così la libera concorrenza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.