01.3687 · Interpellanza · 2001-11-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'avere di vecchiaia di ogni persona affiliata alla previdenza professionale obbligatoria è costituito dalla somma degli accrediti di vecchiaia annui, cui viene corrisposto, secondo il diritto vigente, un saggio d'interesse minimo annuo del 4 per cento. Il principio della corresponsione d'interessi è stabilito a livello di legge (art. 15 LPP). Il Consiglio federale determina un saggio minimo d'interesse tenendo conto delle possibilità d'investimento (art. 12 OPP2). Dall'introduzione della LPP nell'anno 1985 il saggio minimo d'interesse è rimasto invariato (4 per cento).
Gli istituti di previdenza sono tenuti a procurarsi i fondi necessari all'accreditamento degli interessi. La loro strategia d'investimento è perciò di grande importanza. Essi devono infatti perseguire una redditività corrispondente alla situazione del mercato, ma anche badare a garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza (art. 50 OPP2). All'inizio del 2001 la situazione delle riserve degli istituti di previdenza era stata generalmente giudicata buona. Nel frattempo si è però deteriorata. Tuttavia, non essendo ancora stati chiusi i bilanci annuali, non sono ancora disponibili risultati definitivi. È comunque possibile affermare che il fondo di garanzia non ha ancora dovuto eseguire alcun versamento in seguito ad insolvenza dovuta a perdite d'investimento.
Gli interessi corrisposti sull'avere di vecchiaia sono in stretta relazione con le possibilità d'investimento degli istituti di previdenza sul mercato finanziario. Va da sé che questi ultimi possono distribuire soltanto gli utili che hanno realizzato. Tuttavia, la presumibile redditività dei possibili investimenti, di cui il saggio minimo d'interesse è espressione, va definita sulla base di considerazioni a più lungo termine.
Nonostante il saggio minimo d'interesse del 4 per cento sia da intendere come uno scopo stabilito per l'intera previdenza professionale, la disposizione dell'articolo 12 OPP2 è valida esclusivamente nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria. Per la previdenza sovraobbligatoria non ha valore vincolante, ma meramente indicativo. Durante gli ultimi anni il livello del saggio minimo d'interesse è stato ripetutamente oggetto di discussione, o perché considerato troppo basso (durante la fase di rialzo della borsa) o perché ritenuto troppo alto (nell'attuale fase di ribasso).
Su incarico del Consiglio federale un gruppo di lavoro della Commissione federale per la previdenza professionale ha redatto un rapporto sul saggio minimo d'interesse, in seguito approvato dalla commissione in corpore e pubblicato. Il rapporto propone un procedimento per adeguare in modo più flessibile il livello del saggio d'interesse sulla base della prescrizione vigente, sottoponendolo periodicamente a verifica. Per motivi di praticabilità e di continuità, il saggio d'interesse minimo LPP non dovrà seguire tutte le fluttuazioni del mercato nemmeno in futuro. Tuttavia, la Commissione federale per la previdenza professionale dovrà eseguirne una verifica annuale nell'ambito di una procedura istituzionalizzata tenendo conto degli indici economici degli ultimi due anni ed eventualmente sottoporre al Consiglio federale, sulla base di parametri predefiniti, una proposta di adeguamento del tasso minimo d'interesse agli utili realmente possibili.
Questa procedura verrà applicata a partire dal 2002. L'UFAS calcolerà gli indici economici necessari osservandone l'evoluzione. Alla fine di febbraio la Commissione federale per la previdenza professionale discuterà le conclusioni tratte e, se sarà il caso, sottoporrà al Consiglio federale una proposta di adeguamento del saggio minimo d'interesse. Ovviamente, un abbassamento del saggio minimo d'interesse si ripercuoterebbe sul livello delle prestazioni della previdenza professionale. Se si vuol evitare una riduzione del livello delle prestazioni bisognerà aumentare i contributi di conseguenza. Nella sua decisione il Consiglio federale dovrà quindi tener conto dei diversi aspetti economici, ma anche sociali, della questione.
Risposta del Consiglio federale.