01.3695 · Interpellanza · 2001-11-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Alle domande 1 e 2
Il Consiglio federale è consapevole del pericolo che gli Uffici federali possono commettere errori nell'applicazione del diritto federale. Anche il legislatore ha da tempo riconosciuto l'esistenza di tale pericolo e ha di conseguenza creato un sistema di protezione giuridica ben articolato.
Nell'ambito di tale sistema si collocano anche le decisioni dell'UFAFP concernenti le emissioni sperimentali. Di conseguenza le decisioni dell'UFAFP concernenti le emissioni sperimentali non sono definitive. Contro tali decisioni può essere inoltrato un ricorso all'ATEC, e in seguito al Tribunale federale. In caso di ricorso l'ATEC controlla che l'UFAFP abbia applicato correttamente il diritto federale vigente. Qualora il diritto riconosca un margine discrezionale all'UFAFP, l'ATEC controlla liberamente anche l'applicazione dello stesso.
La decisione dell'UFAFP relativa all'emissione sperimentale del PF di Zurigo, alla quale si fa riferimento nell'interpellanza, è stata impugnata presso l'ATEC dai richiedenti. Per non compromettere i principi dello Stato di diritto relativi alla procedura ancora pendente, il Consiglio federale non si esprime sulla fattispecie.
Che l'ATEC abbia deciso, indipendentemente dall'esito della procedura di ricorso, di riesaminare l'attribuzione delle competenze attualmente in vigore è dovuto al fatto che le emissioni sperimentali possono implicare, oltre ad aspetti specificatamente ecologici, anche delle conseguenze economiche e sociopolitiche notevoli. Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile devono essere armonizzate fra di loro.
Si pone quindi la questione se è giusto assegnare (in prima istanza) tale compito a un Ufficio specializzato, che in base al suo mandato deve orientarsi secondo i dettami della Costituzione in materia di protezione dell'ambiente, oppure se tale decisione non dovrebbe invece essere presa da un altro servizio più idoneo, per esempio da un Dipartimento. In quest'ottica andrebbe riveduto anche il ruolo della Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB).
Una valutazione in tal senso è già stata avviata. Probabilmente giungerà a termine soltanto nel terzo trimestre dell'anno, dato che vi sono molte opzioni da valutare e viene data priorità al trattamento del ricorso pendente.
Alla domanda 3
La procedura d'autorizzazione per emissioni sperimentale è stata introdotta nel 1999 dal Consiglio federale non per incrementare l'efficienza ma per garantire l'obiettivo di un alto grado di protezione dell'uomo e dell'ambiente. L'obiettivo, su cui il Consiglio federale è d'accordo con l'autore dell'interpellanza, deve essere di ottenere il massimo dell'efficienza utilizzando meno tempo e denaro. Efficienza non significa però che basta cogliere un obiettivo soltanto parzialmente.
Nel caso in questione la procedura è durata circa undici mesi dall'inoltro della richiesta d'autorizzazione alla decisione. Tale durata è in primo luogo dovuta al fatto che nel corso della procedura vi sono stati diversi servizi (UFAFP, CFSB e Cantone di Zurigo) che hanno voluto avere informazioni supplementari per potere valutare gli aspetti concernenti l'ambiente.
Alla domanda 4
La ricerca svizzera non viene messa in pericolo da una decisione di prima istanza negativa non ancora passata in giudicato per quanto riguarda l'emissione sperimentale.
In Svizzera la ricerca nell'ambito dell'ingegneria genetica viene svolta prevalentemente nel campo della biomedicina, e in particolare nel campo della farmacologia, e questo nei sistemi chiusi delle università, degli ospedali e degli impianti industriali. Secondo le dichiarazioni del centro di contatto Biotecnologia della Confederazione, esistono in Svizzera oltre 1'000 gruppi di ricerca, che eseguono, in sistemi chiusi, uno o più progetti con organismi geneticamente modificati o patogeni. Fino ad ora, nessuna domanda relativa a uno di questi progetti è stata respinta. Ma se tali ricerche si svolgono nell'ambiente, ossia fuori da un sistema chiuso, bisogna che le condizioni poste all'autorizzazione garantiscano un alto grado di sicurezza.
Alla domanda 5
Il legislatore ha stabilito, in numerose leggi federali, che l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati deve essere soggetta a una severa procedura di autorizzazione. L'azione dell'Amministrazione si deve basare su questo diritto.
Perciò bisogna controllare gli effetti sull'essere umano e sull'ambiente di ogni singola domanda inoltrata. Il divieto di una domanda di emissione sperimentale va motivato dalla prima istanza in base al caso concreto, può essere impugnato dalla richiedente e infine riesaminato ed eventualmente modificato dall'istanza di ricorso.
Nel caso attuale tale procedura non è ancora conclusa.
Alla domanda 6
In virtù dei principi dello Stato di diritto, il Consiglio federale non vuole interferire nella procedura in corso.
Risposta del Consiglio federale.