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01.3707 · Interpellanza · 2001-12-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 3

La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) è un'autorità giudiziaria indipendente nelle proprie decisioni e sottoposta unicamente alla legge. Pertanto, nel rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri, il Consiglio federale non può prendere posizione in merito alle singole sentenze.

Per legge, nell'esame dei ricorsi la CRA deve prendere in considerazione indizi rilevanti sotto il profilo della sicurezza. Se li ritiene fondati, il ricorso è respinto con la conseguenza che il richiedente l'asilo non è riconosciuto come rifugiato oppure gli resta esclusa la concessione dell'asilo. La CRA decide in merito senza eccezione nella composizione di tre giudici.

Le basi legali per il sanzionamento di azioni riprensibili e di rilevanza sotto il profilo del diritto della protezione dello Stato in Svizzera e all'estero (cfr. la risposta alla domanda 2) lasciano un certo margine d'interpretazione. Pertanto, nonostante la prassi consolidata, nell'applicazione della clausola di esclusione nel singolo caso possono risultare valutazioni diverse tra l'UFR e la CRA. In alcuni casi questo ha portato a critiche da parte dei servizi non coinvolti. Tuttavia, in merito si deve anche considerare che lo stato delle cose può ancora cambiare in seguito (nuove prove o nuovi punti di vista nella procedura di ricorso).

Se, nonostante un giudizio divergente tra la CRA e le autorità responsabili della sicurezza interna, viene concesso l'asilo, ciò non deve necessariamente avere degli sviluppi, nei singoli casi, sul livello di sicurezza della Svizzera. Se però esponenti di organizzazioni violente dovessero sempre piú affluire in Svizzera e ottenere da noi l'asilo, dall'insieme delle decisioni, e a causa del gran numero degli esponenti presenti, può sorgere il pericolo per la sicurezza interna della Svizzera.

Ad domanda 2

In base all'articolo 53 della legge sull'asilo (LAsi), l'asilo è rifiutato al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili o a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta. Secondo la prassi fissa, per atti riprensibili ai sensi dell'articolo 53 LAsi si intendono quei reati che sono puniti con la reclusione e pertanto ricadono sotto il concetto di crimine giusta l'articolo 9 CP. L'interpretazione del termine di minaccia per la sicurezza dello Stato è disciplinata dall'articolo 121 della Costituzione svizzera e comprende l'ambito politico e militare. Per sicurezza interna si intende la protezione dei singoli cittadini dalla violenza, dalla criminalità e, a seconda della definizione, dalle sciagure e dalle catastrofi, la protezione dello Stato di diritto democratico dalle tendenze antidemocratiche e dai disordini in senso lato nonché il diritto positivo degli abitanti dello Stato di tutelare i loro diritti civici e il loro sviluppo. La tutela della sicurezza esterna comprende la protezione da attacchi esterni, la stabilità dello Stato nonché il il mantenimento buone relazioni della Svizzera con l'estero. Semplici disturbi dell'ordine pubblico non vi sono inclusi, se sono riconducibili a diritti fondamentali come la libertà di espressione e di riunione, di cui godono anche gli stranieri. Soltanto in caso di indizi concreti secondo cui la presenza della persona in questione può pregiudicare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 53 LAsi. Inoltre, non si deve essere in presenza di un sospetto di comportamento punibile.

Anche la Convenzione sullo statuto dei rifugiati contiene una clausola di esclusione nell'articolo 1 F. È escluso dalla protezione della convenzione chi ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli strumenti internazionali (lett. a), ha commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante prima di essere ammesso in Svizzera (lett. b) o ha commesso atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite (lett. c). A una persona che figura nelle categorie di cui all'articolo 1 F non è riconosciuto lo statuto di rifugiato e non viene concesso l'asilo. Tuttavia, nei casi di applicazione dell'articolo 1 F, nell'ambito dell'esecuzione va osservato il limite all'allontanamento dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e va eventualmente ordinata un'ammissione provvisoria.

L'applicazione di entrambe le clausole di esclusione presuppone che le autorità preposte all'asilo vengano effettivamente a conoscenza di atti punibili. Tuttavia, nella procedura d'asilo tali atti passano perlopiù sotto silenzio o sono esposti in modo estremamente marginale e abbreviato; lo stesso vale per le attività clandestine condotte in Svizzera. Pertanto, per le autorità competenti è generalmente difficile fornire la prova necessaria, se non esiste nessuna sentenza di un'autorità svizzera preposta al perseguimento penale o se non vi sono prove certe, e ciò può portare alla presunzione di innocenza. In particolare la prova di elementi concreti (cfr. GICRA 1998/12) della minaccia del Paese, che deve essere addotta dalle autorità preposte alla protezione dello Stato rispettivamente dall'UFR (principio d'officialità), è estremamente difficile da fornire in caso di attività clandestine. Concretamente, va anche rispettato il principio della proporzionalità: un reato commesso molto tempo addietro, la giovane età al momento della commissione del reato, una condanna già scontata nel Paese d'origine o di provenienza, una prognosi favorevole relativa al comportamento futuro in Svizzera e altri fattori possono portare a una non applicazione della clausola di esclusione.

L'articolo 63 della legge sull'asilo tiene conto del fatto che attività rilevanti sotto il profilo del diritto penale o di quello in materia di protezione dello Stato sono state rese note in un secondo tempo. Secondo questa disposizione, l'Ufficio federale revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali. Inoltre, l'asilo è revocato al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili.

Ad domanda 4

Il Consiglio federale ritiene che in principio le basi legali esistenti nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati e nella legge sull'asilo soddisfano anche le esigenze risultanti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001. Tuttavia, la collaborazione coordinata con le autorità civili e militari preposte al perseguimento penale deve disporre di una base legale esplicita nell'articolo 98a del disegno relativo alla revisione parziale della legge sull'asilo.

Risposta del Consiglio federale.

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