01.3711 · Interpellanza · 2001-12-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
A giusta ragione, la LCG non prevede criteri distinti a seconda della nazionalità oppure del carattere pubblico o privato degli aventi diritto economici delle case da gioco. A prescindere dall'identità dei suoi azionisti, un casinò deve garantire una gestione sicura e trasparente, disporre di una programmazione finanziaria solida e di una redditività sufficiente, nonché mettere a punto misure antiriciclaggio e atte a prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco. È alle suddette condizioni che gli altri obiettivi dell'articolo 2 LCG - il promovimento del turismo e l'iniezione di fondi nelle casse dell'AVS/AI e dei Cantoni - possono essere raggiunti in modo durevole e ottimale.
Nel valutare i 63 progetti sottopostile, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha applicato i criteri di cui agli articoli 12 e 13 LCG. Detti criteri si ispirano in parte alla legislazione bancaria e si suddividono in criteri determinanti (attività commerciale irreprensibile degli azionisti, origine lecita dei fondi, finanziamento e redditività sufficienti, indipendenza della gestione e programma di misure sociali) e criteri secondari (impatto economico regionale, misure di sicurezza, procedure interne, ecc.).
Alla luce delle analisi e delle proposte della CFCG, il 24 ottobre scorso il Consiglio federale ha scelto i progetti a cui rilasciare una concessione, tenendo conto di una ripartizione regionale equilibrata ai sensi dell'articolo 9 LCG, così come indicato dalle linee direttrici pubblicate il 23 dicembre 1999. Il Consiglio federale ha potuto constatare come, alla luce dei criteri summenzionati, i progetti della "Romande des jeux" fossero generalmente inferiori a quelli dei suoi concorrenti diretti. Il criterio della destinazione di principio degli utili d'esercizio, ancorché assente nella LCG, è stato comunque preso in considerazione nell'ambito della valutazione globale dei progetti. Il Consiglio federale ha tuttavia ritenuto che tale aspetto non giustificasse di per sé la reiezione di altri progetti, peraltro più convincenti alla luce della maggior parte degli altri criteri legali.
Il Consiglio federale risponde inoltre nel modo seguente ai quesiti posti dall'autore dell'interpellanza:
1. Il Consiglio federale non ha riservato alcun trattamento di favore ai progetti presentati da collettività pubbliche, ma neppure li ha penalizzati. Tre dei sette progetti di grandi casinò prescelti - Baden, Lucerna e Lugano - presentano del resto un azionariato in cui la partecipazione pubblica è predominante o addirittura maggioritaria.
2. Il Consiglio federale ritiene che, basando le sue scelte sulle qualità intrinseche dei progetti, garantisce al meglio il rispetto degli obiettivi definiti dal Parlamento. Per quel che concerne il prodotto dell'attività dei futuri casinò, occorre sottolineare che esso consente di finanziare in primo luogo il versamento della tassa sulle case da gioco e le rilevanti spese d'investimento e d'esercizio richieste dalla legislazione svizzera (misure sociali, sistema di sicurezza, lotta al riciclaggio, ecc.).
3. La CFCG si compone di sette personalità indipendenti, nominate dal Consiglio federale in primo luogo in funzione delle loro competenze particolari (fiscalità, turismo, riciclaggio di denaro, misure sociali, ecc.). Le regioni del Paese e gli orientamenti politici vi sono tuttavia rappresentati in modo perfettamente equilibrato.
4. È vero che, con 22 case da gioco, nel confronto internazionale la Svizzera vanterà un'elevata densità di casinò per abitante e che, per tale motivo, la maggioranza dei cittadini elvetici risiederà nei pressi di un casinò. Il Consiglio federale non vede tuttavia in che modo il domicilio dei membri della CFCG avrebbe potuto minimamente influenzare gli esiti di una procedura di valutazione protrattasi per un anno e giovatasi dell'appoggio di cinque istituti universitari o le decisioni del Governo stesso.
5. Conformemente alla legge, così come testimoniano le scelte operate, il Consiglio federale ha effettivamente tenuto conto della vocazione turistica dei progetti sottopostigli, in particolare per quel che concerne i casinò di tipo B. Né la legge, né l'ordinanza esigono tuttavia una cifra d'affari minima di 25 milioni di franchi: al contrario, l'articolo 80 dell'ordinanza sulle case da gioco fissa l'aliquota di base della tassa sulle case da gioco di tipo B al 40 per cento fino a una cifra d'affari di 10 milioni di franchi, stabilendo inoltre che l'aliquota progredisca dell'1 per cento per ogni milione di franchi supplementare.
6. La legislazione sulle case da gioco esige una trasparenza assoluta, non solo da parte degli organi, ma anche e soprattutto da parte degli aventi diritto economici e dei partner commerciali delle società concessionarie; tale trasparenza concerne tanto l'identità, quanto la situazione finanziaria, i procedimenti civili e penali, le dichiarazioni fiscali e l'insieme dell'attività commerciale delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Tale esigenza è stata integralmente soddisfatta dai progetti prescelti e dovrà esserlo per tutta la durata dell'esercizio. Quanto ai membri degli organi delle società concessionarie, i loro nominativi possono essere consultati nei registri di commercio, il che rende superflua la loro divulgazione in questa sede.
Risposta del Consiglio federale.