01.3730 · Postulato · 2001-12-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Considerazioni generali sull'integrazione
Il Consiglio federale condivide fondamentalmente l'opinione del postulante secondo cui le buone conoscenze linguistiche agevolano l'integrazione. Con l'accettazione di un articolo sull'integrazione nel diritto in materia di stranieri in vigore (art. 25a LDDS) come anche delle disposizioni legali per il promovimento dell'integrazione nel nuovo diritto in materia di stranieri, il Consiglio federale ha avviato importanti passi in questa direzione. Successivamente verrà verificato, anche in connessione con la nuova legge sulle lingue (LFLing) attualmente in procedura di consultazione, come debba essere adeguatamente tenuto conto delle richieste di promovimento delle lingue presso gli stranieri.
Con la creazione della possibilità di sostenere finanziariamente i Cantoni e i Comuni nel loro sforzo di integrazione, la Confederazione offre un contributo diretto essenziale anche nell'ambito del promovimento delle conoscenze linguistiche. Sul fondamento dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS), giusta l'articolo 16 della medesima viene menzionata fra l'altro segnatamente la conoscenza di una lingua nazionale come uno degli ambiti urgenti del promovimento. Ciò è espresso anche nel programma chiave del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) per gli anni 2001-2003 che si poggia in modo speciale sul promovimento delle possibilità della comunicazione linguistica. Numerosi (circa 70) progetti in oltre venti Cantoni, presentati alla Commissione federale degli stranieri e autorizzati nell'anno di contributo 2001 sul fondamento di una concorso del DFGP, si riferiscono esplicitamente all'apprendimento di una delle lingue nazionali. In particolare per quanto concerne il promovimento delle conoscenze linguistiche delle donne va fatto riferimento al sostegno finanziario della Confederazione nel quadro delle misure di promovimento secondo l'articolo 25a LDDS. I contributi sopra menzionati al promovimento delle possibilità di comunicazione linguistica vengono destinati per la maggior parte ai corsi specialistici per donne.
Sul fondamento della situazione legale iniziale sopra presentata, secondo il parere del Consiglio federale non devono essere intraprese modifiche legali poiché viene già tenuto sufficientemente conto della richiesta principale di rendere possibile una migliore integrazione di fanciulli e donne.
Per quanto concerne le singole domande
Ad 1
Il Consiglio federale condivide l'idea di principio che un ricongiungimento familiare celere accresca le opportunità di integrazione dei bambini compresa la loro conoscenza linguistica specifica. Di norma anche le persone in questione sono interessate a che la loro famiglia li raggiunga il più presto possibile dopo il rilascio del permesso necessario.
Si prevede d'introdurre, nella nuova legge sugli stranieri, un termine di cinque anni entro cui deve avvenire il ricongiungimento familiare. Nella procedura di consultazione questo termine è stato accettato positivamente dalla maggior parte dei Cantoni e degli altri consultati. Una maggiore limitazione non viene ritenuta adeguata alla realtà né a livello delle autorità d'esecuzione né in riferimento alle situazioni familiari. Il periodo di cinque anni deve lasciare una certa flessibilità sia alle autorità come anche alle famiglie.
La richiesta del postulante secondo cui il ricongiungimento familiare deve avvenire con l'inizio della scuola dei figli deve essere respinta.
Ad 2
Il Consiglio federale è consapevole della necessità d'azione esistente per quanto concerne un rapido apprendimento di una lingua nazionale. Capisce la richiesta di fondo e si è attivamente mosso in questo senso - come sopra già rammentato riguardo alla nuova legge sugli stranieri e la legge sulle lingue. Anche l'iniziativa menzionata nel quadro del promovimento dell'integrazione si riferisce fra l'altro a gruppi di persone che hanno comprovate difficoltà ad apprendere una nuova lingua o hanno poche possibilità di impratichirsi in essa. I responsabili dei progetti sono inoltre obbligati a fare rapporto sullo svolgimento e il successo dei loro sforzi. Nel quadro di una valutazione globale di promovimento dell'integrazione verrà inoltre posta generalmente la questione della garanzia della qualità dei corsi linguistici.
In questo senso il Consiglio federale è pronto a esaminare in che misura si potrà tenere in maggior conto questa richiesta del postulante.