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01.3745 · Interpellanza · 2001-12-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. In Svizzera, i corsi di formazione che sottostanno alla competenza federale o cantonale nel campo della formazione professionale, degli istituti superiori universitari e delle scuole universitarie professionali conferiscono un diploma cantonale o federale. Tali diplomi autorizzano il loro titolare a portare un titolo protetto sul piano giuridico. Il diploma e il titolo sono pertanto inscindibili.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) disciplina il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli nella prospettiva, per i titolari, di esercitare una professione da indipendente o da dipendente. L'Accordo non disciplina invece il riconoscimento isolato di titoli professionali (art. 9 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra).

Gli atti giuridici, i diplomi e i titoli regolamentati nell'ambito dell'Accordo sono menzionati nell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (FF 1999, 6030). Firmando questo documento, la Svizzera si impegna ad applicare gli atti giuridici corrispondenti del diritto comunitario, mentre l'UE si impegna a riconoscere i diplomi svizzeri affini al diritto comunitario, come anche i relativi titoli. Per quanto riguarda gli altri titoli, il loro riconoscimento è esaminato nei singoli casi. Il fatto che un diploma sia soggetto alla competenza federale o cantonale non incide sull'esame del riconoscimento da parte degli Stati membri dell'UE.

Un riconoscimento del diploma professionale è necessario soltanto se l'interessato lavora in un Paese nel quale l'esercizio di una professione è subordinato al possesso di un diploma professionale. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone evita che gli Svizzeri che intendono esercitare una professione in seno all'UE siano discriminati. Per tale motivo, una regolamentazione federale del titolo professionale non è necessaria.

2. Il riconoscimento di un diploma professionale da parte della Confederazione non costituisce una condizione indispensabile per l'esercizio di una professione in seno all'UE. In effetti, nell'ambito dell'Accordo settoriale sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera e l'UE hanno convenuto regolamentazioni che prevedono misure compensative nel caso di professioni il cui esercizio in Svizzera non richiede un titolo, ma che potrebbero creare difficoltà di riconoscimento in uno dei Paesi membri dell'UE. È in tal modo possibile, dopo aver comprovato un'esperienza professionale, compensare la mancanza di un diploma. Sarebbe sbagliato partire dal principio che i cittadini dell'UE in possesso di un diploma rilasciato dal loro Stato siano privilegiati sul mercato del lavoro svizzero rispetto ai cittadini svizzeri. Nel caso delle professioni che richiedono, nel nostro Paese, la detenzione di un titolo (professioni regolamentate), i cittadini dell'UE sono posti sullo stesso piano dei cittadini svizzeri.

L'accesso alle molte professioni non regolamentate è garantito sia agli Svizzeri che ai cittadini degli Stati membri dell'UE senza che siano titolari di un diploma professionale. Per quanto riguarda le professioni regolamentate, l'accesso a queste ultime in seno all'UE deve essere incoraggiato mediante misure atte a garantire la più alta qualifica possibile dei diplomati, sempreché non esistano particolari direttive contrarie dell'UE (si veda anche la risposta del Consiglio federale del 21 novembre 2000 alla mozione 00.3615 del consigliere nazionale P. Triponez relativa alla protezione dei titoli nelle professioni nel campo della psicologia). A tutt'oggi sono in corso lavori concernenti la professione di architetto e le professioni nel campo della psicologia che hanno per obiettivo sia di migliorare la libera circolazione delle persone nel nostro Paese, sia di rafforzare il riconoscimento dei diplomi svizzeri sul piano internazionale e soprattutto europeo.

3. Molti organi federali e cantonali hanno adottato misure nel quadro dell'attuazione dell'Accordo settoriale sulla libera circolazione delle persone. Citiamo ad esempio, a livello federale, l'antenna che informa con estrema chiarezza i cittadini della Svizzera e dell'UE sulle condizioni e sulle eventuali restrizioni legate all'accesso all'una o all'altra professione o sulle possibilità di entrare in contatto con gli organi competenti degli Stati membri dell'UE. Solo in base all'esperienza in materia di ostacoli e di difficoltà legati al riconoscimento dei diplomi professionali svizzeri sarà possibile stabilire se la Confederazione deve agire o meno sul piano legislativo.

Risposta del Consiglio federale.