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01.451 · Iniziativa parlamentare · 2001-10-04

Liquidato

Wortlaut

Avvalendomi della facoltà concessa dalla legge sui rapporti tra i Consigli, chiedo che la legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) del 21 giugno 1996 sia completata, all'articolo 18 capoverso 2, nel modo seguente:

Articolo 18 capoverso 2

2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricultura, la silvicoltura, l'estrazione di pietra naturale o la pesca professionale.

Begründung

L'industria di estrazione di pietra naturale (si pensi in particolare al granito) svolge tuttora un ruolo economico ed occupazionale significativo in alcune regioni alpine. In un mercato globalizzato, la sua posizione appare tuttavia sempre più precaria. Ad accentuarne le difficoltà non è solo la concorrenza peraltro acuta dei prodotti provenienti dai Paesi a basso costo del lavoro (in particolare: Cina ed Europa orientale), ma anche alcune recenti scelte politiche e indirizzi di comportamento degli enti pubblici. Si pensi in particolare:

- all'abolizione del rimborso del dazio sul carburante per le macchine di cantiere;

- all'introduzione dell'imposta sul traffico pesante, che grava in misura tanto più acuta i prodotti in pietra naturale (poiché hanno un rapporto sfavorevole tra peso e valore) provenienti da zone periferiche;

- alla politica di appalto e di ordinazioni degli enti pubblici (ex-regìe federali comprese), meno attenti ai prodotti locali e sopratutto a quelli provenienti dalle regioni periferiche;

- alle difficoltà di ottenere condizioni più favorevoli da parte delle FFS.

Questi fattori hanno d'altronde introdotto una tangibile contraddizione. Da un lato, la Confederazione e i Cantoni contribuiscono alla salvaguardia ed alla promozione delle attività economiche nelle regioni periferiche e sfavorite (contributi LIM e decreto Bonny); dall'altro, gravano queste stesse attività con oneri, che penalizzano la loro competitività, o le sfavoriscono con scelte di acquisto poco sensibili alla promozione dei prodotti nazionali.

Uno di questi oneri è stato introdotto nell'ambito dei provvedimenti di risanamento delle finanze federali, adottati a fine 1993. L'industria della pietra naturale è rimasta coinvolta nella soppressione complessiva delle facilitazioni fino ad allora riconosciute a determinate attività produttive.

Al di là del superamento della situazione di emergenza finanziaria, che aveva motivato queste misure, emerge oggi l'opportunità di correggere una scelta, che esercita un impatto tutt'altro che marginale su un'intera categoria produttiva meritevole di sostegno. Come già affermato, l'industria della pietra naturale fornisce un apporto economico ed occupazionale non trascurabile in alcune zone poco (o per nulla) attrattive per altri insediamenti. Essa valorizza inoltre un bene naturale tipico delle regioni di montagna. Il suo ruolo può quindi essere posto in analogia con quello degli altri settori, che beneficiano tuttora del rimborso della tassa sugli oli minerali.

Non si tratta d'altronde di aprire una breccia delicata ma di ovviare alla soppressione di una agevolazione preesistente e senza dubbio motivata (soppressione insinuatasi nell'ambito di un più vasto pacchetto di risparmio e insufficientemente soppesata nelle sue conseguenze).

Appare perciò giustificato riconoscere all'industria della pietra naturale la stessa facilitazione accordata all'agricoltura, alla silvicoltura ed alla pesca professionale.