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01.462 · Iniziativa parlamentare · 2001-12-10

Liquidato

Entwurf

Sulla base dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 21bis capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli, il gruppo UDC sottopone alle Camere federali un'iniziativa parlamentare in forma elaborata, affinché la legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) sia modificata in due punti. In particolare l'articolo 18 LFC dovrà essere modificato come segue:art. 18 cpv. 1 Il Consiglio federale può ordinare, fino a un importo massimo di 100 milioni di franchi, una spesa non o insufficientemente coperta da credito di pagamento ma indifferibile, anche prima che l'Assemblea abbia stanziato il credito aggiuntivo. Se possibile domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali. Se la spesa eccede l'importo di 100 milioni di franchi, deve in ogni caso chiedere il consenso preliminare delle Camere federali. cpv. 2 Il Consiglio federale sottopone le spese urgenti decise senza il consenso delle Camere federali all'approvazione dell'Assemblea federale con la successiva aggiunta al bilancio oppure, se ciò non fosse più possibile, con il consuntivo. Analogamente, l'articolo 31 LFC dovrà essere modificato come segue: art. 31 cpv. 1-2 invariati Cpv. 3 Per progetti la cui esecuzione non ammette indugi, il Consiglio federale può autorizzare, fino a un importo massimo di 100 milioni di franchi, l'avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito di impegno. Se possibile, domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali. Se la spesa eccede l'importo di 100 milioni di franchi, deve in ogni caso chiedere il consenso preliminare delle Camere federali.