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02.1027 · Interrogazione ordinaria · 2002-03-20

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Come evidenzia il Rapporto sulla politica di sicurezza 2000, alla cooperazione nazionale per la sicurezza è attribuito un elevato valore. La cooperazione in Svizzera è facilitata se l'articolazione territoriale dei differenti strumenti in materia di sicurezza coincide nella misura del possibile. Tuttavia a questo obiettivo sono posti dei limiti.

Il Concetto direttivo Esercito XXI propone di suddividere il territorio in quattro regioni territoriali in luogo delle attuali sei tra divisioni e brigate territoriali. I confini di tali regioni territoriali, così come sono indicati nel Concetto direttivo, corrispondono, per quanto possibile, ai confini delle organizzazioni partner civili. Le regioni territoriali sono l'elemento di collegamento tra l'esercito e i Cantoni. Esse conducono gli impieghi sussidiari dell'esercito in Svizzera. Hanno pure compiti nell'ambito della sicurezza del territorio e della difesa. Quest'ultimi compiti risulterebbero accentuati nel caso in cui le regioni territoriali fossero sviluppate - nel senso delle decisioni prese dal Consiglio degli Stati nella sessione primaverile 2002 in merito alla revisione della legislazione militare - fino a diventare vere e proprie divisioni o stati maggiori di condotta delle divisioni. In tal caso, anche la suddivisione concreta del territorio e la ripartizione dei Cantoni proposta nel Concetto direttivo Esercito XXI dovrebbe essere riesaminata.

Quando le nuove regioni territoriali dell'esercito saranno definite, gli organi competenti del DDPS si preoccuperanno, d'intesa con i Cantoni, di armonizzare nel miglior modo possibile le regioni territoriali con le suddivisioni del territorio delle organizzazioni partner dell'esercito. Ciò riguarda segnatamente le regioni comprendenti più Cantoni della "Cooperazione cantonale per la sicurezza" (in precedenza: difesa integrata dei Cantoni), della protezione civile e dei pompieri. La Confederazione ha un evidente interesse a tale armonizzazione, affinché nell'impiego le interfacce possano essere il più possibile minimizzate. Tuttavia, la Confederazione non può prescrivere alcuna soluzione ai Cantoni.

Anche la composizione dei concordati di polizia sottostà alla libera volontà dei Cantoni. Attualmente esistono quattro concordati. Due Cantoni (ZH, TI) non aderiscono ad alcuno di tali concordati. La questione della composizione dei concordati di polizia sarà esaminata nell'ambito del progetto "Polizia XXI", portato avanti dai Cantoni sotto la direzione della Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia; i risultati confluiranno nel progetto USIS. La completa armonizzazione dei territori dei concordati di polizia con le regioni territoriali dell'esercito sarebbe comunque difficilmente raggiungibile, poiché in ultima analisi i criteri per la suddivisione del territorio differiscono. Ciò sarà segnatamente il caso se, nel senso delle summenzionate decisioni del Consiglio degli Stati, alle regioni territoriali dell'esercito dovrà essere conferita anche la condotta operativa delle brigate subordinate.

In sintesi occorre constatare che, a causa delle competenze della Confederazione e dei Cantoni nonché dei criteri parzialmente diversi per la suddivisione del territorio, la desiderata armonizzazione non va perseguita direttamente mediante il coordinamento dei progetti USIS, Esercito XXI e protezione della popolazione attualmente in corso, bensì d'intesa con i partner (Cantoni).

Risposta del Consiglio federale.

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