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02.1036 · Interrogazione ordinaria · 2002-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Chiunque alloggia o impiega stranieri che risiedono illegalmente in Svizzera è punibile in virtù dell'articolo 23 della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Tali delitti sono perseguiti d'ufficio dalla competente autorità. Giusta l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale e giusta l'articolo 24 capoverso 1 LDDS, queste infrazioni sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

Giusta l'articolo 23 capoverso 4 LDDS, tuttavia, nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena. A seconda della gravità dei fatti, l'alloggiatore o il datore di lavoro che si denuncia spontaneamente può inoltre beneficiare di una diminuzione della pena giusta l'articolo 64 CP in virtù del sincero pentimento dimostrato. Possono essere date circostanze attenuanti anche qualora l'interessato abbia agito per motivi onorevoli quali sentimenti di compassione o considerazioni etiche.

Tuttavia, se l'interessato ha agito in prima linea a scopo di lucro, egli non può beneficiare di circostanze attenuanti.

Per migliorare la lotta contro il lavoro nero, il Consiglio federale propone di rafforzare le pertinenti disposizioni penali (cfr. disegno di legge federale contro il lavoro nero, del 16 gennaio 2002, e pertinente messaggio). La nuova legge intende inoltre contribuire a diminuire il numero di stranieri che risiedono illegalmente nel nostro Paese.

La circolare dell'Ufficio federale degli stranieri e dell'Ufficio federale dei rifugiati, del 21 dicembre 2001, ha creato maggiore trasparenza circa la prassi delle autorità federali in materia di regolamentazione del soggiorno degli stranieri in casi personali di rigore. Le esperienze effettuate sinora in margine all'applicazione della circolare hanno dimostrato che, nei casi di rigore debitamente motivati, è sempre rilasciato un permesso di dimora. Tra la fine del 2001 e inizio maggio 2002, l'UFDS e l'UFR hanno esaminato le domande di 439 stranieri residenti illegalmente in Svizzera. Sinora siffatte richieste sono giunte da 11 Cantoni. È stata legalizzata la dimora di 248 persone, mentre le domande di altre 113 persone non hanno potuto essere considerate. A inizio maggio 2002 vi erano ancora domande pendenti concernenti 78 persone presso l'UFR, mentre tutte le domande depositate presso l'UFDS erano state trattate.

Per quel che concerne l'inoltro delle domande di regolarizzazione per motivi di rigore, le competenti autorità cantonali adottano una prassi in parte divergente: alcuni Cantoni sono disposti ad esaminare domande anonimizzate ed hanno istituito a tal fine speciali centri di mediazione. Le autorità competenti sono confrontate dall'inizio dell'anno con un accresciuto numero di siffatte domande. Non è pertanto ancora stata sviluppata una prassi comune a tutti i Cantoni per il procedimento penale nei confronti dei datori di lavoro e degli alloggiatori. Va tuttavia delineandosi una tendenza verso una prassi generosa da parte dei Cantoni, in virtù dei principi penali enunciati più sopra.

Sinora Consiglio federale, Cantoni e Consiglio nazionale (Mozione Zisyadis "Permesso di dimora in Svizzera per stranieri privi di documenti", 01.3149; Interpellanza Hubmann "Sanatoria per le persone sprovviste di documenti", 00.3370; Mozione Fankhauser "Amnistia per persone senza documenti", 97.3577) hanno inoltre respinto esplicitamente un'amnistia generale per gli stranieri che risiedono illegalmente nel nostro Paese.

Risposta del Consiglio federale.