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02.1043 · Interrogazione ordinaria urgente · 2002-04-15

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1 e 2

Il nuovo articolo 6a LAMal stabilisce esplicitamente che è compito dei Cantoni informare le persone da ora tenute ad assicurarsi sul loro obbligo assicurativo. Con questa modifica della LAMal del 6 ottobre 2000 i Cantoni sono stati sgravati, nella misura del possibile, da compiti inerenti l'informazione. Essi sono tenuti ad informare solo le persone che risiedono o lavorano nel loro Cantone, cioè coloro che hanno con esso un legame attuale. I familiari residenti in uno Stato CE non sono tenuti ad essere informati direttamente dai Cantoni (art. 6a cpv. 2 LAMal). Compiti informativi sono stati assegnati anche all'istituzione comune (informazioni a beneficiari di rendite residenti in uno Stato CE al momento dell'entrata in vigore dell'accordo). Inoltre è stato possibile sgravare ulteriormente i Cantoni dai loro compiti d'informazione, in quanto vengono sostenuti, a seconda del caso, dagli assicuratori malattie, dagli assicuratori sociali incaricati del versamento delle rendite, dagli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dai datori di lavoro (art. 6a cpv. 4 LAMal; art. 7b, art. 10 cpv. 3 e Disposizioni transitorie cpv. 4 OAMal, revisione del 3 luglio 2001). Il legislatore ha quindi provveduto ad una chiara separazione dei compiti. Ad ogni modo i compiti d'informazione rimasti per legge di competenza dei Cantoni devono essere rispettati.

L'UFAS osserva gli impegni presi a sostegno dei Cantoni. Nel marzo del 2002 l'Ufficio ha inviato ai Cantoni una dettagliata lettera informativa in merito alle ripercussioni che l'accordo avrà sull'assicurazione malattie. In particolare vi sono trattati temi quali l'obbligo d'assicurazione, i compiti informativi e la riduzione dei premi. I Cantoni hanno anche ricevuto dei promemoria per frontalieri e titolari di permessi di soggiorno che potranno distribuire alle persone interessate. Inoltre l'UFAS rimane in ogni momento a disposizione dei Cantoni per ulteriori chiarimenti.

Il Consiglio federale è anch'esso dell'avviso che non sia efficiente far elaborare ad ogni Cantone i documenti necessari. Ritiene invece opportuno che i Cantoni collaborino tra loro o che deleghino determinati compiti d'esecuzione ad un organo centrale cantonale. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che alcuni Cantoni già cooperano strettamente e si suddividono determinati compiti. Se i Cantoni lo richiedono, gli uffici federali competenti sono sempre disponibili a sostenerli.

Il Consiglio federale è convinto che se i compiti delegati per legge agli organi competenti verranno assolti, l'accordo nell'ambito dell'assicurazione malattie sarà attuato correttamente.

Ad 3

I familiari residenti all'estero soggetti all'obbligo di assicurazione in Svizzera sono considerati informati quando lo è la persona che abita o esercita un'attività lucrativa in Svizzera. È quindi la persona residente o esercitante un'attività lucrativa in Svizzera che fornisce ai Cantoni i dati necessari inerenti i propri familiari all'estero.

L'Ufficio federale degli stranieri cura un elenco informatizzato, il registro centrale degli stranieri (RCS), contenente determinati dati sullo stato civile degli stranieri residenti in Svizzera. In singoli casi l'Ufficio federale degli stranieri può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni i dati personali necessari ad assolvere le mansioni legali loro assegnate. Gli stranieri che hanno eventualmente familiari residenti all'estero soggetti all'obbligo di assicurazione, potranno quindi essere contattati ed informati grazie all'aiuto dell'RCS. Alcuni Cantoni hanno già fatto ricorso ai servizi dell'Ufficio federale degli stranieri nell'espletamento del compito d'informare i frontalieri.

Per quanto concerne quindi le informazioni dovute alle persone residenti ed esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera, il Consiglio federale ritiene che la collaborazione dei Cantoni con l'Ufficio federale degli stranieri rappresenti la via giusta per determinare quali siano i familiari all'estero soggetti all'obbligo di assicurazione in Svizzera. Dato che questo tipo di collaborazione è già in atto in alcuni Cantoni, non sono necessarie raccomandazioni in questo senso da parte del Consiglio federale.

Ad 4

All'atto di decidere sull'esenzione di una persona dall'obbligo di assicurazione in Svizzera, bisogna prima di tutto distinguere se l'esenzione avvenga in conformità all'Accordo tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, oppure alle disposizioni contenute nel diritto svizzero sull'assicurazione malattie.

a) Il primo caso riguarda le persone soggette all'obbligo assicurativo in Svizzera che, secondo il diritto d'opzione loro concesso, hanno deciso di affiliarsi a l'assicurazione malattie del loro Paese di residenza. I seguenti Paesi concedono il diritto d'opzione alle persone che vi risiedono: Germania, Francia, Finlandia, Italia, Austria e, in parte, anche Portogallo e Spagna. Se queste persone sono affiliate all'assicurazione malattie sociale, per la loro esenzione sarà sufficiente la presentazione del certificato di assicurazione. Non è necessaria alcuna verifica dell'equivalenza della copertura.

Per contro, chi ha sottoscritto un'assicurazione privata deve presentare un attestato del proprio assicuratore a dimostrazione della sua copertura in caso di malattia sia nello Stato di residenza, sia in Svizzera, sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea. Questa condizione, implicita nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, è oggetto dell'art. 2 cpv. 6 OAMal. Per l'esenzione di queste persone non possono essere richieste ulteriori prove.

b) Con la revisione dell'ordinanza sull'assicurazione malattie eseguita in previsione dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono state ammorbidite anche le condizioni per l'esenzione dall'obbligo assicurativo dei docenti o dei ricercatori (art. 2 cpv. 4bis OAMal) oppure di altre persone che soggiornano in Svizzera nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento professionale (art. 2 cpv. 4 OAMal). La revisione di queste disposizioni ha come prima conseguenza l'estensione della cerchia di persone interessate, in quanto la partecipazione ad un programma di mobilità, di collocamento o di scambio non è più una condizione necessaria. Tuttavia materialmente non è cambiato nulla, visto che queste persone devono ancora essere affiliate ad un'assicurazione che copra le prestazioni secondo la LAMal durante il loro soggiorno in Svizzera. In questo senso la modifica delle disposizioni non implica alcun cambiamento per i compiti dei Cantoni. Lo stesso vale per il nuovo capoverso 7 dell'art. 2 OAMal che, conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, prevede l'esenzione delle persone senza attività lucrativa con autorizzazione di dimora. Solo il disciplinamento dei cosiddetti casi di rigore previsto dall'art. 2 cpv. 8 OAMal esige una copertura assicurativa più estesa.

Va notato che in alcuni sistemi esteri di assicurazione malattie non tutti sono soggetti all'obbligo di assicurazione e possono decidere facoltativamente se affiliarsi ad una cassa malati privata o meno. Sta quindi essenzialmente ai singoli decidere la portata della loro copertura assicurativa nello Stato di residenza come all'estero. In questi casi la copertura dei costi delle cure all'estero non è disciplinata dalle regole previste per l'aiuto reciproco internazionale in materia di prestazioni, ma dal contratto assicurativo stipulato. D'altronde gli assicuratori privati non sottostanno neppure alla stessa vigilanza e allo stesso controllo statale cui sono soggetti gli assicuratori-malattie sociali.

Tenendo conto di queste circostanze il Consiglio federale è dell'avviso che stilare un elenco degli assicuratori privati stranieri che offrono una copertura assicurativa equivalente per le cure medico-sanitarie in Svizzera non sia né opportuno né realizzabile. Inoltre, secondo il diritto svizzero relativo all'assicurazione malattie, una persona che desiderasse farsi esonerare non verrebbe esentata dall'obbligo di provare di essere assicurata anche per i soggiorni all'estero ed in particolare che la sua assicurazione copra le prestazioni secondo la LAMal in caso di malattia durante un soggiorno in Svizzera. Infine, un elenco degli assicuratori esteri non garantirebbe l'effettiva copertura dei costi delle prestazioni fornite.

Sarà quindi necessario verificare attentamente ogni singolo caso anche dopo l'introduzione delle nuove disposizioni. Ai Cantoni è lecito trattare con prudenza le nuove disposizioni dell'ordinanza.

Risposta del Consiglio federale.