02.1078 · Interrogazione ordinaria · 2002-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole che l'apertura delle frontiere e il libero scambio, con i cambiamenti strutturali indotti dalla concorrenza, hanno determinate conseguenze. L'inevitabile processo di adeguamento se favorisce gli uni va a scapito di altri. Ma gli effetti decisamente positivi per l'intera economia esigono che la politica economica garantisca in modo coerente le possibilità di apertura e che dai risultati positivi si tragga il miglior beneficio riducendo nel contempo al minimo i costi economici e sociali. Le misure difensive invece non sono mai state un mezzo appropriato per salvaguardare gli interessi particolari, anche se comprensibili.
Il commercio dei generi alimentari è indiscutibilmente un caso speciale. Secondo l'OCSE i prezzi dei generi alimentari in Svizzera sono circa del 40% piú elevati della media UE. Una simile disparità di prezzi può sorgere e mantenersi essenzialmente grazie a un'apertura limitata del mercato. Le ragioni concrete di un alto livello dei prezzi in Svizzera son date da fattori diversi: il fattore produzione (politica agricola), il fattore importazioni (regime delle importazioni, protezione del mercato) e il fattore rete di distribuzione (concorrenza insufficiente sul mercato interno). La conseguenza di tutto ciò sono i ben noti acquisti transfrontalieri.
Al Consiglio federale non sono noti studi che comprovino i timori espressi (conseguenze gravi o fatali per le vie di comunicazione e i trasporti che provocherebbero l'esodo rurale e la penuria alimentare). I mercati aperti e un meccanismo dei prezzi funzionante permettono, scientificamente parlando, di prevenire qualsiasi fenomeno di penuria. Per il momento non si prevedono studi del genere, anche perché è poco certo che possano darci ulteriori informazioni degne di nota. Di conseguenza al momento attuale non si può dedurre nulla di concreto.
D'altra parte la Confederazione è già attiva da lungo tempo nell'ambito della politica regionale con diversi strumenti volti a migliorare le condizioni economiche dello sviluppo e della concorrenza per le zone di montagna e la conservazione della qualità di un abitato decentralizzato. Cosí ad es. la legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM, RS 901.1) offre un sostegno finanziario sotto forma di prestito senza interesse o a basso interesse per i progetti d'infrastruttura. In questo modo anche un negozio di alimentari di una regione di montagna può approfittare dell'aiuto nella misura in cui si tratta dell'ultimo del genere nel luogo. Lo stesso dicasi per il negozio che va ad aprirsi in un comune dove non ne esistono.
Anche la legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane (RS 901.2) garantisce il sostegno di piccole e medie imprese già esistenti o da creare con garanzie di sviluppo o di redditività.
Risposta del Consiglio federale.