02.1097 · Interrogazione ordinaria urgente · 2002-09-23
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore dell'interrogazione esprime la sua preoccupazione per la situazione delle persone domiciliate in Francia che beneficiano unicamente di una rendita svizzera, per quel che riguarda l'assicurazione malattie. Queste persone possono essere sia ex lavoratori frontalieri in pensione, sia persone che hanno vissuto e lavorato in Svizzera e che al momento del pensionamento hanno preso domicilio in Francia.
Prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, si applicava solo la LAMal, che in linea di principio non permetteva a persone non domiciliate in Svizzera di aderire all'assicurazione di base presso un assicuratore-malattie svizzero. I lavoratori frontalieri potevano comunque assicurarsi facoltativamente (art. 7 cpv. 4 OAMal). Tuttavia coloro che cessavano la loro attività in Svizzera non potevano più essere affiliati all'assicurazione sociale e se i contratti con gli assicuratori svizzeri venivano mantenuti, ciò avveniva su base privata.
La nuova regolamentazione contenuta nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone prevede che la Svizzera partecipi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in vigore in seno all'UE. Il diritto comunitario, che ha lo scopo di gettare ponti tra i sistemi dei diversi Stati, ha stabilito una serie di norme di coordinamento che la Svizzera applicherà d'ora in poi alla sua legislazione. La normativa mira a garantire una copertura delle cure in caso di malattia su tutto il territorio dell'UE e della Svizzera e di evitare lacune assicurative. Essa contiene pertanto delle norme precise relative al luogo in cui una persona deve essere affiliata e può beneficiare di prestazioni, non permettendo quindi la libera scelta dello Stato in cui assicurarsi o farsi curare.
Per quel che riguarda l'affiliazione, il principio di base è quello dell'affiliazione all'assicurazione malattie del luogo di lavoro o, per i pensionati, dell'ex luogo di lavoro, il che significa che le persone beneficianti di una rendita svizzera domiciliate all'estero sono soggette all'assicurazione malattie legale in Svizzera. Con alcuni Stati, tra i quali la Francia, è stato convenuto un diritto d'opzione riguardante l'affiliazione. Le persone che risiedono in questi Stati e dovrebbero essere soggette all'assicurazione malattie in Svizzera possono quindi scegliere di assicurarsi nel Paese di residenza.
In quanto al luogo di cura, la procedura detta di "assistenza reciproca" prevede che una persona non assicurata nello Stato in cui risiede abbia il diritto a beneficiare di tutte le cure in quello Stato, come se vi fosse assicurata. Lo Stato di residenza assume inizialmente i costi, ottenendone in seguito il rimborso da parte dello Stato in cui è stipulata l'assicurazione. Non è quindi possibile scegliere liberamente il Paese in cui si ricevono le cure. Fanno eccezione i frontalieri attivi, che possono decidere se farsi curare nel Paese di residenza oppure in quello di lavoro (Paese d'assicurazione). Al momento dei negoziati alcuni Stati hanno tuttavia chiesto espressamente che, oltre ai frontalieri, tutte le persone assicurate in Svizzera residenti sul loro territorio potessero beneficiare di una tale scelta del Paese in cui farsi curare. La Francia non ha espresso questo desiderio. In mancanza di una convenzione, la Svizzera non può modificare unilateralmente le norme di coordinamento e accordare in modo generalizzato la libera scelta di farsi curare in Svizzera.
L'UFAS ha informato dettagliatamente i Cantoni e gli assicuratori-malattie sulla nuova normativa inviando loro circolari ed ha pubblicato diversi opuscoli e messo su Internet numerose informazioni indirizzate ai cittadini (v. www.ufas.admin.ch, www.ufas-esecuzione.ch/, www.ahv-iv.info, www.soziale-sicherheit-ch-eu.ch, www.europa.admin.ch , www.kvg.org, www.revue.ch).
La lettera menzionata nell'interrogazione è stata inviata dall'Istituzione comune LAMal nel quadro di questa campagna d'informazione ed è stata indirizzata in modo generale, indipendentemente da un precedente statuto di frontaliero, a tutti i cittadini svizzeri o dell'UE beneficiari di rendite svizzere e domiciliati in uno Stato dell'UE.
Il termine di 3 mesi (a partire dall'entrata in vigore, quindi fino al 31 agosto) per decidere di esercitare il diritto d'opzione è fissato dallo stesso Accordo sulla libera circolazione delle persone. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà riscontrate nel far passare le informazioni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, l'UFAS, in accordo con gli Stati interessati, ha raccomandato agli organi competenti di essere flessibili nell'applicazione del termine di scadenza.
Risposta del Consiglio federale.