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02.1134 · Interrogazione ordinaria urgente · 2002-11-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nei limiti delle possibilità concessegli dalla legge, il Consiglio federale è intervenuto molto rapidamente per prestare aiuto. Ha immediatamente inviato reparti dell'esercito per attività di sgombero e di sorveglianza. I servizi federali sono stati invitati a sostenere i servizi cantonali competenti e a portare avanti le procedure in modo rapido e non burocratico.

2. Per i danni nel settore pubblico entrano in linea di conto, prima di tutto, gli aiuti finanziari e le indennità previste da diverse leggi federali. I fondi necessari devono provenire, per quanto possibile, da crediti ordinari autorizzati. Se questi non dovessero essere sufficienti, dovranno essere richiesti crediti suppletivi. Il Consiglio federale potrà esprimersi in merito ai costi residui del Cantone e dei Comuni solamente quando saranno disponibili dati attendibili sull'entità dei danni e sulla loro copertura.

3. Gli accertamenti per determinare l'entità dei danni sono già in corso con la collaborazione dei servizi competenti del Cantone. È in primo luogo compito del Cantone adottare le misure necessarie per ripristinare le infrastrutture e le opere di protezione pubbliche. Lo stesso vale per i progetti di nuove opere di prevenzione dei danni.

4. Nel caso in cui la riparazione dei danni causi oneri eccessivi alle imprese edili e al Cantone, la Confederazione viene in aiuto secondo una prassi basata sull'articolo 59 della legge federale sulle ferrovie. Il Consiglio federale ritiene che nel caso in questione esistano i presupposti per l'applicazione di questa disposizione.

Risposta del Consiglio federale.