02.1148 · Interrogazione ordinaria · 2002-12-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è a conoscenza della posizione dell'UE e degli studi scientifici di cui essa dispone. Constata che le conclusioni dello studio1 a cui fa riferimento l'autore dell'interrogazione ordinaria sono più sfumate rispetto a quelle presentate nel suo intervento del 13 dicembre 2002. Secondo tale studio, attualmente non vi sono indicazioni certe in merito ad eventuali rischi per la salute degli animali e per l'ambiente.
È noto che i fanghi di depurazione contengono piccole quantità, talvolta soltanto tracce difficilmente rilevabili, di quasi tutte le sostanze riconducibili all'attività umana nel comprensorio di raccolta delle acque di rifiuto. Trattasi segnatamente di organismi patogeni, metalli pesanti, ormoni, profumi e prodotti della decomposizione dei medicamenti. Inoltre, tali fanghi contengono un gran numero di prodotti chimici che per il momento non sono oggetto d'analisi. Attualmente disponiamo di poche informazioni sull'effetto delle sostanze riscontrabili sotto forma di tracce o delle miscele di sostanze presenti nei fanghi di depurazione.
Considerate l'incertezza che regna in merito ai rischi legati ai fanghi di depurazione e le aspettative dei consumatori, il DATEC ha inviato in consultazione un disegno di modifica dell'ordinanza sulle sostanze. Esso prevede un divieto immediato dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione sulle superfici foraggere e orticole nonché un divieto generale che entrerà in vigore tra alcuni anni.
In seguito ai recenti scandali che hanno offuscato l'immagine dei prodotti agricoli in Europa (farine animali e malattia della mucca pazza, alimenti per polli contaminati dalla diossina, contaminazione delle derrate alimentari con OGM), i consumatori hanno adottato una nuova politica in materia di acquisti.
Il Consiglio federale è convinto che la rinuncia all'utilizzazione dei fanghi di depurazione a fini agricoli non possa che rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti dell'agricoltura svizzera. Tuttavia, il Consiglio federale non ha ancora preso una decisione definitiva. Al momento opportuno terrà in considerazione gli elementi scientifici esistenti in merito all'impatto sull'ambiente e sulla salute, le aspettative dei consumatori e dei produttori, le pratiche vigenti all'estero e gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, segnatamente nel quadro dell'OMC.
Anche se in Svizzera venisse sancito un divieto, il Consiglio federale non applicherebbe forzatamente una soluzione diversa da quella dell'UE. La direttiva 86/278/CEE2, che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, prevede infatti che gli Stati membri possano, qualora le condizioni lo richiedano, adottare misure più severe di quelle prescritte. Benché l'aspetto sollevato si riferisca alla situazione nell'UE, non si pongono problemi particolari di compatibilità tra la legislazione svizzera e quella europea.
2. Nel 2001 La Svizzera ha importato dai quindici Paesi dell'UE prodotti agricoli di base e trasformati per un ammontare di 6.2 miliardi di franchi (capitoli 1 - 24 della Tariffa doganale). Questo importo corrisponde al 72 per cento del valore totale (8.6 miliardi di franchi) delle nostre importazioni dei prodotti summenzionati i quali costituiscono il 38 per cento dell'approvvigionamento indigeno espresso in calorie. Tali importazioni dall'UE rappresentano un quarto circa delle derrate alimentari consumate in Svizzera.
3. Il Consiglio federale ritiene auspicabile che i consumatori vengano informati sull'esatta natura dei fanghi di depurazione e sul rischio che i prodotti alimentari ottenuti concimando il suolo con fanghi di depurazione possano contenere sostanze nocive. Se l'utilizzazione dei fanghi di depurazione come fertilizzanti venisse vietata, sarebbe necessario informare in modo adeguato i consumatori. La forma di tale informazione (pubblicazione e/o etichettatura negativa e/o positiva) è valutata come segue:
* La pubblicazione di documenti su questo argomento è certamente auspicabile.
* La menzione sull'etichetta dell'eventuale utilizzazione dei fanghi di depurazione come fertilizzanti nell'UE conformemente all'articolo 18 della legge sull'agricoltura, che prevede la dichiarazione negativa ("può essere stato prodotto con fanghi di depurazione utilizzati come fertilizzanti") dei prodotti ottenuti con metodi di produzione vietati in Svizzera per motivi di protezione della salute o dell'ambiente, non sembra essere una soluzione idonea. L'esperienza mostra infatti che l'applicazione pratica comporta determinate difficoltà. Considerate l'efficienza, la fattibilità dell'applicazione e la proporzionalità delle misure adottate rispetto ai fini perseguiti nonché le restrizioni internazionali che scaturiscono soprattutto dall'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (TBT) dell'OMC, il Consiglio federale non ritiene opportuno optare per questa forma d'informazione.
* La dichiarazione positiva3 ("I fanghi di depurazione non vengono utilizzati come fertilizzanti per la produzione di prodotti agricoli svizzeri") costituisce una soluzione interessante da esaminare attentamente. Il diritto federale sulle derrate alimentari consente l'utilizzazione della dichiarazione positiva. Il limite dell'autorizzazione della dichiarazione della qualità è costituito dal divieto di inganno.
4. Il Consiglio federale ritiene che il divieto di utilizzare i fanghi di depurazione come fertilizzanti non comporti un aumento considerevole dei costi della produzione agricola rispetto ai livelli esteri. Un simile divieto contribuirebbe invece a salvaguardare l'immagine di prodotti di prima qualità di cui godono attualmente i prodotti agricoli svizzeri rispetto a quelli importati. La legittimità, nei confronti dell'opinione pubblica, della concessione di pagamenti diretti a gran parte delle aziende agricole (che devono fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate), potrebbe essere rimessa in discussione qualora venisse autorizzata l'utilizzazione di fanghi di depurazione sui terreni agricoli. È infatti mediante questi pagamenti diretti che vengono remunerate le prestazioni fornite dagli agricoltori nell'interesse della collettività per le quali sono poste condizioni più severe rispetto a quelle nei Paesi che autorizzano o sostengono l'utilizzazione dei fanghi di depurazione come fertilizzanti.
Risposta del Consiglio federale.