02.1149 · Interrogazione ordinaria · 2002-12-13
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale desidera dapprima sottolineare che l'autore dell'articolo al quale l'interrogante si riferisce non è un collaboratore dell'amministrazione federale, tanto meno dello Stato maggiore generale del DDPS, ma un ufficiale di milizia con istruzione di stato maggiore generale desideroso di esprimere la propria opinione personale nella rivista surriferita. Un errore di valutazione non va dunque ricercato nello Stato maggiore generale, quanto piuttosto nel fatto che l'autore menzionato sia definito "articolista del DDPS".
Per dare una risposta all'intervento parlamentare non è tuttavia possibile avviare un dibattito di principio sulle opportunità e sui rischi relativi all'utilizzazione dell'energia nucleare. Di conseguenza, il Consiglio federale non risponderà ad ogni singola domanda, ma si esprimerà sommariamente sugli aspetti seguenti:
Valutazione della minaccia
La protezione delle centrali nucleari dagli attentati terroristici è diventata un tema di interesse pubblico dopo l'11 settembre 2001. Tuttavia, per le autorità di sorveglianza e i gestori di impianti nucleari i problemi da affrontare non rappresentano un'assoluta novità. La sicurezza tecnica e d'esercizio degli impianti nucleari nonché la protezione contro possibili azioni esterne, naturali o violente, sono temi che ricorrono regolarmente. Grazie a una valutazione rigorosa della gamma dei pericoli e di eventi come quello verificatosi l'11 settembre 2001, vengono costantemente acquisite nuove conoscenze.
L'analisi attuale degli obiettivi e delle modalità operative delle organizzazioni terroristiche indica che per il momento vi è una bassa probabilità che la Svizzera - e dunque anche i suoi impianti nucleari - rientri negli obiettivi primari di atti terroristici. Per quanto riguarda i mezzi e i metodi, la gamma delle minacce è però mutata dall'11 settembre 2001. Oggi, più che in passato, occorre considerare la possibilità che vengano direttamente o indirettamente impiegati mezzi non convenzionali.
Con riferimento agli eventi dell'11 settembre 2001, la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) dell'UFE/DATEC ha avviato ulteriori accertamenti relativi alla sicurezza degli impianti nucleari svizzeri in caso di caduta di aeromobili. Già nel mese di settembre 2001, la DSN ha invitato i gestori delle nostre centrali nucleari a condurre accertamenti approfonditi sull'integrità e sulla stabilità degli edifici rilevanti dal punto di vista della sicurezza e sulle conseguenze di un incendio provocato dal cherosene di un velivolo fatto precipitare intenzionalmente sui loro impianti. Nel frattempo, gli accertamenti sono terminati e la DSN prevede di presentare il suo rapporto nella primavera del 2003.
I primi risultati indicano che tutte le centrali nucleari svizzere presentano un elevato grado di protezione contro la caduta di velivoli.
Inoltre, un gruppo di lavoro interdipartimentale, denominato "Protezione delle centrali nucleari svizzere contro gli atti di sabotaggio", si sta occupando della gamma delle minacce interne ed esterne per la Svizzera, in particolare riguardo agli impianti nucleari, come pure delle misure tecniche e organizzative per proteggere gli impianti e i materiali nucleari da sabotaggi e attentati terroristici nonché delle misure per proteggere la popolazione e il personale di tali impianti. Il "Concetto nazionale per la protezione degli impianti nucleari dagli atti di sabotaggio e dagli attentati terroristici" sarà adeguato in funzione delle conoscenze acquisite.
Individuazione di velivoli "pericolosi" e decisione di abbattimento
Per quanto riguarda l'abbattimento di eventuali velivoli, il Consiglio federale sottolinea che un aeromobile civile che si avvicina pericolosamente a un impianto nucleare può essere abbattuto, fatti salvi l'eventuale stato di necessità e la legittima difesa, soltanto qualora il Consiglio federale decidesse una limitazione della libera navigazione aerea nello spazio aereo svizzero (ciò è stato il caso p. es. durante il Forum economico mondiale del 2003 per determinati settori e periodi). Attualmente, la navigazione aerea sopra gli impianti nucleari svizzeri non soggiace ad alcuna limitazione.
Qualora, in funzione di una situazione concreta e di un mutamento delle minacce, il Consiglio federale decidesse una limitazione della navigazione aerea, è possibile ordinare nel singolo caso l'impiego delle armi quando le direttive in materia di polizia aerea non sono osservate e tutti gli altri mezzi disponibili non sono sufficienti. L'impiego delle armi ha luogo soltanto come ultima ratio. Il capo del DDPS è competente per ordinare l'impiego delle armi, sempre che la decisione relativa alla limitazione della navigazione aerea non preveda diversamente. Egli può delegare questa competenza al comandante delle Forze aeree o a un subordinato diretto di quest'ultimo (cfr. art. 10 dell'ordinanza del 17 ottobre 1984 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo).
Conformemente alle eventuali limitazioni stabilite dal Consiglio federale, le rotte di transito e le rotte di attesa verrebbero a trovarsi soltanto a una determinata distanza dagli impianti nucleari. Mantenendo questa distanza di sicurezza e osservando gli ordini degli organi incaricati della sicurezza aerea, gli aeromobili interessati danno prova della loro volontà di cooperare. Qualora ciò non fosse il caso, è possibile riconoscere immediatamente la mancata osservanza delle prescrizioni e avviare le pertinenti contromisure.
Eventuale protezione degli impianti nucleari da attacchi aerei
In merito a questo tema, il Consiglio federale rimanda alla sua risposta all'interpellanza 02.3062 "Protezione di opere con un elevato potenziale di danni in caso di attacchi terroristici" del Gruppo PPD. Ad ogni modo, cannoni a tiro rapido quali lo "Skyshield 35", o sistemi simili, non sono previsti nella pianificazione attuale in materia d'armamento.
Il Consiglio federale coglie l'occasione per ribadire che gli impianti nucleari svizzeri sono da considerare opere degne di particolare protezione e che, in caso di necessità, è previsto che le organizzazioni civili responsabili della protezione degli impianti nucleari siano appoggiate sussidiariamente da formazioni dell'esercito.
In particolare, tale regolamentazione è applicabile nel caso di eventi bellici in Paesi limitrofi o in caso di segni tangibili di un'estensione della violenza a livello regionale in Svizzera. Qualora la minaccia evolvesse in modo tale da non poter escludere attacchi diretti - sia da terra sia aerei - contro determinati impianti nucleari, il Consiglio federale dovrebbe considerare l'eventualità di adottare ulteriori misure di protezione o di far disattivare provvisoriamente tali impianti.
Patrimonio radioattivo svizzero
Secondo il parere del Consiglio federale, non ha senso ritenere che l'intero patrimonio radioattivo presente in Svizzera possa causare un fall-out. Qualora in un impianto nucleare si verificasse un grave incidente durante il quale si dovesse sviluppare anche un incendio, sarebbe liberata soltanto un'esigua quantità del patrimonio radioattivo tale da poter provocare un fall-out. In tal caso, lo scenario di una ricaduta radioattiva sarebbe ancora da definire e calcolare con precisione. Poiché sicuramente non tutti gli impianti nucleari svizzeri sarebbero interessati da un eventuale incidente, in simili casi sarebbe liberata al massimo unicamente una frazione dell'intero patrimonio radioattivo presente in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.