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02.3002 · Mozione · 2002-01-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. A tutt'oggi, secondo l'articolo 132 OAC, in caso di sovraccarico la polizia può ordinare lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l'operazione. Nel frattempo, questa prescrizione viene applicata in modo diverso nei vari Cantoni. In particolare, in molti Cantoni si rinuncia per esempio allo scarico, se la multa per sovraccarico è già prevista nell'ordinanza della multa disciplinare (sovraccarico massimo del 9 percento). In relazione all'introduzione del limite delle 40 tonnellate previsto per il 2005, le norme relative alla tolleranza dei sovraccarichi e dei conseguenti scarichi devono essere rielaborate insieme alle autorità esecutive.

2. Chi viaggia con un carico superiore alle 34 tonnellate, commette un'infrazione sui sovraccarichi; prima di proseguire il suo viaggio il veicolo deve quindi essere scaricato ai sensi di cui al punto 1. Se il conducente vuole proseguire con il carico superiore alle 34 t, deve procurarsi un'autorizzazione per un contingente da 40 tonnellate. Se il camionista viaggia su un veicolo immatricolato all'estero, deve procurarsi a posteriori e all'estero una relativa autorizzazione. Essa dovrà poi essere timbrata alla dogana contro pagamento di una "tassa media supplementare" (TMS). Se il veicolo è immatricolato in Svizzera, l'autorizzazione va richiesta al Cantone per i trasporti interni e all'Ufficio federale delle strade per i trasporti transfrontalieri. Se le autorizzazioni per i contingenti sono esaurite, il camionista deve scaricare il peso eccedente fino al limite autorizzato e la questione si limita a una procedura penale. La polizia non deve concedere in alcun caso, a un conducente straniero, un'autorizzazione dai contingenti disponibili per i camion immatricolati in Svizzera.

3. Secondo l'articolo 20 capoverso 1 LTTP, chi si sottrae alla TTPCP viene punito con una multa di minimo 100.-- franchi e massima fino al quintuplo della tassa sottratta. In questo modo, si tiene in considerazione sia la sottrazione della TTPCP sia il profitto indebito.

Al contrario, attualmente non è possibile applicare una tariffa particolareggiata per le autorizzazioni sui sovraccarichi (superiori alle 40 t; per es. in caso di trasporti di merce pesante e indivisibile). Per questo motivo, un viaggio con un carico superiore alle 40 t non costituisce un'infrazione per sottrazione della tassa. Il Consiglio federale è perciò disposto ad esaminare la possibilità di proporre al Parlamento l'introduzione (dal 2005) di una tariffa ad hoc per i trasporti superiori alle 40 t soggetti ad un'autorizzazione.

4. L'Accordo sui trasporti terrestri prevede che i viaggi con veicoli il cui peso totale, carico incluso, è superiore alle 34 t (dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2004) ma inferiore alle 40 t, sottostanno a un contingentamento e alla riscossione di una tassa per utilizzazione dell'infrastruttura. Sarebbe stato logico prelevare questa tassa secondo il medesimo sistema vigente per i veicoli fino a 34 t, ma lo sviluppo di un sistema corrispondente non sarebbe stato in relazione ai risultati, per motivi tecnici e di personale. Perciò, è stata fissata la seguente regolamentazione: applicazione di una tassa legata alle prestazioni fino a 34 t e una cosiddetta tassa media supplementare (TMS) per i carichi tra le 34 e le 40 t (la TMS ammonta a 10 - 15% della tassa totale).

Secondo l'Accordo sui trasporti terrestri, un transito Basilea-Chiasso con un carico di 40 t della categoria media di 14.-- franchi (o di franchi 6.70 per la categoria 3, nella quale rientrano la maggior parte dei veicoli) potrebbe rendere di più rispetto a quanto riscosso con la TMS. D'altro canto, la tariffa forfettaria produce una tassa più elevata di quella riscossa per un tragitto inferiore ai 260 km alla base della TMS. Se si vuole sfruttare al massimo il margine di manovra concesso dall'Accordo sul traffico di transito, si dovrebbe prevedere per questi viaggi una tassa superiore a quella degli altri viaggi. Questa differenziazione si è però rivelata impraticabile.

5. Un aumento dagli attuali 200 a 300 franchi delle multe previste dall'ordinanza sulle multe disciplinari (OMV) può essere effettuato nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge. Un incremento più marcato renderebbe necessario l'aumento dei limiti massimi previsti dalla legge (ordinanza sulle multe disciplinari) oppure lo stralcio delle infrazioni concernenti il superamento di peso dall'ordinanza sulle multe disciplinari. In questo caso, spetterebbe ai tribunali penali ordinari stabilire l'ammontare delle multe.

Lettera b: le imprese di autotrasporto necessitano già oggi di un'autorizzazione per svolgere la loro attività. Quest'autorizzazione è vincolata all'onorabilità di una persona appartenente alla direzione dell'impresa o che esercita una funzione direttiva ai fini dell'erogazione della prestazione di trasporto. La persona viene considerata onorabile se non ha commesso infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, alle disposizioni sulla sicurezza e a quelle sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli (art. 9 e 10 LTV; RS 744.10).

Le infrazioni commesse dagli autisti dipendenti possono invece essere addossate all'impresa solo raramente, perché è necessario dimostrare che quest'ultima ha indotto il conducente a compiere l'infrazione o non glielo ha impedito, secondo le sue possibilità (art. 100 n. 2 LCStr; RS 741.01). La ragione principale è che i dipendenti, per paura di perdere il posto, sono molto restii a chiamare in causa il proprio datore di lavoro.

Sanzioni penali più severe di quelle applicabili attualmente alle imprese sono state prese in esame dal Parlamento nel quadro della recente revisione della parte generale del codice penale, ma sono state sostenute solamente per reati particolarmente gravi in relazione al riciclaggio di denaro, al terrorismo e alla corruzione.

Occorrerebbe quindi esaminare la possibilità di inserire una misura amministrativa indipendente dalle sanzioni di carattere penale nella legge sul trasporto viaggiatori (LTV; RS 744.10), in analogia a quanto già previsto dalla legge sulla navigazione aerea (RS 748.0). Le infrazioni commesse dai conducenti di un'azienda potrebbero essere attribuite direttamente all'impresa, la quale si vedrebbe ritirare temporaneamente o a tempo indeterminato l'autorizzazione ad esercitare la propria attività. In virtù del principio di territorialità, i titolari di un'autorizzazione estera non potrebbero però essere fatti oggetto di una misura del genere. Per soddisfare il principio di non discriminazione sancito dalla legge sul trasferimento del traffico, bisognerebbe vietare per un periodo determinato o indeterminato di tempo l'impiego in Svizzera di autorizzazioni estere.

Si sta inoltre esaminando la possibilità di considerare maggiormente l'aspetto della responsabilità civile delle imprese. Le somme minime di assicurazione previste dalla legge potrebbero venire adeguate in considerazione di rischi generali o particolari (come nel caso dell'attraversamento di tunnel) connessi al traffico pesante.