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02.3021 · Interpellanza · 2002-03-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinamento giuridico svizzero dispone di strumenti efficaci per combattere il terrorismo, il suo finanziamento, la criminalità organizzata e il riciclaggio:

Innanzi tutto vi sono le disposizioni del Codice penale svizzero che permettono di combattere e punire tali comportamenti. All'occorrenza i crediti finanziari possono venir immediatamente congelati. Il giudice può ordinare la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale può disporre, indipendentemente dall'esistenza di una prova della loro origine criminale. Per i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale esiste la presunzione, fino a prova del contrario, che rientrino nella facoltà di disporre dell'organizzazione.

Il Codice penale svizzero vieta il riciclaggio di denaro che proviene da un crimine o che potrebbe servire a commetterne uno, indipendentemente se l'atto punibile è stato commesso in Svizzera o all'estero.

La legge sul riciclaggio di denaro completa le disposizioni contenute nel Codice penale. La legge sul riciclaggio di denaro obbliga l'intermediario finanziario con il sospetto fondato che i valori patrimoniali in relazione con il riciclaggio di denaro provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, a darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e a bloccare tali valori per un periodo di al massimo cinque giorni feriali. Durante questo periodo l'autorità preposta al procedimento penale esamina se il blocco dei conti dev'essere mantenuto mediante una decisione.

Nel contesto internazionale, l'apposita commissione del Consiglio di sicurezza in materia di sanzioni contro l'Afghanistan ha più volte deciso di estendere l'elenco delle persone fisiche e giuridiche sottoposte alle sanzioni imposte nelle risoluzioni 1267 (nel 1999) e 1333 (nel 2000). Tutte le modifiche sono state prese in considerazione nell'ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti dei talebani. I valori patrimoniali finanziari delle persone contemplate da questa ordinanza sono stati congelati; a loro è pure vietato mettere a disposizione denaro. Le autorità svizzere competenti (Commissione federale delle banche e Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro) hanno inoltre trasmesso a tutti gli intermediari finanziari gli elenchi con i nomi delle persone fisiche e giuridiche notificati loro dalle autorità statunitensi, chiedendo di accrescere la vigilanza segnatamente in materia di riciclaggio. L'obbligo di vigilanza vincola gli intermediari finanziari a congelare i valori patrimoniali seriamente sospettati di essere in relazione con attività criminali.

Oltre alle convenzioni multilaterali nell'ambito della lotta al terrorismo, la Svizzera ha creato una rete di strumenti bilaterali - tra l'altro con gli Stati Uniti - negli specifici settori dell'assistenza giudiziaria in materia penale, dell'estradizione e del trasferimento dei condannati. Questi strumenti mirano alla lotta contro la criminalità, terrorismo compreso. La legge sull'assistenza internazionale in materia penale permette alla Svizzera di cooperare nelle questioni d'assistenza giudiziaria anche con Stati con i quali non ha firmato alcun accordo. In virtù della legge, le banche hanno un obbligo illimitato di fornire alla giustizia informazioni in materia penale. Le banche sono ampiamente in grado di far fronte all'obbligo di fornire informazioni in base alle severe regole "know your customer rule" valide a livello mondiale. A chiare lettere, il segreto bancario non protegge né i terroristi né coloro che sostengono organizzazioni criminali né la criminalità tout court. In questi casi la Svizzera presta immediatamente assistenza internazionale, leva il segreto bancario e blocca i corrispondenti valori patrimoniali. La legge sul riciclaggio di denaro prevede la possibilità di ordinare misure preventive come ad esempio il blocco dei conti bancari. Se una procedura è stata avviata in Svizzera, esiste la possibilità di trasmettere spontaneamente mezzi di prova e informazioni alle autorità estere.

In base a queste spiegazioni risulta evidente che la Svizzera, oltre a disporre di strumenti ampi ed efficienti per la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al riciclaggio, è anche pronta a impiegarli per intero. La Svizzera non è un porto sicuro per criminali e terroristi e il segreto bancario non protegge questi gruppi di persone.

Risposta del Consiglio federale.