02.3033 · Postulato · 2002-03-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La denominazione "Swiss", che significa "svizzero", è un riferimento geografico diretto alla Svizzera. Si tratta nella fattispecie di una indicazione di provenienza ai sensi dell'articolo 47 della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM, RS 232.11).
La funzione dell'indicazione di provenienza è quella di informare il consumatore sull'origine geografica del prodotto o del servizio, ossia del paese, della regione o di un luogo specifico. In linea di principio ogni azienda è autorizzata ad utilizzare un'indicazione di provenienza per specificare l'origine dei suoi prodotti e servizi, soprattutto quando vi si trova il luogo di fabbricazione o quando sono soddisfatti altri criteri che servono a definire la provenienza di questi prodotti e servizi (vedere in particolare art. 48 e 49 LPM).
Il diritto di utilizzare l'indicazione di provenienza non è sottoposto all'autorizzazione dello Stato. Inoltre le indicazioni di provenienza non danno alcun diritto soggettivo di esclusività. Non appartengono infatti ad un "titolare" che ha il diritto di disporne o di accordarne l'uso a terzi. Per questo aspetto infatti le indicazioni di provenienza si differenziano dai marchi, i quali costituiscono un diritto soggettivo e cedibile.
Indipendentemente dall'uso generale della designazione "Swiss", le indicazioni di provenienza sono utilizzate spesso come elementi di un marchio. A tale riguardo, la nuova compagnia aerea nazionale sopramenzionata ha depositato presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale parecchie domande di registrazione comprendenti l'elemento "Swiss". Tali domande sono ancora pendenti e sono oggetto di esame dei motivi assoluti di esclusione.
Sono esclusi dalla protezione come marchi i segni che sono di dominio pubblico, i segni che possono indurre in errore, i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 2 lett. a, c e d LPM). L'Istituto si rifiuta di registrare segni di questo tipo.
Le indicazioni di provenienza sono di dominio pubblico e non possono essere monopolizzate da una sola azienda, poiché in linea di principio devono poter rimanere a disposizione dell'intero mercato. Possono essere protetti come marchi solo se gli elementi supplementari del marchio (ad es. elementi decorativi, forme, colori o grafici particolari) conferiscono un carattere distintivo al marchio preso nel suo insieme. In assenza di forza distintiva, l'Istituto federale della proprietà intellettuale respinge la domanda di registrazione.
Quando una determinata indicazione geografica viene usata da un'azienda per un lungo periodo di tempo o in modo particolarmente inintenso, può accadere che il pubblico identifichi l'indicazione con l'azienda stessa e scarti qualsiasi altro riferimento. È così che le indicazioni di provenienza, così come gli altri segni di dominio pubblico, possono imporsi sul mercato svizzero in seguito ad un uso prolungato e intenso ed essere riconosciute dai destinatari dei prodotti e dei servizi come il marchio di un'azienda ("marchio imposto", cfr. art. 2 lett. a LPM). Un tale segno può in questo caso essere ammesso alla registrazione come marchio. La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto che non è possibile attribuire l'uso esclusivo di certi termini (ad es. "Postkonto") a causa di un imperativo di disponibilità; di conseguenza non si può monopolizzare questi termini mediante un marchio imposto. Nella fattispecie, il termine "Swiss" descrive l'origine di un elevato numero di prodotti fabbricati e distribuiti in Svizzera, nonché la provenienza di servizi offerti e costituisce quindi un'indicazione indispensabile al commercio. Garantire al termine "Swiss" la protezione del marchio è un problema per tutti i prodotti e servizi, dato che l'uso del termine "Swiss" deve rimanere a disposizione di tutte le aziende. A questo proposito l'Istituto federale della proprietà intellettuale si è già pronunciato sull'ammissibilità alla protezione del marchio "Swiss" in un comunicato del 31 gennaio 2002 disponibile sul suo sito internet all'indirizzo www.ipi.ch, rubrica "News".
Tuttavia l'eventuale rifiuto di registrare come marchio il segno "Swiss" non significa che questo termine non possa essere impiegato da un'azienda per i suoi scambi commerciali. È solo il monopolio di questo segno come marchio a favore di una sola e unica persona a non essere autorizzato. All'Istituto federale della proprietà intellettuale compete solo la decisione relativa all'attribuzione del diritto di esclusività su un segno. Non spetta all'Istituto decidere se un segno può o meno essere utilizzato nel commercio. Occorre infine osservare che nell'ambito di un processo civile o penale, il giudice non è legato alla decisione positiva dell'Istituto. In caso di procedura giudiziaria può sempre essere messo in discussione se il marchio può o meno essere protetto.
Per quanto concerne la legislazione relativa alle designazioni commerciali occorre aggiungere che la direzione di Crossair SA ha annunciato che avrebbe proposto, in occasione della prossima assemblea generale, il cambiamento della ragione sociale in "Swiss International Air Lines Ltd.", fatto che non può essere contestato dal punto di vista della legislazione relativa alle denominazioni sociali. È vero infatti che le indicazioni geografiche possono essere impiegate in quanto denominazioni sociali, quando servono ad indicare l'origine dei prodotti e dei servizi e quando sono fondate. Non sarebbe però possibile utilizzare l'elemento "Swiss" solo come ragione commerciale (ad es. "Swiss Ltd."), poiché le indicazioni geografiche non combinate con altri elementi non possono essere monopolizzate come tali e non possono individualizzare un soggetto di diritto.
Infine la legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri stemmi pubblici non contiene alcuna disposizione che vieti alla nuova compagnia aerea nazionale l'uso della designazione "Swiss".
Basandosi sul diritto vigente, il Consiglio federale non ha alcun motivo, né la possibilità di prendere misure atte ad impedire alla nuova compagnia aerea l'uso della designazione "Swiss". Il diritto di utilizzare un'indicazione di provenienza come "Swiss" non è subordinato ad autorizzazione, ma deve essere conforme alle disposizioni legali applicabili (art. 47 segg. LPM). Nel quadro di una procedura civile o penale, spetta al giudice esaminare se le disposizioni legali sono rispettate.
Infine la denominazione della nuova compagnia aerea è di responsabilità degli organi competenti della compagnia stessa. Non compete pertanto al Consiglio federale entrare nel merito di questa problematica.
Inoltre solo una procedura giudiziaria futura ci dirà se la compagnia Swissair può essere oggetto di azioni giudiziarie da parte di collettività o privati. Contrariamente all'avviso dell'autore del postulato, il Consiglio federale non ritiene che vi sia un nesso tra la liquidazione di Swissair e l'ipotesi che questa liquidazione associ la popolazione svizzera ad una gigantesca truffa.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.