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02.3052 · Mozione · 2002-03-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole che una parte significativa della carne, della frutta e della verdura consumata in Svizzera è importata e che certi operatori economici cercano costantemente dei nuovi mezzi per procurarsi vantaggi illeciti ed eludere i tributi d'entrata dovuti. Il mercato e la produzione indigena subiscono tale concorrenza segnatamente per quanto concerne i prodotti per i quali v'è una netta differenza di prezzo tra la Svizzera e l'estero e quelli per i quali lo sdoganamento corretto provoca un aumento massiccio del prezzo di costo a causa dell'aliquota di dazio. Gli uffici cui spetta il compito di regolamentare le importazioni riesaminano costantemente le procedure applicate e reagiscono alle irregolarità accertate adottando contromisure. Nell'ambito dello sviluppo della politica agricola, il Consiglio federale intende inoltre adeguare le condizioni quadro in modo da migliorare la competitività della produzione indigena.

2. I prodotti importati vengono controllati dagli uffici doganali proporzionalmente ai rischi e tenendo conto delle risorse umane disponibili. Con le risorse disponibili e d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Ufficio federale di veterinaria, l'Amministrazione federale delle dogane applica al confine le disposizioni delle ordinanze concernenti le derrate alimentari. Tali disposizioni sono state d'altronde rafforzate con una decisione del 27 marzo 2002 del Consiglio federale, entrata in vigore il 1° maggio 2002, mediante la quale vengono adeguate 16 ordinanze concernenti le derrate alimentari e rafforzate le competenze degli uffici doganali in materia di controlli. In sede di visita gli organi doganali effettuano un confronto tra la qualità dichiarata per lo sdoganamento e quella del prodotto effettivamente importato. Gli uffici doganali sottopongono sovente alla visita tali invii (controllo del peso, concordanza tra la dichiarazione e la merce, ecc.). Inoltre, per le importazioni di tali prodotti sono state frequentemente effettuate delle operazioni concertate. Dato il massiccio e costante aumento del traffico transfrontaliero delle merci - ogni giorno ai valichi di confine sono sdoganati più di 20'000 autocarri - gli uffici doganali possono effettuare unicamente dei controlli a scandaglio. Gli esigui effettivi di personale e i nuovi compiti esecutivi al confine implicano una riduzione della frequenza dei controlli. Il Consiglio federale è tuttavia convinto che i controlli attualmente eseguiti al confine sui prodotti in parola siano sufficienti. Inoltre, i controlli al confine delle autorità federali sono completati da quelli degli organi cantonali. Infatti, gli organi doganali possono in generale occuparsi solo in modo limitato delle questioni inerenti alla salute pubblica.

3. L'amministrazione delle dogane ha istituito all'inizio del 2000 un gruppo di analisi dei rischi che mette a disposizione degli uffici doganali, in un apposito sito Intranet, dei profili-rischio che permettono di selezionare in modo mirato gli invii da sdoganare. Le analisi e i profili-rischio vengono tra l'altro approntati in base alle informazioni risultanti dagli sdoganamenti effettuati facendo capo al trattamento elettronico. Grazie all'obbligo di sdoganare elettronicamente i prodotti agricoli, entrato in vigore il 1° gennaio 1999 in applicazione dell'articolo. 3 dell'ordinanza generale sull'importazione di prodotti agricoli (OIAgr; RS 916.01), la frutta, la verdura e la carne sono sdoganati utilizzando il medesimo sistema. Il gruppo incaricato dell'analisi dei rischi dispone quindi di tutte le informazioni necessarie in tale campo. Dalla creazione di tale strumento, sono stati comunicati agli uffici doganali non meno di 12 profili-rischio concernenti le importazioni di prodotti menzionati nella mozione. Inoltre, per quanto concerne la carne, tutti gli invii commerciali sono assoggettati all'importazione alla visita veterinaria di confine e sono aggetto di un'attenzione particolare da parte degli uffici doganali. Il Consiglio federale è convinto che i provvedimenti di controllo attuali siano sufficienti.

4. A causa delle scarse risorse, è attualmente impossibile effettuare al confine dei controlli doganali minuziosi e più frequenti. Il mandato di prestazioni tra il capo del Dipartimento federale delle finanze e il direttore generale delle dogane prevede nondimeno per il 2003 e il 2004, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, un rafforzamento e un orientamento dei controlli sui prodotti agricoli. Un forte aumento di tali controlli rallenterebbe però il flusso degli sdoganamenti. Gli operatori economici al confine e gli importatori di tali prodotti non accetterebbero dei ritardi negli sdoganamenti che penalizzerebbero tutti gli operatori e comprometterebbero anche la vendita in tempo utile dei prodotti importati. A causa della deperibilità, l'importazione di carne, frutta e verdura non tollera infatti nessun ritardo. Inoltre, l'amministrazione delle dogane autorizza lo sdoganamento delle merci deperibili fuori dell'orario d'apertura degli uffici doganali. Il rallentamento delle importazioni a causa di controlli minuziosi avrebbe ripercussioni non irrilevanti sul la qualità e la freschezza di tali prodotti. Per poter essere venduti sul mercato indigeno, i prodotti in questione devono poter essere disponibili il giorno dell'importazione all'apertura dei negozi. Un ritardo anche minimo che differirebbe d'un giorno o anche di una mezza giornata la vendita delle derrate importate impedirebbe lo smercio di tali prodotti.

5. In tale campo, l'obiettivo del Consiglio federale e delle autorità esecutive è di garantire la sicurezza e la qualità delle derrate alimentari indigene e importate. Le disposizioni e gli strumenti necessari alla realizzazione di tali obiettivi sono menzionati nelle legislazioni su l'agricoltura, le epizoozie, l'alcool, le dogane e le derrate alimentari. L'esecuzione spetta in parte ai cantoni e in parete alla Confederazione. I cantoni sono generalmente responsabili dei campi ove le particolarità locali rivestono una certa importanza (mercato, ditte di prodotti), mentre i compiti della Confederazione hanno carattere più generale, come ad esempio il controllo delle derrate alimentari al confine. Alla Confederazione incombe inoltre garantire l'alta vigilanza dell'intera esecuzione.

La collaborazione tra le autorità federali e cantonali interessate è già stata allacciata, ma la coordinazione dev'essere rafforzata; il Consiglio federale ne è consapevole. Dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali conclusi con l'UE, le autorità esecutive dovranno tra l'altro svolgere dei compiti supplementari in correlazione con le designazioni protette dei prodotti agricoli.

Accogliendo la mozione del 14 marzo 2001 (n. 01.3068) "Derrate alimentari. Sicurezza e qualità" del gruppo popolare-democratico nonché la mozione del 22 giugno 2001 (n. 1.3399) "Assoggettare alla dichiarazione tutti i prodotti fabbricati con metodi vietati in Svizzera" della consigliera nazionale Sommaruga , il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale dell'agricoltura di creare un comitato interdipartimentale per rafforzare la coordinazione e la collaborazione tra le autorità responsabili del controllo e della repressione delle contravvenzioni nel campo dei prodotti agricoli. L'articolo 182 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) è la base per una tale coordinazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.