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02.3058 · Interpellanza · 2002-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il disegno di legge sui profili di DNA (cfr. messaggio del Consiglio federale dell'8.11.2000, FF 2001 11) è attualmente esaminato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 31 maggio 2000 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA; RS 361.1), nel suddetto sistema d'informazione sono registrati i profili di DNA allestiti in relazione a reati contro l'integrità sessuale (titolo quinto, art. 187-196 CP), eccezion fatta per la pornografia (art. 197 CP) e le contravvenzioni contro l'integrità sessuale (art. 198 e 199 CP).

Il disegno di legge sui profili di DNA prevede che in linea di massima, in tutti i casi di crimini e delitti, sia allestito e poi registrato nel sistema d'informazione per un periodo variabile un profilo di DNA. Anche se il Parlamento dovesse optare per un sistema più restrittivo di quello proposto, il Consiglio federale ritiene che si dovrebbe registrare nel sistema d'informazione il profilo di DNA di tutti i delinquenti sessuali violenti.

Per quanto concerne la cancellazione dei profili di DNA registrati nel sistema d'informazione, si deve trovare una soluzione che consenta, da un lato, di aumentare l'efficacia del perseguimento penale e della prevenzione della criminalità e, dall'altro, di salvaguardare gli interessi delle persone coinvolte nel rispetto del principio della proporzionalità.

Sul piano internazionale le domande d'identificazione di persone o di impronte mediante i profili di DNA competono all'Ufficio federale di giustizia, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, e all'Ufficio federale di polizia, nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità di polizia. Il disegno di legge sui profili di DNA prevede la possibilità di procedere, su domanda delle autorità estere, al confronto dei profili di DNA registrati nel sistema d'informazione, nel rispetto delle condizioni fissate dal diritto svizzero. Quanto alle possibilità che le autorità svizzere possano ottenere, a titolo di assistenza giudiziaria, informazioni in tale ambito da parte di autorità estere, esse dipendono dai disciplinamenti nazionali concernenti il rilevamento di profili di DNA.

Risposta del Consiglio federale.

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