02.3072 · Interpellanza · 2002-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Giusta le disposizioni del diritto in materia di stranieri e d'asilo, gli stranieri presenti illegalmente in Svizzera sono tenuti a lasciare il nostro Paese allorquando l'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Deroghe a tale principio sono possibili unicamente in presenza di casi personali di rigore conformemente alla prassi delle autorità federali.
In tale contesto, le competenti autorità cantonali incaricate dell'esecuzione sono tenute per legge a procedere, se necessario, a controlli di persone e all'esecuzione di eventuali decisioni di allontanamento. A tal fine non sono necessarie pertinenti istruzioni delle autorità federali.
Gli eventi e le discussioni alla ribalta negli ultimi tempi hanno indotto l'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati ad illustrare in maniera più circostanziata la prassi in materia di rilascio dei permessi umanitari. Lo hanno fatto nel contesto di una circolare datata del 21 dicembre 2001.
Nel contempo, le autorità cantonali sono state invitate ad esaminare attentamente ciascun caso prima di procedere a una decisione di allontanamento. In seguito a tale esigenza, alcuni Cantoni hanno istituito dei centri di raccolta disposti per un determinato periodo ad accogliere anche richieste anonimizzate. Nel medesimo periodo, si è proceduto con una certa cautela ai controlli delle persone.
Da allora, le competenti autorità federali non sono a conoscenza di casi di espulsioni illegali o di provvedimenti disposti nei confronti di persone alle quali era stato promesso esplicitamente un attento esame della domanda di permesso. Esplicite basi giuridiche per la procedura di autorizzazione, espulsione e allontanamento si trovano nella legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri e nella legge sull'asilo. Vi è poi sempre la possibilità di far ricorso contro le relative decisioni.
Su incarico della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP), un gruppo di progetto (Passagier 2) ha elaborato un assetto per tutta la Svizzera in materia di allontanamenti ed espulsioni per via aerea - in collaborazione con le autorità cantonali e federali interessate. Il 13 aprile 2002, la CDCGP ha formulato pertinenti raccomandazioni volte ad unificare la prassi in materia.
In risposta a una mozione del Gruppo ecologista "Persone prive di documenti. Nessuna espulsione per il momento" (01.3476), respinta dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale affermava che non vi è motivo di rinunciare temporaneamente all'esecuzione degli allontanamenti. Tale posizione è condivisa anche dalla CDCGP. La politica migratoria può conservare la propria credibilità solo se le decisioni prese sono parimenti applicate. L'esecuzione conseguente degli allontanamenti legittimi e cresciuti in giudicato è inoltre la premessa necessaria per garantire l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di migrazione.
Risposta del Consiglio federale.