Lexipedia

02.3073 · Postulato · 2002-03-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il rallentamento della congiuntura economica e le incertezze circa la ripresa hanno costretto un numero significativo di aziende a ricorrere allo strumento dell'orario ridotto.

Di fronte al rischio che l'inversione di tendenza ritardi e che le ditte siano costrette ad effettuare licenziamenti per esaurimento della copertura offerta dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, postulo che il periodo indennizzabile in caso di riduzione dell'orario di lavoro sia almeno transitoriamente prolungato, utilizzando a questo scopo il margine di manovra previsto dall'articolo 35 della LADI.

Begründung

La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione consente, in caso di riduzione dell'orario di lavoro per motivi economici, di erogare apposite indennità (indennità per orario ridotto) a compenso del mancato guadagno subìto dai dipendenti. Queste prestazioni possono essere versate fino ad un massimo di dodici periodi di conteggio sull'arco di due anni.

In caso di consistenti difficoltà, al Consiglio federale è accordata la facoltà di prolungare il diritto a queste prestazioni per sei ulteriori periodi di conteggio.

La situazione odierna sollecita, a mio avviso, l'impiego temporaneo di questa competenza. Il fenomeno dell'orario ridotto ha infatti raggiunto una dimensione rilevante. Il numero di ore indennizzate è in particolare comparabile a quello prodottosi tra la metà del 1997 e del 1998, quando il Consiglio federale aveva prolungato il periodo di indennizzo (si veda il numero di ore indennizzate a partire dal settembre dello scorso anno rispetto ai corrispondenti mesi del 1997).

Il diverso orizzonte congiunturale (prospettata ripresa) non contraddice per nulla l'opportunità di questo prolungamento; esso ne accentua semmai l'opportunità e l'efficacia. In caso di ritardo dell'inversione congiunturale, le ditte oggi in orario ridotto finirebbero per ricorrere a misure di riduzione degli organici. Sarebbero visibilmente penalizzati non solo i lavoratori, ma anche le aziende; risulterebbe infatti intaccato il loro capitale più strategico (personale) e sarebbe conseguentemente corrosa la capacità di rispondere con immediatezza al mercato al momento della ripresa. Il prolungamento del periodo indennizzabile avrebbe perciò un effetto favorevole non solo in termini umani e sociali (prevenzione di licenziamenti collettivi), ma anche economici (preservazione del grado di prontezza e di competitività delle aziende).

Postulo perciò che il Consiglio federale faccia uso della competenza accordatagli dall'articolo 35 LADI, prolungando il periodo indennizzabile per orario ridotto. Questo prolungamento, da limitare nel tempo in parallelo alla stimata durata del rallentamento economico, potrà essere eventualmente circoscritto alle regioni più colpite dalle difficoltà economiche e dalla presenza di aziende in orario ridotto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore del postulato auspica il ripristino della disposizione di cui all'articolo 35 capoverso 2 LADI, in vigore dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 1998.

Nel 1997 la crisi si estendeva all'intera economia e perdurava da diversi anni. Il provvedimento che prevedeva il prolungamento del periodo indennizzabile è comunque entrato in vigore nel momento in cui la crisi giungeva al termine, e il numero delle imprese che beneficiavano della riduzione dell'orario di lavoro era drasticamente diminuito. Possiamo pertanto ritenere che il provvedimento non ha influenzato in maniera considerevole la situazione economica del paese e non ha contribuito a salvare imprese.

L'autore del postulato reputa nondimeno che, nella situazione attuale, tale provvedimento dovrebbe nuovamente entrare in vigore. Secondo le previsioni disponibili, tuttavia, l'attuale rallentamento della congiuntura economica sta per volgere al termine, e la ripresa è attesa per il 2° semestre del 2002. Orbene, una ripresa implica una netta diminuzione delle domande di indennità per lavoro ridotto; la reintroduzione di questo provvedimento non avrebbe quindi un'utilità maggiore di quella avuta in occasione della sua precedente applicazione.

È vero che la necessità di mantenere la competitività delle imprese rappresenta una preoccupazione costante, ma lo scopo dell'intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione a favore delle imprese non è quello di permettere il mantenimento a lungo termine di strutture inadatte. Ciò equivarrebbe a sovvenzionarle e porterebbe a distorsioni della concorrenza inammissibili. Lo scopo del lavoro ridotto consiste invece nell'ovviare ad una situazione provvisoria. Per questo motivo il lavoro ridotto viene autorizzato in una prima fase per un periodo di tre mesi al massimo e il rinnovo dell'autorizzazione è sottoposto a condizioni severe, segnatamente per quanto riguarda il carattere eccezionale della perdita di lavoro. In particolare, le imprese che operano in alcuni ambiti tecnologici d'avanguardia caratterizzati da progressi estremamente rapidi, come i microprocessori o la telefonia, non possono beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto nel caso in cui la perdita di lavoro è imputabile all'evoluzione tecnologica, in quanto si tratta di un rischio normale di gestione che l'impresa deve assumersi. Spetta infatti ad essa adattarsi a questa evoluzione.

La reintroduzione del prolungamento del periodo indennizzabile non modificherebbe pertanto le condizioni relative alla concessione delle indennità per lavoro ridotto, cosicché questo provvedimento non garantirebbe in numerosi casi il prolungamento effettivo del versamento delle indennità.

Concludendo, il Consiglio federale ritiene che le disposizioni attuali in materia di indennità per lavoro ridotto siano sufficienti e che non occorre riattivare la disposizione di cui all'articolo 35 LADI.

Il Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato.