Lexipedia

02.3078 · Interpellanza · 2002-03-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1, 2 e 3

Per quanto riguarda le convenzioni di cooperazione internazionale, va rilevato che i Cantoni, in virtù della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni (art. 56 cpv. 1 Cost.), possono concludere autonomamente trattati solo nei settori di loro competenza. L'assicurazione malattie è disciplinata dalla Confederazione, di conseguenza i Cantoni non godono di alcuna competenza in materia. La conclusione di convenzioni di cooperazione transfrontaliera che consentano ai cittadini di due Stati confinanti di recarsi sul territorio dell'altro Stato per essere curati a carico del sistema di assicurazione malattie del loro Stato di provenienza non è quindi ammessa.

L'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è soggetto al principio della territorialità: l'assicurazione assume in linea di principio solo le prestazioni fornite sul territorio svizzero (art. 36 cpv. 2 frase 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) a contrario). Viene fatto salvo il caso d'urgenza, ossia se l'assicurato che soggiorna temporaneamente all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato (art. 36 cpv. 2 frase 2 OAMal). In base alla natura e alla gravità della malattia, un trattamento ambulatoriale o ospedaliero all'estero può quindi, in un caso particolare, essere giustificato e assunto dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie svizzera. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire questo trattamento (art. 36 cpv. 2 frase 3 OAMal). I provvedimenti di riabilitazione non costituiscono casi d'urgenza. I costi del parto all'estero sono d'altronde assunti se questo costituisce la sola possibilità di procurare al figlio la nazionalità di uno dei genitori oppure nel caso in cui il figlio risulterebbe altrimenti apolide (art. 36 cpv. 3 OAMal). Inoltre, ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 LAMal, il Consiglio federale (o il DFI giusta l'art. 36 cpv. 1 OAMal) ha la facoltà di designare le prestazioni dispensate all'estero i cui costi sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Finora il DFI non ha emanato alcun elenco perché non è stato necessario.

Considerando il principio della territorialità che contraddistingue la LAMal, gli ospedali situati in Svizzera e gli assicuratori di questo Paese non possono concludere con cliniche situate all'estero contratti vertenti sull'assunzione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie svizzera delle cure prodigate in queste cliniche ad assicurati svizzeri. In ogni caso simili contratti non vincolerebbero quest'assicurazione e non avrebbero quindi nessuna conseguenza in merito.

Ad 4

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (qui di seguito l'Accordo) prevede la liberalizzazione delle prestazioni dei servizi personali transfrontalieri. L'Accordo riconosce in particolare ai fornitori di servizi (in particolare ai fornitori di cure), così come ai destinatari dei servizi (in questo caso agli assicurati destinatari delle cure) il diritto di recarsi in un altro Paese e di soggiornarvi per la durata necessaria della prestazione, tuttavia non più di 90 giorni per anno civile. L'Accordo limita tuttavia la libera prestazione di servizi alla prestazione transfrontaliera di servizi personali e non prevede la piena prestazione di servizi nel senso dell'"acquis communautaire" (art. 17 dell'Allegato all'Accordo). Di conseguenza, quando l'Accordo entrerà in vigore, il destinatario delle cure residente in Svizzera potrà avvalersi in alcuni casi della libera prestazione di servizi per farsi curare in un altro Stato contraente. Il trattamento sarà allora preso a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie svizzera, poiché rientrerà nei casi d'urgenza summenzionati, ma anche di casi autorizzati, per i quali, su richiesta degli assicurati, gli assicuratori acconsentono di assumere i costi di cure all'estero. In questo senso gli assicuratori potrebbero concludere accordi volti anche a garantire il controllo nonché la qualità e l'economicità delle cure mediche dispensate all'estero.

Risposta del Consiglio federale.