02.3089 · Interpellanza · 2002-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il 24 aprile il Consiglio federale ha stabilito che la votazione sull'iniziativa popolare "per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)" e sull'articolo costituzionale "L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione" (controprogetto) si terrà il 22 settembre 2002.
1. Il Consiglio federale constata che, nel caso di un doppio NO, il patrimonio derivante dalla vendita delle riserve monetarie eccedentarie pari al valore di 1'300 tonnellate di oro (di seguito riserve monetarie eccedentarie) rimane temporaneamente presso la Banca nazionale svizzera. Finché il capitale proveniente dalle riserve monetarie eccedentarie rimane presso la Banca nazionale svizzera e nessuna disposizione giuridica derogativa viene emanata, i relativi redditi affluiscono nel conto corrente della Banca nazionale. L'accordo recentemente rinnovato tra la Banca di emissione e il Dipartimento federale delle finanze è determinante per la distribuzione annuale degli utili anche nel caso di una doppia bocciatura. Tale accordo prevede una verifica dopo cinque anni oppure qualora vengano superati determinati limiti. Per motivi politici il Consiglio federale non ritiene opportuno adeguare anticipatamente l'accordo sulla distribuzione degli utili al solo scopo di ripartire le riserve monetarie eccedentarie. A suo avviso la discussione dovrebbe essere nuovamente proseguita. Sempre ad avviso del Governo, nell'interesse di una più vasta legittimazione politica dovrebbe essere creata una nuova base giuridica, sotto forma di legge, qualora venisse mantenuta la vigente chiave di riparto o di Costituzione, qualora venisse modificata tale chiave. Al momento il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire. Esso raccomanda a Popolo e Cantoni di accettare il controprogetto "L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione" elaborato dal Parlamento. Esso è fiducioso che trovi ampi consensi.
2. Il Consiglio federale ribadisce che l'articolo 99 capoverso 4 della Costituzione federale costituisca oggi la base della ripartizione degli utili tra Confederazione e Cantoni. La chiave di riparto in vigore ha avuto un certo peso anche nell'impostazione del controprogetto, in quanto questo prevede una partecipazione equilibrata dei Cantoni al capitale proveniente dalle riserve monetarie eccedentarie e ai relativi redditi. Qualora a seguito di un doppio NO l'utilizzazione delle riserve monetarie eccedentarie venisse disciplinata sulla base di una legge, ciò dovrebbe avvenire, secondo il Consiglio federale, nell'ambito della vigente chiave di riparto stabilita nella Costituzione. Il Popolo è perciò libero di derogare alla chiave in vigore attraverso l'approvazione di una nuova disposizione costituzionale.
3. Nel caso di doppia bocciatura, alla luce dei risultati della votazione e degli interventi politici presentati il Consiglio federale effettuerà una valutazione. Esso si riserva la possibilità di intervenire.
4. La forma di utilizzazione è in stretta relazione con lo scopo dell'impiego e non può essere decisa in modo separato da quest'ultimo. Il Consiglio federale si riserva la possibilità di intervenire.
5. Finché non viene creata una base giuridica nuova per lo scorporo e l'utilizzo del capitale proveniente dalle riserve monetarie eccedentarie, lo stesso patrimonio rimane alla Banca nazionale. I suoi redditi (ma non i ricavi delle vendite iscritti separatamente) affluirebbero come sinora nel conto economico ordinario della BNS. Poiché, sulla base dell'accordo sulla distribuzione degli utili con il DFF, la BNS registra di volta in volta un utile costante per un periodo di diversi anni, questi redditi servono primariamente alla costituzione degli accantonamenti della Banca nazionale. Essi non sono quindi immediatamene a disposizione per la distribuzione degli utili a Confederazione e Cantoni. L'accordo sulla distribuzione degli utili prevede eventuali adattamenti dell'importo da distribuire unicamente in occasione dell'esame obbligatorio dell'accordo dopo cinque anni oppure in caso di raggiungimento dei limiti stabiliti per gli accantonamenti della BNS (oltre la soglia dei 10 miliardi di franchi). Oggigiorno la Confederazione può decidere liberamente dell'utilizzo della propria parte di utile. Per contro, se l'articolo 102 capoverso 1 lettera f LAVS - già approvato dal Consiglio nazionale ma non ancora dal Consiglio degli Stati - acquisirà forza di legge, la sua parte di redditi provenienti dalle suddette riserve monetarie eccedentarie affluirà nel Fondo AVS.
Risposta del Consiglio federale.