02.3103 · Mozione · 2002-03-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta sulla cifra d'affari e, come indica il termine, viene riscossa unicamente sulla cifra d'affari (art. 5 LIVA). Il salario che il dipendente riceve non è quindi oggetto fiscale dell'IVA. L'obbligo fiscale soggettivo sussiste soltanto per chi esercita un'attività imponibile in modo indipendente. Pertanto, un conducente di tassì che gestisce un'impresa di tassì a titolo indipendente diventa un contribuente nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella misura in cui realizza una cifra d'affari annua superiore a 75'000 franchi. In questo caso egli deve annunciarsi come contribuente presso l'AFC, dichiarando le cifre d'affari e conteggiando l'imposta periodicamente con l'amministrazione. Se il conducente è invece impiegato in un'impresa, non è lui il contribuente IVA, bensì l'impresa.
L'imposta riscossa sulla cifra d'affari è calcolata sulla controprestazione (art. 33 LIVA). Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della prestazione imponibile. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente (art. 33 cpv. 2 LIVA). Nel settore dei tassì la controprestazione corrisponde al prezzo complessivo, ossia a ciò che il singolo cliente paga per la corsa al conducente di tassì, il quale incassa per conto dell'impresa di tassì (datore di lavoro). L'impresa di tassì assoggettata all'imposta deve quindi dichiarare all'AFC e conteggiare a titolo di cifra d'affari il prezzo complessivo. Ciò vale evidentemente anche se, nel caso singolo, l'impresa di tassì suddivide internamente, a favore del conducente (impiegato), il prezzo del trasporto in importi forfetari (per chilometro o per mese) e in una componente del salario. Infatti, il prezzo del trasporto comprende non solo gli importi forfetari per chilometro o mese, bensì anche la componente di salario. Pertanto, la base per il calcolo dell'IVA è costituita dal prezzo complessivo e non solo dagli importi forfetari per chilometro o mese. Anche l'imposta precedente può essere fatta valere sul prezzo complessivo e non solo su una parte della controprestazione. Dunque, per l'assoggettamento all'IVA non ha alcuna importanza il genere di condizioni d'impiego dei singoli conducenti all'interno dell'impresa di tassì. Spetta al contribuente organizzare la propria struttura aziendale.
2. Soggiacciono all'IVA tutte le forniture di beni e tutte le prestazioni di servizi, eseguite da un'impresa a titolo oneroso sul territorio svizzero. Non è determinante il modo in cui viene fissato l'ammontare della controprestazione, ossia se in base alla situazione di mercato (offerta e domanda) o se in base ai prezzi stabiliti per legge o dall'autorità. Un'impresa di tassì è assoggettata all'IVA anche se le tariffe sono fissate dall'autorità (tariffa unitaria), com'è il caso in diversi Cantoni, purché le sue cifre d'affari annue sul territorio svizzero superino i 75'000 franchi. Già a suo tempo la costituente aveva fissato l'importo minimo di cifra d'affari annua a 75'000 franchi per dispensare le imprese più piccole dall'obbligo fiscale soggettivo. Per tale ragione, non è possibile diminuire o addirittura sopprimere tale limite, come auspica l'autore della mozione per le cifre d'affari conseguite dalle imprese di tassì.
Le norme cantonali dovrebbero peraltro fare in modo che le imprese di tassì, segnatamente quelle organizzate come aziende accessorie, che non raggiungono il limite di cifra d'affari minimo e quindi non sono contribuenti, possano applicare una tariffa senza inglobare l'IVA, ciò che corrisponderebbe agli scopi della legge sull'IVA.
3. L'autore della mozione chiede per il settore dei tassì un'aliquota d'imposta ridotta, analogamente a quanto avviene in numerosi altri Paesi.
La Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1997 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari prevede, alla cifra 5 dell'allegato H (elenco delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi suscettibili di essere soggette ad aliquote ridotte dell'IVA), che gli Stati membri possono imporre il trasporto di persone a un'aliquota ridotta dell'IVA. Tale aliquota non può tuttavia essere inferiore al 5 per cento (vedi art. 12 cpv. 3 lett. a in relazione con l'allegato H cifra 5 della Sesta Direttiva).
Nella Repubblica federale tedesca l'aliquota d'imposta è stata in questo modo ridotta al 7 per cento per il trasporto di persone con il servizio di tassì all'interno di un comune o se il percorso non supera cinquanta chilometri (Kraftdroschkenverkehr; § 12 Absatz 2 Ziffer 10 Umsatzsteuergesetz). Il servizio di tassì per distanze superiori viene imposto anche in Germania all'aliquota normale del 16 per cento. In Austria soggiace all'aliquota d'imposta ridotta del 10 per cento il trasporto di persone con qualsiasi mezzo (§ 10 Absatz 2 Ziffer 12 Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze). In Francia il servizio di tassì soggiace all'aliquota ridotta del 5,5 per cento (article 279 lettre b quater Code Général des Impôts).
È quindi vero che il servizio di tassì nei Paesi vicini viene imposto in parte a un'aliquota d'imposta ridotta; la stessa non è però molto inferiore o, come in Austria, è addirittura superiore all'aliquota normale in Svizzera (7,6 %), applicabile anche al servizio di tassì. Non vi è dunque alcun motivo per ridurre l'aliquota d'imposta attualmente in vigore per il servizio di tassì.
4. Occorre rilevare che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati non hanno dato seguito all'iniziativa del Canton Zurigo del 1999, il quale aveva chiesto un'aliquota d'imposta ridotta per i trasporti pubblici. Tuttavia, se già il Parlamento non intende, almeno con l'aliquota normale attuale, concedere l'aliquota ridotta ai trasporti pubblici, a maggior ragione non è possibile accordarla al solo settore dei tassi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.